Secondo la giurisprudenza consolidata in tema di licenziamento disciplinare, il principio di cui all’art. 7, ult. co., L. n. 300/1970, secondo il quale non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, non vieta di considerare fatti non contestati, e collocantisi a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità, o meno, del correlativo provvedimento sanzionatorio dell’imprenditore (Così, Cass. 31 ottobre 2025, n. 28853; Cass. ord. 21 luglio 2025, n. 20329, annotata in q. sito da F. ALBINIANO; v. anche Cass. n. 14453/2017; Cass. n. 8803/2020, in q. sito con nota di F. IACOBONE).
K. P.

