L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo limite di 5.000 euro, introdotto dalla legge di bilancio 2026 per l’imposta sostitutiva sui premi di risultato, vale anche se il premio viene erogato in beni o servizi (benefit) e non solo in denaro.

Nota a AdE Ris. 9 giugno 2026, n. 22/E

Ludovica Scarselli

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, ha fornito un importante chiarimento in merito all’applicazione del nuovo limite di 5.000 euro per l’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulla partecipazione agli utili, introdotto dalla legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025). In particolare, la Risoluzione risolve il dubbio se tale limite maggiorato si applichi anche quando il premio viene erogato in forma di benefit aziendale, vale a dire in beni o servizi, anziché in denaro.

Per comprendere la questione, occorre ricordare che il regime di tassazione agevolata dei premi di risultato è disciplinato dall’art. 1, co. da 182 a 190, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Esso prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, originariamente nella misura del 10%, sulle somme, entro determinati limiti di importo, erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato. Nel corso degli anni, aliquota e limiti sono stati più volte modificati. Da ultimo, l’art. 1, co. 9, della L. di bilancio 2026 ha stabilito che, per gli anni 2026 e 2027, l’aliquota sostitutiva è pari all’1% e il limite massimo di imponibile agevolabile è pari a 5.000 euro.

La legge di stabilità 2016, al co. 184, riconosce inoltre al lavoratore la facoltà di scegliere se ricevere il premio in denaro o in natura (benefit aziendali). I benefit che rientrano nelle categorie previste dall’art. 51 del TUIR, non concorrono a formare reddito imponibile entro i limiti ivi indicati, rendendo particolarmente vantaggiosa questa opzione.

Il dubbio interpretativo sollevato da alcuni contribuenti riguardava il fatto che la legge di bilancio 2026, nel modificare l’aliquota e il limite annuo, ha fatto esplicito riferimento soltanto al co. 182 della L. n. 208/2015, senza citare il successivo co. 184 che disciplina l’erogazione in natura. Ciò ha portato a chiedersi se il nuovo tetto di 5.000 euro valesse solo per i premi corrisposti in denaro o anche per quelli fruiti in forma di beni e servizi.

Nella Risoluzione n. 22/E del 2026, l’Amministrazione finanziaria osserva che il co. 184 non è una disposizione autonoma, ma rinvia espressamente alla disciplina dell’imposta sostitutiva di cui ai co. 182 e ss. In altre parole, la facoltà di optare per il benefit è parte integrante dello stesso regime fiscale e non può essere separata dalle sue regole, compresi i limiti economici previsti per l’agevolazione. Ne consegue che il nuovo limite di 5.000 euro si applica a tutti i casi di utilizzo del regime agevolato, a prescindere dalla forma in cui il premio viene erogato (denaro o beni/servizi), purché ricorrano le altre condizioni previste dalla normativa (la corresponsione sia prevista da contratti collettivi, il reddito del lavoratore non sia superiore a 80.000 euro, ecc.).

In sintesi, il chiarimento offerto restituisce certezza ai datori di lavoro e ai consulenti che intendono applicare il regime premiante per il biennio 2026-2027, consentendo di applicare il nuovo limite di 5.000 euro anche quando il premio di risultato viene convertito in benefit aziendali, senza dover distinguere in base alla forma di erogazione.

Premi di risultato: il limite di 5.000 euro vale anche se il premio è erogato in natura
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