Flavia Durval
In deroga ai limiti ordinari previsti dalla normativa sul pensionamento obbligatorio, per garantire la continuità dei servizi assistenziali. l’art. 4, co. 6-bis, D.L. n. 215/2023 (convertito in L. 23 febbraio 2024, n. 18) disciplina il trattenimento o la riammissione in servizio su base volontaria del personale sanitario e universitario (v. anche Circ. Inps 30.01.2025, n. 30). Ciò, in via eccezionale al fine di arginare la grave carenza di organico negli ospedali e nel sistema sanitario. L’art. 4, co. 6-bis del D.L. n. 215/2023 (c.d. Milleproroghe 2024) introdotto in sede di conversione, è stato prorogato e ha fissato il termine ultimo al 31 dicembre 2025 per il trattenimento o la riammissione in servizio dei dirigenti medici e sanitari. Il termine del 31 dicembre 2025 è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2026 dal nuovo decreto Milleproroghe 2026.
Nello specifico, la disposizione de qua stabilisce quanto segue:
A) È possibile il prolungamento dell’età pensionabile fino al compimento del 72° anno di età (e comunque non oltre la scadenza della misura di cui al D.L. n. 215/2023), trattenendo in servizio, su istanza dell’interessato, i dirigenti medici e sanitari che svolgono attività assistenziale fino al compimento del 72° anno di età; ovvero riammettendo in servizio il personale già collocato in quiescenza.
La norma però utilizza il verbo “possono”. Pertanto, il dirigente ha diritto a presentare l’istanza, ma l’azienda sanitaria non è obbligata ad accoglierla; la decisione è cioè discrezionale e deve essere motivata in relazione alle esigenze organizzative e alla carenza di personale. Sicché nella domanda è utile evidenziare: la difficoltà nel reperire un sostituto; continuità assistenziale; ruolo altamente specialistico; attività chirurgica o di coordinamento indispensabile.
B) Inoltre, i professionisti che usufruiscono di questa deroga non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali (es. direzione di struttura complessa, dipartimentale o di livello generale). Infatti l’art. 4, co.6 bis cit. recita: “I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale“.
Per i primari, quindi, il mantenimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa oltre i 65-67 anni non è un diritto automatico. L’Azienda Sanitaria può accogliere l’istanza mantenendo l’incarico apicale, oppure può decidere di trattenere il medico come dirigente semplice, tutelando comunque il trattamento economico.
Se è già stato emanato il provvedimento di pensionamento, ossia se l’Azienda ha già disposto il collocamento a riposo del dirigente, lo stesso può presentare istanza di autotutela chiedendo la revoca del provvedimento e, contestualmente, il trattenimento in servizio ai sensi della normativa speciale.
Qualora l’Azienda respinga la richiesta, è possibile proporre ricorso davanti al giudice del lavoro, ma solo se vi siano elementi di illegittimità (ad esempio mancata valutazione della domanda o errata applicazione della normativa).
In sintesi: stante la proroga al 31 dicembre 2026, un dirigente medico che possieda i requisiti può ancora presentare domanda di trattenimento (o di riammissione) in servizio fino ai limiti temporali previsti dalla nuova proroga, fermo restando che l’accoglimento dipende dalla valutazione dell’amministrazione.

