Gli accessi abusivi intenzionali al sistema informatico INPS, seppur vulnerabile, legittimano il licenziamento per giusta causa a prescindere dall’esistenza di corsi di formazione e dello svolgimento dello smart working con un computer personale, laddove fondati su elementi probatori sufficienti.
Nota a Cass. (ord.) 5 ottobre 2026, n. 26279
Maria Paola Gentili
La Corte di Cassazione (ord. 5 ottobre 2026, n. 26279) conferma il licenziamento in tronco di un dipendente INPS per ripetuti accessi abusivi al sistema informatico. Ciò, ritenendo che i giudici di merito abbiano fondato la decisione su un insieme di elementi probatori sufficienti, senza necessità di ulteriori testimonianze o perizie informatiche. Neanche lo smart working svolto con un computer personale e neppure i problemi di sicurezza del sistema INPS sono risultati decisivi per escludere la responsabilità del dipendente.
Il lavoratore aveva eccepito che il sistema INPS aveva subito svariati attacchi informatici, che egli utilizzava il proprio computer personale durante lo smart working e che, talune volte, gli sarebbe stato impossibile effettuare gli accessi contestati.
Il Tribunale e la Corte d’appello di Napoli respingevano l’impugnazione del licenziamento e la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando il licenziamento senza preavviso. Nello specifico, chiarisce che:
- gli accessi erano stati effettuati utilizzando le credenziali del lavoratore stesso e, dopo la contestazione disciplinare, erano cessati gli accessi non autorizzati provenienti dal suo indirizzo IP;
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iI giudice non è tenuto ad ammettere prove testimoniali prive di decisività e la nomina del consulente tecnico d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Sicché, il mancato espletamento della CTU non costituisce di per sé un vizio della decisione, soprattutto quando il diniego sia motivato. La responsabilità disciplinare del dipendente per accessi abusivi al sistema informatico aziendale può essere accertata mediante una valutazione complessiva di prove documentali, dichiarative e indiziarie, senza che sia necessariamente indispensabile una consulenza tecnica informatica (Cass., n. 18299/2024 e Cass. n. 326/2020);
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la circostanza che il lavoratore utilizzasse durante lo smart working un proprio dispositivo senza aver ricevuto una specifica formazione informatica, non esclude la responsabilità per gli accessi abusivi intenzionali;
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la presenza di vulnerabilità nel sistema informatico non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità del lavoratore, quando gli elementi probatori dimostrino la riconducibilità e l’intenzionalità degli accessi;
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il fatto che in occasione di alcuni accessi abusivi il prestatore “avesse un alibi perché si trovava nell’impossibilità di utilizzare il personal computer non è accompagnata dal puntuale raffronto tra singolo accesso e condizioni impeditive e soprattutto non riguarda tutti gli accessi a lui contestati”;
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“la disponibilità a consegnare il proprio computer personale per una verifica non è decisiva perché non esclude che la verifica degli accessi abusivi fosse possibile anche senza esaminare lo strumento di lavoro del lavoratore”.
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2026, n. 26279
Fatti di causa
1.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1941/2025, pubblicata l’8 giugno 2025, ha rigettato l’appello proposto da M.F. avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Napoli, con la quale era stato respinto l’originario ricorso del F. avverso il licenziamento senza preavviso a lui intimato dall’Inps, di cui era dipendente, in data 11 novembre 2022.
- Il F. ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado sulla base di cinque motivi.
L’Inps resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., 111 Cost., 2697 c.c., per avere il giudice di merito rigettato senza motivazione la richiesta di prova testimoniale avanzata nel corso del giudizio.
1.1. Il motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni.
1.2. Con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., si tratta di disposizioni che riguardano rispettivamente il principio dispositivo e la valutazione delle prove da parte del giudice, la cui violazione richiede presupposti diversi da quelli indicati dal ricorrente.
Come più volte ribadito da questa Corte, anche in tempi recenti, la violazione dell’art. 115 c.p.c. abilita alla proposizione del ricorso per cassazione quando il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli; analogamente, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. denunciabile con impugnazione di legittimità si ha quando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 10409 del 10/04/2026, Sez. 3, Ordinanza n. 27479 del 15/10/2025).
La censura dell’odierno ricorrente riguarda invece la mancata ammissione delle prove testimoniali da parte del giudice nel corso del processo e non può pertanto fondarsi sulle disposizioni appena indicate.
1.3. Quanto all’art. 2697 c.c., la Corte territoriale ha rigettato l’impugnativa del F. sul presupposto che l’accesso ripetuto al sistema informatico fosse avvenuto tramite le credenziali in suo possesso e che, dopo la contestazione mossa dagli ispettori, nessun accesso non autorizzato dall’indirizzo IP del ricorrente si fosse più registrato.
Il giudice di merito ha dunque ritenuto provato che l’accesso abusivo fosse da addebitare al F. e che fosse intenzionale.
Tanto è sufficiente a mettere fuori gioco le norme sull’onere della prova, posto che, come costantemente affermato da questa Corte, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una (anche) incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018).
- Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61, 424, 441, 115, 116, 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., 194, 421, secondo comma, 437, secondo comma, c.p.c., 111 Cost., per avere il giudice di merito rigettato con motivazione apparente la richiesta di CTU informatica da lui avanzata, nonché per non avere utilizzato i poteri officiosi di ricerca della verità materiale.
2.1. Anche tale motivo è inammissibile.
2.2. Quanto alla nomina del consulente, la Corte territoriale ha ampiamente illustrato le ragioni che rendevano a suo avviso non necessaria la nomina del consulente (v. pag. 7 della sentenza impugnata).
Ne discende l’inammissibilità della censura, alla luce del costante insegnamento di questa Corte, secondo cui, essendo la consulenza tecnica d’ufficio un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientra nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario, al punto che la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18299 del 04/07/2024; Sez. 6, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020).
2.2. Quanto alla asserita violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., è da osservare che il ricorrente lamenta il mancato esercizio dei poteri officiosi sempre in riferimento alla prova testimoniale non ammessa e alla mancata nomina del CTU.
È allora evidente che la censura si risolve in una riproposizione, sotto altra veste, di rilievi che sono stati già disattesi.
Se una prova testimoniale, richiesta e non ammessa, non è decisiva, essa è per definizione anche non indispensabile e inidonea a imporre l’esercizio dei poteri officiosi del giudice.
Quanto alla CTU, la discrezionalità che caratterizza il potere del giudice di nominare l’ausiliario rende insindacabile, anche se riguardata sotto gli artt. 421 e 437 c.p.c., la scelta da lui compiuta, tanto più se, come nella specie, specificamente motivata.
- Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 2727, 2729, 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto provati i fatti in contestazione sulla base di presunzioni prive dei caratteri di certezza, precisione e concordanza.
3.1. Il motivo va dichiarato inammissibile, perché il ricorrente sembra muovere dal presupposto che il giudice di merito abbia ritenuto raggiunta la prova della condotta del F. (e dunque della legittimità del licenziamento disciplinare che ne è conseguito) solo in base a elementi indiziari, per i quali mancherebbero i requisiti dell’art. 2729 c.c.
In realtà, il convincimento del giudice si è formato anche attraverso prove documentali e dichiarative, raccolte nel corso dell’istruttoria disciplinare e prodotte dall’Inps nel giudizio, rispetto alle quali gli elementi presuntivi hanno svolto solo una funzione integrativa.
L’erroneità del punto di partenza fa sì che la censura non si confronti adeguatamente con il ragionamento probatorio condotto dalla Corte territoriale e la rende pertanto inammissibile.
- Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto che l’onere della prova dell’Inps fosse limitato ad alcune circostanze, riconducibili al F., e non ad altre di carattere oggettivo.
Il motivo è inammissibile sulla base delle stesse considerazioni già svolte in sede di esame del primo motivo.
La Corte d’appello ha ritenuto raggiunta la prova della riconducibilità al F. della condotta a lui addebitata sulla base di elementi oggetto di prova diretta e di indizi, e tanto è sufficiente a escludere la violazione della regola residuale di cui all’art. 2697 c.c., (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018).
- Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la sentenza impugnata deciso la causa senza esaminare alcuni documenti decisivi e travisando la lettura del fatto probatorio prospettata dal F.
5.1. Il motivo è inammissibile.
5.2. Quanto alla decisività dei fatti non esaminati dalla Corte territoriale, va ribadito che il giudice di merito ha motivato il proprio convincimento circa l’addebitabilità al F. dell’accesso abusivo sulla base di plurimi elementi, dichiarativi, documentali e indiziari, rispetto ai quali i fatti che ad avviso del ricorrente sarebbero stati trascurati non assumono carattere decisivo.
In particolare:
a) il fatto che il sistema informatico dell’Inps fosse stato oggetto di attacchi informatici e presentasse problemi di sicurezza non assume rilievo decisivo, non essendosi il F. offerto di dimostrare che in occasione di tali attacchi si fossero registrati contestualmente accessi abusivi del tipo di quelli a lui addebitati);
b) la circostanza che in occasione di alcuni accessi abusivi egli avesse un alibi perché si trovava nell’impossibilità di utilizzare il personal computer non è accompagnata dal puntuale raffronto tra singolo accesso e condizioni impeditive e soprattutto non riguarda tutti gli accessi a lui contestati;
c) il mancato approntamento di un corso di informatica da parte dell’Inps e la circostanza che utilizzasse il proprio computer personale in smart working non sono incompatibili con il fatto che il F. fosse comunque in grado di utilizzare il sistema, tenuto conto del fatto che, nella valutazione del giudice di merito, gli accessi abusivi sono stati intenzionali, come dimostra il fatto che, dopo l’addebito, essi siano cessati;
d) la disponibilità a consegnare il proprio computer personale per una verifica non è decisivo perché non esclude che la verifica degli accessi abusivi fosse possibile anche senza esaminare lo strumento di lavoro del F.
L’assenza di decisività dei capitoli non ammessi trasforma la censura del ricorrente in una pretesa di sindacato dell’apprezzamento delle prove da parte del giudice, che non è notoriamente ammesso in sede di legittimità, atteso che la valutazione delle prove raccolte costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, anche mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (tra le altre, limitandosi alle pronunce massimate, v. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023, Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021).
5.3. Quanto al preteso travisamento del fatto probatorio, la censura non è chiara.
Se con tale espressione il ricorrente intende riferirsi al travisamento della prova nel senso chiarito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, è evidente che egli avrebbe dovuto indicare in modo specifico su quale prova testimoniale o documentale sarebbe caduto l’errore del giudice e in che cosa sarebbe consistita la svista.
Non avendolo fatto, la censura non può essere presa in considerazione.
Se invece, come sembra, il ricorrente intende riferirsi al cattivo apprezzamento del compendio probatorio, valgono le considerazioni già svolte circa l’impossibilità per la Corte di legittimità di sindacare, al di fuori del vizio motivazionale che qui non ricorre, la valutazione delle prove compiuta dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Anche da questo punto di vista la censura è inammissibile.
- Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre il 15 % per spese generali e oneri accessori.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

