L’art. 7, Direttiva 2003/88/CE, così come interpretato dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, fornisce una nozione comunitaria della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali. Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. 2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.

La CGUE, con le sentenze (C-155/10) e (C-539/12), ha interpretato tale previsione nel senso che l’espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie. Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali). Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell’esecuzione della prestazione lavorativa (Così, App. Venezia 17 aprile 2025, n. 259; Cass. n. 224011/2020; Cass. n. 13428/2019).

K. P.

Retribuzione durante le ferie nel diritto comunitario
Tag:                                                 
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: