“In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte dell’INPS, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della L. n. 890 del 1982” (così, Cass. 21 luglio 2026, n. 23633; v. anche Cass. n. 4987/2026, n. 6184/2026, n. 19480/2026, n. 21964/2025 e n. 25162/2025).
V.M.

