Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, le parti possono inserire nel rapporto la cosiddetta “clausola di stabilità” con la quale entrambe (o anche solo una di esse) si impegnano, per un termine minimo stabilito, a non recedere dall’accordo sottoscritto.
Condizione di legittimità di tale clausola è la previsione di un corrispettivo proporzionato (ex art. 36 Cost.) all’impegno che la parte vincolata assume. Tale corrispettivo può essere liberamente stabilito dalle parti e può consistere nella reciprocità dell’impegno di stabilità assunto dalle medesime ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, come una maggiorazione della retribuzione o un’obbligazione non-monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore; per il lavoratore, la garanzia di durata minima del rapporto comporta il risarcimento del danno in favore del datore di lavoro nell’ipotesi di mancato rispetto del periodo minimo di durata.
F.D.

