Vi è una “differenza strutturale e funzionale tra le regole che presiedono il sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai fini del riconoscimento di una rendita INAIL e le azioni di risarcimento del danno promosse, secondo i criteri civilistici dettati dall’art. 2087 c.c., dal lavoratore colpito da eventi cagionati dall’espletamento dell’attività lavorativa: la prestazione previdenziale è caratterizzata dall’irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l’indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità e dall’automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge; con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni definiti complementari e differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, ma che hanno la caratteristica di non essere quantitativamente determinabili a priori, ma che presuppongono la violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore” (Così, Cass. ord. 1° dicembre 2025, n. 31372; v. anche Cass. n. 22021/2022 e Cass. n. 9166/2017).
K.P.

