Le somme rimborsate dal datore di lavoro per le spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche quando il pagamento è stato effettuato dal coniuge del lavoratore, purché la documentazione individui il fruitore e la prestazione e siano rispettate le condizioni previste per evitare duplicazioni del rimborso.

Nota a AdE Risp. 10 agosto 2026, n. 159

Ludovica Scarselli

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta in oggetto, si è occupata del trattamento fiscale delle somme rimborsate, in attuazione di un piano di welfare aziendale, dal datore di lavoro a fronte delle spese relative ai servizi di istruzione fruiti dai familiari del lavoratore, materialmente pagate dal coniuge di quest’ultimo.

In termini generali, si ricorda che l’art. 51, co. 1, TUIR sancisce il c.d. principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in base al quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le specifiche deroghe previste dai commi successivi della medesima disposizione. Tra queste, l’art. 51, co. 2, lett. f-bis), TUIR prevede che non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12 TUIR, di servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Nel caso esaminato, l’Istante, datore di lavoro, rappresentava che alcuni dipendenti, beneficiari di un credito welfare maturato anche con riferimento a precedenti annualità, intendevano richiedere il rimborso delle spese di istruzione sostenute nell’interesse dei propri figli. In particolare, il quesito riguardava un dipendente le cui spese, regolarmente documentate e riconducibili alle finalità previste dall’art. 51, co. 2, lett. f-bis), TUIR, erano state, però, materialmente pagate dal coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, mediante un conto corrente esclusivamente intestato a quest’ultimo. Il dubbio riguardava, quindi, la possibilità di applicare il regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche nel caso in cui il soggetto richiedente il rimborso non coincideva con quello che aveva materialmente effettuato il pagamento. Secondo l’Istante, ai fini del rimborso welfare, avrebbe avuto rilievo non l’identità dell’esecutore materiale del pagamento, bensì la riconducibilità della spesa alle finalità agevolate e la sua riferibilità a un familiare indicato nell’art. 12 TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ha condiviso tale impostazione, richiamando la circ. n. 28/E/2016, secondo cui i servizi di educazione e istruzione possono essere erogati dal datore di lavoro direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, purché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme in modo coerente con le finalità previste dalla disposizione agevolativa.

Richiamando inoltre la Risol. n. 55/E/2020, l’Agenzia ha precisato che, affinché i rimborsi non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, occorre che dalla relativa documentazione risulti il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogata. Il rimborso può essere escluso dal reddito sia quando il documento di spesa è intestato al dipendente, sia quando lo stesso è intestato al soggetto che ha fruito del servizio, purché dal documento risulti l’indicazione del fruitore, così da verificare che quest’ultimo rientri tra i familiari indicati nell’art. 12 TUIR. Non essendo prevista una specifica modalità per effettuare i pagamenti dei servizi e delle prestazioni di cui all’art. 51, co. 2, lett. f-bis) e f-ter), TUIR, la non concorrenza al reddito può essere riconosciuta anche per i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre direttamente la spesa al dipendente, fermo restando il rispetto dei predetti requisiti documentali.

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ha concluso in senso favorevole al dipendente riconoscendo che le somme a lui rimborsate non avrebbero concorso alla formazione del suo reddito di lavoro dipendente nonostante il loro pagamento fosse stato effettuato dal coniuge del dipendente, purché fosse conservata idonea documentazione comprovante l’utilizzo delle somme. Resta fermo che, con riferimento alle spese di istruzione rimborsate, il dipendente e/o il coniuge che aveva sostenuto la spesa non potevano fruire di ulteriori agevolazioni fiscali sulle medesime somme. In particolare, non spettavano né la deduzione dal reddito complessivo né la detrazione dall’imposta lorda, poiché la spesa sarebbe stata rimborsata e il relativo rimborso non avrebbe concorso alla formazione del reddito. A tal fine, era richiesto al datore di lavoro di acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le medesime fatture non erano già state, e non sarebbero state, oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso lo stesso datore di lavoro o presso altri soggetti. La relativa documentazione doveva essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Rimborsi delle spese di istruzione non imponibili anche se pagate dal coniuge
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