Circa i turni di pronta disponibilità nel pubblico impiego sanitario, il superamento significativo e reiterato dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva non integra soltanto un’irregolarità organizzativa, ma può determinare un danno non patrimoniale risarcibile laddove incida concretamente sulle energie psico-fisiche del lavoratore, sul diritto al riposo e sulla vita privata.
Nota a Cass. (ord.) 22 giugno 2026, n. 21186
Maria Novella Bettini
In linea con i principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 21934/2023), la Corte di Cassazione, (ord.) 22 giugno 2026, n. 2118, ha sancito che per i dirigenti medici, “il superamento del limite di turni di pronta disponibilità considerato normale – e indicato nel CCNL col sintagma “di regola” – costituisce inadempimento datoriale qualora, in concreto, si determini un’interferenza rispetto alla vita privata del lavoratore, tale da comprometterne in maniera intollerabile il diritto al riposo, la cui lesione il datore di lavoro è tenuto a risarcire indipendentemente dalla causazione di un pregiudizio (danno-conseguenza) di natura psicofisica, trattandosi di un danno in re ipsa.
Ciò, con riguardo al ricorso di alcuni dirigenti medici per aver prestato turni di pronta disponibilità in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dall’art. 7 dell’accordo collettivo 20 settembre 2001 e dall’art. 17 del CCNL Comparto sanità, dirigenza medica.
Pertanto, in nome delle esigenze di continuità del servizio, la pronta disponibilità non può trasformarsi in una disponibilità pressoché permanente. La deroga ai limiti contrattuali deve restare eccezionale e giustificata. Quanto al credito risarcitorio da inadempimento contrattuale, la Cassazione precisa che esso si prescrive in dieci anni e che l’effetto interruttivo della prescrizione, nel rito del lavoro, si produce con la notificazione del ricorso al convenuto, non con il suo deposito.
La Corte d’Appello di Campobasso (n.106/2024) aveva accertato che l’azienda sanitaria regionale del Molise aveva richiesto ai suoi dipendenti turni di reperibilità che costituivano un impegno “neppure lontanamente equiparabile ai sei/dieci turni mensili previsti dalla contrattazione collettiva come regola, seppur generale… . Secondo i giudici, infatti, nella fattispecie, non si era “in presenza di una deroga occasionale quantitativamente non significativa, come tale ammessa dalle disposizioni pattizie e già monetizzata con la relativa indennità”. Al contrario, si trattava di una “disapplicazione generale delle richiamate disposizioni, poste a tutela del lavoratore e della sua integrità psico-fisica”, non potendosi negare che la notevole frequenza dei turni di reperibilità in cui i medici erano stati impegnati non poteva “non sottoporli a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità del lavoro che su quella della vita privata e di relazione”. In particolare, secondo la Corte territoriale, “se è vero che il CCNL prevede che possa derogarsi alla regola dei sei/dieci turni di reperibilità al mese, è altrettanto vero che una regola esiste e che ritenere che nella pratica possa prevedersi che il dipendente sia impegnato pressoché senza limiti in turni di reperibilità significherebbe svuotarla di contenuto”.
CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 22 giugno 2026, n. 21186
Svolgimento del processo
1.La Corte d’Appello di Campobasso, decidendo con sentenza n. 106/2024 quale giudice del rinvio a seguito dell’ordinanza n. 36840/2022 di questa Corte, condannava ASREM (Azienda Sanitaria Regionale Molise) a corrispondere ai dipendenti sanitari in epigrafe, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, conseguente alla prestazione di turni di pronta disponibilità oltre il limite previsto dal CCNL, le somme per ciascuno indicate, oltre accessori, e compensava le spese di tutti i giudizi precedenti.
- Per quanto qui ancora rileva, la Corte di Campobasso, con sentenza n. 278/2016, aveva rigettato l’impugnazione proposta da più lavoratori in servizio con varie qualifiche presso i presidi ospedalieri “Vietri” di Larino e “San Timoteo” di Termoli, nei confronti dell’ASREM, datrice di lavoro, avverso la sentenza, sempre di rigetto, emessa tra le parti dal Tribunale di Larino. La Corte d’Appello aveva affermato che, nella specie, non si riscontrava l’inadempimento contrattuale dell’Azienda prospettato dai lavoratori, che avevano chiesto il risarcimento del danno per aver prestato turni di pronta disponibilità in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dall’art. 7 dell’accordo collettivo 20 settembre 2001 e dall’art. 17 del CCNL Comparto sanità, dirigenza medica, motivando nel senso che le suddette disposizioni contrattuali non indicano un limite massimo insuperabile e inderogabile di turni di disponibilità espletabili dai lavoratori, limitandosi ad affermare che “di regola” non possono essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni, e più di dieci turni per i dirigenti medici. Era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per usura psicofisica o per lesione del diritto alla salute o all’esplicazione delle attività realizzatrici della persona in quanto non provata.
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In sede rescindente, venivano accolti i motivi di ricorso concernenti l’interpretazione delle disposizioni contrattuali rilevanti; in estrema sintesi, si evidenziava che l’art. 17 del CCNL 2002-2005, Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria, disciplina il “servizio di pronta disponibilità”; che analoga disposizione si rinviene nei CCNL antecedenti e successivi; analizzate la norma collettiva e la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, si sottolineava che, in tema di servizio di pronta disponibilità, il limite di sei/dieci turni al mese per ciascun dipendente va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva; il che vale a dire che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell’indennità come prevista dall’art. 7, comma 6, per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore, ma fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno laddove la violazione della regola di cui al comma 10 del medesimo art. 7 si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche; dunque, l’art. 7 del CCNI Comparto sanità del 20 settembre 2001, e l’art. 17, comma 4, del CCNL, Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria 2002/2005, costituiscono previsioni di natura programmatica e non limiti temporali invalicabili, fermo restando il diritto alla prevista indennità retributiva per i turni eccedentari, e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
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Poiché la prima sentenza d’appello non aveva fatto corretta applicazione dei suddetti principi, la causa veniva cassata in relazione ai motivi accolti, per un nuovo esame del merito da parte della medesima Corte territoriale in diversa composizione, la quale, all’esito del giudizio di riassunzione, accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento ai casi in cui era stato superato di almeno la metà il limite previsto dal CCNL e nei limiti della prescrizione decennale intervenuta per i turni in eccedenza prestati antecedentemente al 18.10.2002, considerata la data di deposito del ricorso introduttivo.
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Avverso la sentenza della Corte d’Appello quale giudice del rinvio propone ricorso per cassazione l’Azienda sanitaria con 6 motivi; resistono i lavoratori con controricorso, contenente ricorso incidentale (tardivo) con unico motivo, e con memoria.
Motivi della decisione
1.Parte ricorrente denuncia, con il primo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 CCNI Comparto Sanità del 20.9.2001, 17, comma 4, CCNL Comparto sanità – dirigenza medico veterinaria 2002/2005, 2697 c.c., 384 c.p.c., sostenendo che la Corte d’Appello non ha accertato il pregiudizio alle energie psico-fisiche dei ricorrenti, discostandosi dai criteri stabiliti in sede rescindente.
- Con il secondo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt.7 del CCNI Comparto sanità del 20.9.2001 e 17, comma 4, del CCNL Comparto sanità – dirigenza medico veterinaria 2002/2005, 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale ha erroneamente riconosciuto il risarcimento per mancata fruizione dei riposi sebbene il thema decidendum riguardasse solo il superamento dei turni di pronta disponibilità senza che i ricorrenti avessero allegato o provato un effettivo pregiudizio alla loro vita privata.
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I motivi, connessi, sono infondati.
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La seconda sentenza d’appello ha determinato la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica dei dipendenti originari ricorrenti su base quantitativa ed equitativa, come spiegato alle pp. 10-12 della motivazione. Segnatamente, la Corte territoriale ha accertato che: “La ASREM ha richiesto ai suoi dipendenti, quanto a turni di reperibilità, un impegno neppure lontanamente equiparabile ai sei/dieci turni mensili previsti dalla contrattazione collettiva come regola, seppur generale…. (N)on si è in presenza di una deroga occasionale quantitativamente non significativa, come tale ammessa dalle disposizioni pattizie e già monetizzata con la relativa indennità. Si tratta, al contrario, di una disapplicazione generale delle richiamate disposizioni, poste a tutela del lavoratore e della sua integrità psico-fisica, non potendosi non convenire sul fatto che nel caso dei lavoratori odierni appellanti la notevole frequenza dei turni di reperibilità in cui gli stessi sono stati impegnati non può non averli sottoposti a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità del lavoro che su quella della vita privata e di relazione. Del resto, se è vero che il CCNL prevede che possa derogarsi alla regola dei sei/dieci turni di reperibilità al mese, è altrettanto vero che una regola esiste e che ritenere che nella pratica possa prevedersi che il dipendente sia impegnato pressoché senza limiti in turni di reperibilità significherebbe svuotarla di contenuto”.
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Detto impianto argomentativo è del tutto coerente con i principi esplicitati nella pronuncia rescindente, ancora ribaditi da Cass. n. 21934/2023, secondo cui il superamento del limite di turni di pronta disponibilità considerato normale – e indicato nel CCNL col sintagma “di regola” – costituisce inadempimento datoriale qualora, in concreto, si determini un’interferenza, rispetto alla vita privata del lavoratore, tale da comprometterne in maniera intollerabile il diritto al riposo, la cui lesione il datore di lavoro è tenuto a risarcire indipendentemente dalla causazione di un pregiudizio (danno-conseguenza) di natura psicofisica, trattandosi di un danno in re ipsa.
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Con il terzo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt.1175 e 1375 c.c.; sostiene che la Corte di merito ha arbitrariamente affermato che sussiste abuso nel caso di 60 turni di pronta disponibilità per i medici e di 36 per gli infermieri, senza delineare gli elementi costitutivi della fattispecie e senza considerare le necessità di continuità del servizio.
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Il motivo non è accoglibile.
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Osserva il Collegio che il diritto al risarcimento del danno nei confronti degli odierni controricorrenti è stato riconosciuto come determinato da inadempimento contrattuale, ancorato, in concreto, al dato contrattuale, alla sua interpretazione, alla possibilità di limitata deroga (proprio per ragioni di continuità del servizio), al superamento dei limiti della deroga per l’interferenza, rispetto alla vita privata del lavoratore, tale da comprometterne in maniera intollerabile il diritto al riposo, la cui lesione il datore di lavoro è tenuto a risarcire, come sottolineato dalla giurisprudenza do questa Corte.
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In questi termini, il dato quantitativo risulta tutt’altro che arbitrario, ma, al contrario, consente di graduare e parametrare il danno alla lesione concretamente subita.
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Infatti, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa contenuta nell’art. 1226 c.c. deve garantire adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Il giudice di merito è tenuto a rendere ostensibile l’itinerario logico per comprendere se, e in base a quali criteri, abbia considerato la componente fenomenologica del danno sottoposto a giudizio, avuto riguardo sia agli effetti che la lesione del diritto alla salute comporta nella dimensione dinamico-relazionale del soggetto danneggiato, sia alle conseguenze subite dallo stesso nella sua sfera interiore.
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La sentenza gravata resiste alle censure contenute nel motivo perché, in tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa, che comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di incidenza sul danno, non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione (come avvenuto nel caso in esame) dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento (cfr. Cass. n. 341/2025, n. 5438/2026). Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all’individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all’adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui – né per eccesso, né per difetto – idonei a consentire a posteriori il controllo dell’intero percorso di specificazione dell’importo liquidato (Cass n. 20871/2024; conf. Cass. n. 28588/2024). La liquidazione in via equitativa del danno è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (cfr. Cass. n. 31358/2021); tali vizi non sussistono nel caso in esame.
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Con il quarto motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art.7 del CCNI Comparto sanità del 20.9.2001, per avere la Cote d’Appello riconosciuto la pronta disponibilità a soggetti (3) che, per qualifica e inquadramento, vi erano esclusi dalla stessa norma contrattuale.
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Il motivo risulta inammissibile, per novità della questione, sollevata, in base alla stessa prospettazione di parte ricorrente, soltanto in sede di giudizio di rinvio.
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Infatti, il giudizio di rinvio non determina, per così dire, il ritorno al punto di partenza, ma la prosecuzione delle fasi precedenti nell’ambito perimetrato dalla pronuncia rescindente; con la conseguenza che le censure alla sentenza impugnata devono necessariamente essere incentrate sulla violazione dell’art. 384 c.p.c., ovvero sulla mancata o impropria attuazione dei principi di diritto fissati dalla pronuncia rescindente; poiché il giudizio di rinvio si presenta come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso dello stesso il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c., tenendo conto della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione, e può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti, ma non deve violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento, a meno che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento, non era stata possibile l’allegazione ovvero che la nuova attività assertiva ed istruttoria sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di Cassazione in sede di rinvio (cfr. Cass. n. 11411/2018, n. 7281/2011, n. 11962/2005).
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Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., per erronea individuazione, da parte della Corte territoriale, dell’atto interruttivo della prescrizione nel momento di deposito del ricorso, in luogo che nel momento della sua notificazione, e di termine di prescrizione decennale anziché quinquennale.
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Il motivo è fondato quanto alla prima censura.
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Perché si produca l’effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell’atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l’effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale (Cass. n. 4030/2017; conf. Cass. n. 30090/2025).
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È invece infondato quanto al secondo aspetto, atteso che il credito azionato deriva da inadempimento contrattuale, soggetto all’ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 25139/2010 e successive conformi).
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Con il sesto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 1226 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), lamentando la mancata indicazione delle ragioni dell’operato apprezzamento e gli specifici criteri utilizzati per la liquidazione del danno in via equitativa.
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Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la congrua e coerente motivazione della sentenza impugnata sul punto (par. 18 della motivazione della sentenza impugnata), nonché per le ragioni espresse con riguardo ai profili speculari del terzo motivo (supra par. 11).
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Il controricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione di norme degli artt. 91 e 92 c.p.c., 24 e 111 Cost. (art. 360, n. 3, c.p.c.), in relazione all’operata compensazione delle spese processuali relative a tutti i gradi del giudizio (inclusa la CTU).
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La censura è inammissibile, posto che il sindacato di questa Corte sulle spese di lite dei gradi di merito è limitato al controllo del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa e del fatto che le spese liquidate non fuoriescano dai limiti minimi e massimi della tariffa professionale, profili qui insussistenti, atteso l’accoglimento parziale delle domande (Cass. n. 19613/2017, n. 11329/2019, n. 23782/2025).
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In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato (ad eccezione del profilo di cui sopra, par. 17); il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
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La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla parte del quinto motivo accolta. Trattandosi di calcolo aritmetico basato sui conteggi e con il moltiplicatore indicati nella sentenza impugnata, dalla somma per ciascuno riconosciuta andrà decurtata la frazione riconosciuta per il periodo tra il 17.10 e il 21.11.2012 (con riferimento alla data della notifica invece che alla data del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
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Rimangono confermate le altre statuizioni della sentenza impugnata, inclusa quella sulle spese.
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In ragione della misura della reciproca soccombenza, l’Azienda ricorrente deve essere condannata alla rifusione, in favore dei controricorrenti, di 5/6 delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente per l’intero come da dispositivo, con compensazione del residuo sesto, e con distrazione in favore dell’avv. G.C., difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il quinto motivo del ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione; rigetta, nel resto, il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma la condanna di parte ricorrente principale al pagamento in favore di ciascun controricorrente della somma per ciascuno indicata nella sentenza impugnata, ad eccezione della frazione corrispondente al periodo 17.10 – 21.11.2012.
Condanna parte ricorrente principale alla rifusione di 5/6 delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente per l’intero in Euro 19.500 per compensi, Euro 200 per esborsi, spese forfettarie al 15%, accessori di legge, da distrarsi, compensando il residuo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto

