A. AVONDOLA, Lo scarso rendimento: una nuova frontiera del licenziamento per giustificato motivo oggettivo? RIDL, 2015, I, 127 F. BARASCHI, M. PROIETTI, Il licenziamento per scarso rendimento del dipendente, Giuffré, 2018 F. BELMONTE, Scarso rendimento e licenziamento, in M.N. BETTINI (a
Malattie simulate e licenziamento per scarso rendimento
Licenziabile per scarso rendimento il lavoratore ripetutamente assente dal lavoro per malattie “simulate”, come tali riconducibili a sua colpa. Nota a Cass. 20 gennaio 2026, n. 1161 Valerio Di Bello
Lo scarso rendimento giustifica i controlli difensivi
I controlli difensivi a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto sono leciti. E le incongruenze riscontrate nel rendimento specifico del dipendente giustificano le successive iniziative di
Scarso rendimento, elementi costitutivi e differenze con altre tipologie di licenziamento
L’inadempimento contrattuale e la colpa contraddistinguono lo scarso rendimento Nota a Cass. (ord.) 19 aprile 2024, n. 10640 Fabrizio Girolami
Licenziamento per eccessiva morbilità
Il licenziamento è legittimo solo nell’evenienza in cui si superi il periodo di comporto. Nota a Cass. 27 aprile 2023, n. 11174 Francesco Belmonte
I requisiti di legittimità del licenziamento per scarso rendimento
È onere del datore provare il notevole inadempimento degli obblighi lavorativi. Nota a Cass. (ord.) 6 aprile 2023, n. 9453 Fabrizio Girolami
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 aprile 2023, n. 11174
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 aprile 2023, n. 11174 Lavoro, Licenziamento, Assenze, Reintegra nel posto di lavoro, Risarcimento, Istanze istruttorie non ammesse, Articolo 2110 c.c., Periodo comporto, Violazione norma imperativa art. 2110, comma 2, c.c., Scarso rendimento,
Il licenziamento intimato per “scarso rendimento” per precedenti illeciti disciplinari già contestati è illegittimo
La Cassazione conferma il divieto di esercizio del potere disciplinare due volte in relazione al medesimo fatto (ne bis in idem). Nota a Cass. (ord.) 19 gennaio 2023, n. 1584 Fabrizio Girolami
Scarso rendimento di un dipendente ASL e decorrenza della procedura disciplinare
Il termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dal momento dell’acquisizione, da parte l’Amministrazione datrice di lavoro, di una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire di pervenire ad una formulazione dell’atto di contestazione. Nota a Cass.
Eccessiva morbilità e licenziamento
Il licenziamento per problemi organizzativi aziendali di un lavoratore reiteratamente assente per malattia intimato prima del termine del periodo di comporto è illegittimo. Nota ad App. Milano 24 giugno 2020, n. 462 Flavia Durval e Kevin Puntillo

