L’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia esclusivamente con le regole del sistema contributivo, esercitata successivamente alla modifica dell’art. 1, co. 23, L. n. 335/1995, da parte dell’art. 24, co. 7, D.L. n. 201/2011, non può consentire all’optante

