Il diritto del sindacato di costituire una RSA richiede la prova di una rappresentatività effettiva nel settore, categoria e attività d’impresa interessati, non essendo sufficiente il mero dato numerico degli iscritti.
Nota a Trib. Civitavecchia 27 agosto 2026, n. 10885
Fabrizio Girolami
La rappresentatività comparativamente maggiore di un sindacato non può essere desunta dal solo numero degli iscritti a livello nazionale, ma deve essere verificata con riferimento al settore produttivo interessato, alla categoria dei lavoratori coinvolti e alla concreta presenza e attività sindacale nel comparto di riferimento. Pertanto, non può essere qualificato come “condotta antisindacale” ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. 20.5.1970, n. 300, e s.m.i.) il diniego opposto da una società operante nei servizi di sicurezza aeroportuale alla richiesta di un sindacato di costituire una Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), laddove tale sindacato non abbia concretamente dimostrato una rappresentatività comparativamente maggiore nel settore della sicurezza aeroportuale/trasporto aereo, limitandosi a provare una significativa consistenza organizzativa a livello nazionale.
Tale innovativo principio di diritto, particolarmente rigoroso sul piano probatorio, è stato enunciato dal Tribunale di Civitavecchia con il decreto n. 10885 del 27.8.2026 che riveste una notevole portata operativa, trattandosi di una delle prime decisioni applicative dell’art. 19, co. 1, dello Statuto dei lavoratori a seguito della sentenza n. 156 dell’8.10.2025 della Corte Costituzionale (in q. sito, con nota di M.N. BETTINI) che – come noto – ha esteso il diritto di costituire RSA anche alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nel caso di specie, un’organizzazione sindacale aveva agito in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di accertamento del carattere antisindacale (ex art. 28 Stat. Lav.) del rifiuto opposto da una società operante nei servizi di sicurezza aeroportuale presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino alla costituzione di una RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale).
Il Tribunale, con il decreto in commento, ha escluso l’antisindacalità della condotta (rigettando il ricorso del sindacato), osservando, in particolare, quanto segue:
- il diritto alla costituzione di una Rappresentanza Sindacale Aziendale è disciplinato dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori “interessato nel tempo sia da un referendum abrogativo popolare, sia da due pronunce di accoglimento della C. Costituzionale”;
- nella formulazione originaria del 1970, la disposizione statutaria consentiva la costituzione di R.S.A., a iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva in due ipotesi: a) nell’ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, oppure b) nell’ambito delle associazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva
- a seguito di referendum del 1995, venne abrogata la sopra citata lett. a), rimanendo possibile la costituzione di una RSA solo per i sindacati stipulanti contratti collettivi nazionali o provinciali applicati all’unità produttiva;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 231/2013, ha ritenuto contrario agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione il criterio della firma del CCNL quale unica ipotesi per la nascita del diritto alla costituzione di una RSA, riconoscendo tale diritto anche alle organizzazioni che effettivamente partecipano alle trattative di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati in azienda. Secondo la Corte, il solo criterio della firma “viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, (…), si trasformai invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo (a livello aziendale) o comunque significativamente rappresentativo”;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 156/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, L. 300/1970 nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Secondo la Corte, anche il criterio della partecipazione alla trattativa può diventare uno strumento di esclusione sindacale nel settore privato, nel quale la scelta delle associazioni sindacali ammesse al tavolo delle trattative è lasciata alla libera discrezionalità del datore di lavoro;
- nel caso di specie, con riferimento al settore aereo e, in particolare, all’attività di gestione della sicurezza aeroportuale il sindacato ricorrente non ha dimostrato di avere “una forza rappresentativa maggiore rispetto ad altri sindacati”, tale da poter giustificare la nascita in capo allo stesso del diritto alla costituzione di una RSA. A tale riguardo, non vi “è specifica deduzione in merito, ad esempio, al numero degli iscritti nel settore specifico del trasporto aereo e di lavoratori che operano presso società che gestiscono la sicurezza aeroportuale”;
- il sindacato ricorrente ha dimostrato di avere 23.117 iscritti sul piano nazionale (“area di riferimento troppo estesa ai fini del giudizio”) e 160 in azienda (“area di riferimento troppo limitata considerando la natura nazionale del parametro della rappresentatività comparata”);
- inoltre, il sindacato ricorrente non ha allegato specificamente “neanche l’elemento sintomatico della rappresentatività costituito dalla diffusione territoriale sul territorio”, limitandosi a indicare “il numero delle sedi regionali e provinciali”, ma senza dichiarare di avere “iscritti operanti nell’ambito della sicurezza aeroportuale e neanche del trasporto aereo, appartenenti a diverse aree geografiche della nazione”;
- pertanto, non essendo stato provato il requisito della rappresentatività comparativamente maggiore nel settore e nella categoria interessati, il sindacato non ha dimostrato di possedere il diritto alla costituzione della RSA;
- conseguentemente, il diniego opposto dalla società datrice di lavoro non integra una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 Stat. Lav. e il ricorso deve essere rigettato, con compensazione integrale delle spese, stante la novità della questione.
Trib. Civitavecchia 27 agosto 2026, n. 10885
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.5.2026
1 – (…) ha proposto ricorso ex art. 28 l 300/1970 affinché accertasse la natura antisindacale delcomportamento di diniego al sindacato di costituire una RSA presso (…) S.r.l. ai sensi e per glieffetti dell’art. 19 1. 300/1970. A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto: – che (…)S.r.l. è una società, partecipata al 100% da (…) S.P.A., che gestisce per gli aeroporti di Fiumicino eCiampino, l’applicazione dei controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli a mano e da stiva, e posta e, su richiesta di vettori e operatori aeroportuali, di altri servizi di sicurezza, ai sensi e per gli effetti del D.M. nr. 85, del 29 gennaio 1999;
- che i rapporti sindacali di tutte le società facenti parte del Gruppo (…) -e quindi anche di (…) S.r.l.- sono gestiti direttamente da (…) S.p.A. e che tale società ha respinto la richiesta del sindacato di costituire una RSA in (…) S.r.l;
-
di avere diritto alla costituzione di una RSA ai sensi dell’art. 19 l 300/1970 come di recente modificato ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025, in quanto sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale nel settore dei trasporti e comunque in quello del trasporto aereo. Il sindacato vanta, secondo la prospettazione della ricorrente 23.117,00 iscritti sul territorio nazionale, ha 21 sedi regionali e 104 sedi provinciali, ha diritto a due posti nel CNEL, aderisce alla (…), e ha sottoscritto diversi CCNL nel settore.
Si è costituita in giudizio (…) S.p.a. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto gestisce le relazioni industriali di (…) srl in forza di un contratto di service, ma non ha la qualità di co-datore di lavoro dei dipendenti di (…) SPA, né è titolare dei doveri sindacali che rimangono in capo alla committente e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
(…) S.r.l. si è costituita, eccependo il “difetto di legittimazione attiva” di (…), quale rappresentante del sindacato e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto il sindacato ricorrente non ha i requisiti indicati dall’art. 19 della l 300/1970 per la nascita del diritto alla costituzione di una RSA. In particolare, secondo la resistente (…) non è qualificabile come sindacato comparativamente più rappresentativo al livello nazionale per la categoria professionale gestori aeroportuali alla quale appartengono i dipendenti della società, né più in generale per il trasporto aereo, non avendo dimostrato in giudizio alcun elemento indicativo di tale rappresentatività.
All’udienza del 2.7.2026 il giudice, all’esito della discussione tra le parti, si è riservato.
Con ordinanza del 16.7.2026 il Tribunale, rilevando il difetto di rappresentanza processuale di parte ricorrente (e non anche il difetto di legittimazione attiva) ha assegnato alla stessa ex art 182 c.p.c. termine sino al 20 agosto 2026 per la sanatoria di tale difetto di rappresentanza.
All’udienza del 27.8.2026, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., il giudice verificato il deposito di procura alle liti conferita al difensore di parte ricorrente da parte del (…) e ritenuto sanato il difetto di rappresentanza alla luce delle indicazioni contenute nell’ordinanza del 16 luglio 2026, ha riservato la decisione.
A scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza il giudice osserva che può farsi nel caso di specie applicazione del principio della ragione più liquida, in forza del quale deve essere decisa direttamente la questione principale relativa all’esistenza o meno del diritto sindacale vantato, senza preliminarmente esaurire le questioni preliminari relative alla legittimazione passiva delle resistenti.
Allo stato degli atti non può ritenersi provato il diritto di parte ricorrente alla costituzione di una RSA presso la società (…) S.r.l., con conseguente carenza del requisito della natura antisindacale della condotta imputata alle resistenti.
Il diritto alla costituzione di una Rappresentanza Sindacale Aziendale è disciplinato dall’art. 19 della 1 300/1970 (statuto dei lavoratori), interessato nel tempo sia da un referendum abrogativo popolare, sia da due pronunce di accoglimento della C. Costituzionale.
Alla nascita, nel 1970, la disposizione statutaria consentiva la costituzione di R.S.A., “ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva” in due ipotesi contraddistinte dalle lettere a) e b):
a) nell’ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
oppure
b) nell’ambito delle associazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva.
Con un referendum popolare nel 1995 fu abrogata la lettera a), cosicché rimaneva possibile la costituzione di una RSA solo per i sindacati che avevano stipulato contratti collettivi nazionali o provinciali applicati all’unità produttiva.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 231 del 2013 ha ritenuto contrario agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione il criterio della firma del CCNL quale unica ipotesi per la nascita del diritto alla costituzione di una RSA, riconoscendo tale diritto anche alle organizzazioni che avevano effettivamente partecipato alle trattative di Contratti collettivi nazionali o provinciali applicati in azienda. La Corte, in quell’occasione, ha sostenuto che il solo criterio della firma “viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, (…), si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo (a livello aziendale) o comunque significativamente rappresentativo”.
Lo scorso anno, con la sentenza n. 156/2025 la Corte costituzionale è intervenuta ancora una volta sulla materia dichiarando incostituzionale l’art. 19 della l. 300/1970 nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La Corte costituzionale ha ritenuto, infatti, che anche il criterio della partecipazione alla trattativa può diventare uno strumento di esclusione sindacale nel settore privato, nel quale la scelta delle associazioni sindacali ammesse al tavolo delle trattative è lasciata alla libera discrezionalità del datore di lavoro.
Il criterio della rappresentatività comparativa è stato espressamente individuato dalla Corte costituzionale come una soluzione necessitata perché l’unica “avvalorata da precisi riscontri normativi, già rinvenibili nell’ordinamento” (par 8.2. della sentenza) chiarendo che tale scelta de “pur riferita a uno standard nazionale, non costituisce una riedizione della lettera a) del primo comma dell’art. 19 statuto lavoratori, abrogata in sede referendaria, atteso che quella lettera si riferiva all’affiliazione confederale, quindi a un criterio differente e peculiare.
Le uniche indicazioni che dà la Corte costituzionale per l’applicazione concreta del criterio della rappresentatività comparativa da parte del giudice, nell’attesa dell’intervento chiarificatore del legislatore, sono l’irrilevanza dell’affiliazione con Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (ex lett. a) dell’art. 19 St. lav.) e la circostanza che la nozione deve essere radicata al dato normativo.
La Corte precisa, inoltre, che tale parametro è utilizzato “in funzione interinale rispetto a una futura rivisitazione legislativa” e che “per il carattere selettivo che lo qualifica e per la base nazionale del perimetro, potrebbe risultare restrittivo, specie per un istituto, quale la RSA, che vive in una dimensione tipicamente aziendale”.
A fronte di queste limitate indicazioni della Corte costituzionale e in attesa di un auspicabile intervento normativo, il giudice chiamato ad applicare l’art. 19 della l. 300/1970 non può che declinare il parametro della rappresentatività comparata alla luce di specifici dati normativi, perché qualsiasi valutazione che ne prescinda alimenterebbe il rischio, già insito nell’esito del giudizio di costituzionalità, di applicazioni eccessivamente diversificate sul piano nazionale, con grave lesione del principio di certezza del diritto.
A tal fine occorre partire dalle norme citate, seppur in via esemplificativa, dalla Corte costituzionale. Tra queste né l’art. 8, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 relativo alla contrattazione collettiva di prossimità, né l’art. 51, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, concernente l’integrazione pattizia della tipologia contrattuale, contengono alcuna precisazione o definizione della notizio della rappresentatività comparata.
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dove il criterio della rappresentatività comparata è utilizzato, secondo la Corte, in funzione del contrasto ai fenomeni di dumping indotti dalla prassi dei cosiddetti contratti-pirata, fornisce qualche indicazione utile ai fini dell’interpretazione del parametro in esame.
L’art. 2 comma 1, lett. m) chiarisce che ai fini dell’interpretazione dell’intero decreto le “associazioni di datori e prestatori di lavoro” devono intendersi le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Il successivo art. 29 co 1 bis, nell’individuare i contratti collettivi ai quali far riferimento per l’individuazione della retribuzione spettante ai lavoratori dell’appaltatore, richiama “il contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
Si deve, pertanto, affermare che la rappresentatività comparata deve essere verificata con riferimento al settore in cui operano i lavoratori del cui diritto si discute e all’attività dagli stessi concretamente espletata.
Andando oltre le norme citate dalla Corte costituzionale, storicamente il primo ambito in cui il legislatore ha fatto riferimento al criterio della rappresentatività comparata è quello dell’individuazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
L’art. 1 del decreto-legge n. 338 dei 1989 dispone che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Una successiva norma di interpretazione autentica l’art. 2, comma 25 della 1. n. 549/1995 ha precisato che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
La valutazione di rappresentatività comparata è pertanto ancorata non solo al settore ma anche alla categoria professionale, che, ai sensi dell’art. 2070 c.c., coincide con il parametro dell’attività effettivamente svolta dai lavoratori interessati.
La delimitazione della rappresentatività comparativa alla categoria professionale è stata successivamente adottata dall’art. 7 comma 4 del D.l. 248/2007 in materia di lavoro irregolare nelle società cooperative ove si legge che “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”. Successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte il legislatore è tornato ad utilizzare il criterio della rappresentatività comparata, con riferimento air individuazione del salario giusto, tracciandone per la prima volta dei limiti più definiti, che appaiono il precipitato delle diverse indicazioni contenute nelle fonti normative sopra richiamate.
Il D.l. n 62 del 30.4.2026 contenenti “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 112 all’art 7 comma 2, Dispone che “Ai fini dell’individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
La rappresentatività comparativa rimane un parametro di natura nazionale, ma si declina con particolare riferimento al settore in cui i lavoratori interessati operano, alla categoria professionale e coerentemente con l’art. 2070 c.c. per l’individuazione della categoria si deve far riferimento all’attività esercitata dall’impresa, nonché alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro. L’utilizzo nell’interpretazione del parametro della rappresentatività comparata di una prospettiva “categoriale” oltre ad essere oggi ancorato ad un dettato normativo, appare anche maggiormente rispondente all’esigenza di non ancorare la rappresentatività sindacale al mero dato “contabile” (n. di iscritti) e, per altro verso, di assicurarsi che l’azione sindacale venga svolta a vari livelli organizzativi ed operativi e nei confronti di diversi interlocutori, senza limitarsi al solo piano nazionale bensì coinvolgendo anche quelli aziendali e territoriali, rispondendo ad una preoccupazione espressa dalla stessa C. cost. nella sentenza 156/2015 in merito alla natura restrittiva del parametro di natura nazionale, per un istituto, quale la RSA, che vive in una dimensione tipicamente aziendale.
Calando tali principi nel caso di specie (…) S.r.l. è una società che gestisce per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, l’applicazione dei controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli a mano e da stiva, merce e posta e, su richiesta di vettori e operatori aeroportuali, di altri servizi di sicurezza, ai sensi e per gli effetti del D.M. nr. 85, del 29 gennaio 1999.
Il settore di riferimento da prendere in considerazione è pertanto quello del trasporto aereo e quanto alla categoria, con riferimento alla concreta attività espletata può prendersi in considerazione l’attività dei gestori della sicurezza in ambito aeroportuale.
Parte ricorrente con riferimento al settore aereo e in particolare all’attività di gestione della sicurezza aeroportuale non prova di avere una forza rappresentativa maggiore rispetto ad altri sindacati, tale da poter giustificare la nascita in capo allo stesso del diritto alla costituzione di una RSA. Non vi è specifica deduzione in merito, ad esempio, al numero degli iscritti nel settore specifico del trasporto aereo e di lavoratori che operano presso società che gestiscono la sicurezza aeroportuale.
Nel ricorso si deduce solo che il sindacato avrebbe 23.117 iscritti sul piano nazionale (area di riferimento troppo estesa ai fini del giudizio) e 160 in azienda (area di riferimento troppo limitata considerando la natura nazionale del parametro della rappresentatività comparata).
Peraltro, il numero di scritti è contestato e parte ricorrente ha dedotto di non aver potuto produrre le deleghe degli iscritti prima dell’autorizzazione del giudice.
A tal proposito, si osserva che non era necessaria un’autorizzazione del giudice al deposito, né un’anonimizzazione degli stessi in quanto ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE) 2016/679 il trattamento di dati personali che rivelino l’appartenenza sindacale è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, principio non derogato neanche dal D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa italiana al suddetto regolamento.
Parte ricorrente non allega specificamente neanche l’elemento sintomatico della rappresentatività costituito dalla diffusione territoriale sul territorio. La ricorrente si limita a indicare il numero delle sedi regionali e provinciali del sindacato, ma non dichiara di aver iscritti operanti nell’ambito della sicurezza aeroportuale e neanche del trasporto aereo, appartenenti a diverse aree geografiche della nazione. Quanto alle deduzioni circa la stipula di altri contratti collettivi- fermo restando che la ricorrente non deduce l’esistenza del requisito di cui all’art. 19 lett. b) della 1 300/1970 della firma o della partecipazione alle trattative del CCNL applicato nell’unità produttiva- la stipula di altri contratti nell’ambito dei trasporti e di una sola parte del contratto collettivo nel settore trasporto aereo relativo all’attività di ATM-traffico aereo, a fronte di sei distinte sezioni specifiche del CCNL trasporti aerei, autonome tra loro e sottoscritte e negoziate da associazioni datoriali e di lavoratori differenti, appare irrilevante ai fini della valutazione della rappresentatività comparata nei termini categoriali sopra indicati.
Infine, la presunta adesione del 75% percento del personale in turno in azienda ad uno sciopero indetto a Roma il 6 luglio, indicata nell’articolo di giornale allegato alle note del 9.7.2026 di parte ricorrente, da un lato non ci fornisce un’indicazione numerica dei lavoratori e dall’altra attiene solo alla rappresentatività nell’azienda resistente in cui si chiede la costituzione della RSA, e non offre nessuna possibilità di valutazione della rappresentatività comparativa sul piano nazionale.
Non essendo stati accertati i presupposti per il riconoscimento del diritto alla costituzione di una RSA nella società (…) S.p.a. in capo al sindacato ricorrente, il diniego in tal senso ricevuto non può essere qualificato come condotta antisindacale e il ricorso deve essere rigettato. La novità della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
PQM
RIGETTA il ricorso SPESE compensate

