L’aver vissuto e lavorato in Italia per un organismo internazionale (l’EMBL) beneficiando di un’esenzione IRPEF non equivale ad essere “non occasionalmente residenti all’estero” ai fini dell’agevolazione che esclude da tassazione il 90% dei compensi percepiti dai ricercatori rientrati in Italia.
Nota a AdE Risp. 8 giugno 2026, n. 121
Ludovica Scarselli
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta in oggetto, si è occupata dei requisiti necessari per beneficiare degli incentivi riconosciuti per il rientro dei ricercatori di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/2010. La Risposta, in dettaglio, si occupa del requisito della “stabile residenza all’estero”.
In termini generali, il regime in questione prevede l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che, in possesso di un titolo di studio universitario, vengano a svolgere la loro attività in Italia acquisendovi la residenza fiscale, dopo essere stati non occasionalmente residenti all’estero e aver svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni continuativi.
Il dubbio interpretativo sottoposto all’Agenzia riguardava la posizione di un ricercatore di nazionalità giapponese che aveva vissuto a Roma dal 2016 fino al marzo 2025, svolgendo attività di ricerca presso l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL) con un visto per missione. Durante tale periodo, gli emolumenti percepiti erano esenti da IRPEF in forza dell’accordo tra il Governo italiano e l’EMBL e il ricercatore era assoggettato a una “internal effective tax” versata direttamente all’EMBL. Inoltre, il Ministero degli Affari Esteri aveva rilasciato a lui e alla sua famiglia un documento d’identità che consentiva il soggiorno in Italia secondo il regime specificamente previsto per il personale dell’EMBL.
A partire dal 2026, il ricercatore era stato assunto a tempo determinato da una Scuola italiana. La Scuola chiedeva se lo stesso potesse beneficiare dell’agevolazione, sostenendo che la lunga permanenza in Italia non aveva mai fatto acquisire la residenza fiscale italiana, grazie allo speciale status riconosciuto dall’accordo internazionale.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, nel caso di specie, il requisito della stabile residenza all’estero non fosse soddisfatto. Essa è pervenuta a tale conclusione richiamando i criteri ordinari di residenza fiscale di cui all’art. 2, co. 2, del TUIR (nel testo vigente dal 1° gennaio 2024), secondo cui è residente in Italia chi ha la dimora abituale, il domicilio ovvero è presente fisicamente per la maggior parte del periodo d’imposta. Dalla ricostruzione fornita dall’istante emergeva che il ricercatore aveva soggiornato in Italia dal 2016 insieme alla famiglia, trasferendovi la propria dimora abituale e il centro dei propri interessi personali e familiari. Queste circostanze erano ritenute incompatibili con il requisito della stabile residenza all’estero richiesto dalla norma agevolativa.
Non valeva a mutare tale conclusione neppure il particolare regime cui erano soggetti i suoi compensi presso l’EMBL. L’esenzione IRPEF e la “internal effective tax” previste dall’accordo Italia‑EMBL di cui aveva beneficiato non incidono sulla nozione di residenza fiscale. L’accordo in questione, infatti, a differenza di altri accordi internazionali, nulla dispone circa la possibilità per i dipendenti di mantenere la residenza fiscale nel Paese d’origine, né attribuisce loro automaticamente lo status di non residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi.
L’istante chiedeva di poter applicare, per analogia, il regime dei funzionari dell’Unione europea a cui è espressamente consentito (cfr. art. 13, Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea) di mantenere il loro domicilio fiscale nello Stato d’origine. L’Agenzia ha negato l’applicazione di tale disciplina in quanto essa è stata ritenuta specifica degli accordi con l’Unione europea. Tale regola non poteva essere applicata poiché l’accordo con l’EMBL non contiene una clausola analoga, né richiama detto Protocollo. Pertanto, in assenza di un’espressa previsione convenzionale, il più favorevole trattamento riservato ai funzionari UE non poteva considerarsi estendibile al caso in questione.
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha concluso che il ricercatore istante non poteva considerarsi “non occasionalmente residente all’estero” e che, di conseguenza, gli emolumenti corrisposti dalla Scuola a partire dal 2026 devono essere interamente assoggettati a tassazione ordinaria, senza poter beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per il rientro dei ricercatori.

