L’esclusione dalla tassazione non si applica se le prestazioni di welfare sostituiscono componenti retributive imponibili.
Nota a AdE Risp. 30 luglio 2025, n. 195/E
Ludovica Scarselli
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 195/2025, si sofferma sul regime di non tassazione (art. 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, TUIR) delle indennità soppresse e convertite in welfare aziendale, affermando che le stesse mantengono natura retributiva e, pertanto, restano imponibili.
La Risposta in oggetto analizzava il caso di un contribuente (una società) che, in esecuzione di un accordo sindacale siglato in attuazione del CCNL alla stessa applicabile, prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la soppressione di tre indennità ritenute non più attuali. Ai dipendenti interessati veniva offerta la possibilità di sostituirle scegliendo tra:
- l’erogazione monetaria del 100% del valore medio percepito negli ultimi cinque anni (in cifra fissa, non riassorbibile e non rivalutabile);
- la conversione di tale valore in welfare aziendale nella misura del 105% o 110% (sotto forma di servizi/buoni).
Si richiedeva all’Agenzia se questi benefit dovessero essere esclusi da tassazione (ex art. 51, commi 2 e 3 TUIR), in quanto destinati a un “gruppo omogeneo” di dipendenti e privi di “finalità retributiva”.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i suddetti vantaggi, pur offerti a un gruppo omogeneo di dipendenti, configurassero una sostituzione di retribuzioni imponibili (le indennità soppresse) e, dunque, non fossero compatibili con le condizioni per l’esclusione dal reddito previste dall’art. 51, commi 2 e 3, del TUIR.
La possibilità di scegliere tra l’erogazione in denaro e l’equivalente in prestazioni di welfare (peraltro con un incentivo percentuale nel caso di conversione) evidenziava proprio la natura sostitutiva del conferimento, il cui valore, pur veicolato in forma di benefit, conservava la sua natura retributiva originaria. Secondo l’Agenzia, la rilevanza fiscale di una somma non può essere esclusa sulla base della mera forma dell’erogazione della stessa, poiché ciò che rileva ai fini dell’imponibilità è la causa concreta del pagamento e la sua funzione economica nel rapporto di lavoro.
L’Agenzia perviene a tale conclusione richiamando la Risoluzione n. 55/2020 ove era già stato chiarito che i benefit “sostitutivi” non godono di alcun regime di non tassazione, con l’unica eccezione dell’esclusione fiscale valevole per i premi di risultato convertiti in welfare (ex art. 1, commi 182-188 della L. n. 208/2015).
Nel caso di specie, la conversione, infatti, pur formalmente esercitata su scelta del dipendente, non soddisfaceva i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla L. n. 208/2015. In particolare, mancava il presupposto dell’attribuzione premiale legata a incrementi di produttività, valutabili sulla base di performance aziendali misurabili e, inoltre, la somma non aveva natura aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria, bensì sostitutiva di componenti già maturate, trasformate in una forma alternativa di corresponsione.
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che gli importi che la società era tenuta a erogare non potessero beneficiare dell’esclusione dalla tassazione (ex art. 51, commi 2 e 3 TUIR), poiché erogati in sostituzione di voci retributive imponibili. La Risposta conferma che, in presenza di una scelta tra importo monetario e benefit, il valore del welfare assume anch’esso natura reddituale ordinaria, con piena assoggettabilità a IRPEF.

