I periodi di temporanea inattività si computano nell’orario di lavoro.

Nota a Cass. 27 gennaio 2026, n. 1835

Fabrizio Girolami

Nell’ipotesi di lavoro discontinuo, caratterizzato da “attese non lavorate” durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l’espletamento di “lavoro straordinario” solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso “orario di lavoro” e il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo, a tal fine, che venga fornita la “prova” relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell’arco di tempo compreso fra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività; oppure quando l’attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell’orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell’integrità fisica del lavoratore stesso. In particolare, assume rilevanza il criterio distintivo, consistente nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, tra “riposo intermedio”, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e “semplice temporanea inattività”, computabile, invece, a tali fini; mentre, nel primo caso, infatti, il lavoratore può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede di lavoro o a subire una qualche limitazione, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1835 del 27 gennaio 2026, in relazione alla vicenda di un autotrasportatore (inquadrato al livello 3 Super del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione) che aveva convenuto in giudizio l’azienda datrice di lavoro, al fine di ottenere il pagamento di diverse competenze retributive (tra cui i compensi per “prestazioni di lavoro straordinario”) e l’accertamento dell’illegittimità del “licenziamento per giusta causa” intimato nei suoi confronti, allegando nel ricorso introduttivo gli orari di guida (dalle 8 alle 10 ore giornaliere), i tempi di carico e scarico (4 ore al giorno) e le destinazioni percorse.

Nel giudizio di merito, il Tribunale di Cuneo e la Corte d’Appello di Torino (sentenza n. 674/2021) avevano rigettato la domanda relativa al riconoscimento del lavoro straordinario, ritenendo che il lavoratore non aveva adempiuto all’onere di allegazione, non avendo distinto i periodi di “riposo intermedio” da quelli di “semplice temporanea inattività”, distinzione rilevante nel lavoro discontinuo ai fini della determinazione dell’orario di lavoro.

La Cassazione, a seguito di ricorso del lavoratore, ha cassato (con rinvio) la sentenza della Corte d’Appello di Torino, per avere, nella circostanza, omesso di apprezzare le prove assunte (o, ancor prima, la loro stessa ammissibilità), nonostante il lavoratore ricorrente avesse compiutamente allegato le “modalità” e i “tempi” del servizio prestato nell’arco di tempo compreso fra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle “pause di inattività”.

In particolare, la Cassazione ha osservato, quanto segue:

  • come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14438/2024), nelle prestazioni caratterizzate da discontinuità, il lavoro straordinario è configurabile “solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo, all’uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell’arco di tempo compreso fra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività; oppure quando l’attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell’orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell’integrità fisica del lavoratore stesso”;
  • nel lavoro discontinuo, la prova delle modalità e dei tempi del servizio può essere fornita anche “in via presuntiva e indiziaria” (ossia per presunzioni), non essendo necessaria una ricostruzione analitica, minuto per minuto, dell’intera giornata lavorativa;
  • la stessa giurisprudenza (Cass. n. 5049/2008) ha evidenziato la necessità di operare una distinzione tra “riposo intermedio” e “semplice inattività temporanea”, che consiste nella diversa condizione del lavoratore. Il primo ricorre quando il dipendente può disporre liberamente del proprio tempo, anche con limitazioni logistiche, il secondo quando permane l’obbligo di disponibilità: solo l’inattività, infatti, è computabile come “tempo di lavoro”;
  • il giudizio espresso dalla Corte territoriale non è “conforme” all’indirizzo di legittimità “espresso dai precedenti giurisprudenziali che ha pur richiamato”;
  • la distinzione tra “riposo intermedio” (non computabile come orario di lavoro) e “semplice temporanea inattività” (computabile) attiene alla “qualificazione giuridica” dei tempi di inoperosità, da compiersi “sui fatti anzitutto per come allegati (e poi eventualmente provati) e non ai fatti stessi come tali”; in altre termini, spetta al giudice qualificare giuridicamente le circostanze allegate dal lavoratore e non è addebitabile al prestatore un difetto di allegazione, per non aver operato una distinzione tecnico-giuridica che spetta soltanto al giudice di merito effettuare;
  • nel caso di specie, il lavoratore ha indicato con precisione gli orari di guida ininterrotta, senza un compagno adibito alle medesime mansioni, cosicché dai fatti allegati era possibile agevolmente ricavare i soli tempi qualificabili come “riposo intermedio”; la Corte territoriale, senza esaminare tali specifiche allegazioni, ha erroneamente negato l’ammissione delle prove orali;
  • infine, il giudice di merito ha (erroneamente) richiesto un onere di allegazione ancora più rigoroso in presenza di un “accordo di forfettizzazione” dei compensi per lavoro straordinario, senza tuttavia chiarire l’incidenza di tale accordo sull’accertamento del lavoro effettivamente prestato; tale accordo non può in alcun modo essere invocato per rendere più gravoso l’onere di allegazione del lavoratore che contesti lo svolgimento di ore extra rispetto all’orario contrattuale.

CORTE DI CASSAZIONE  27 gennaio 2026, n. 1835

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 62/2020 il Tribunale di Cuneo aveva confermato la propria precedente ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa in data 29.9.2018 in favore dell’attore Re.Ro., ma aveva rigettato le ulteriori domande formulate da quest’ultimo nei confronti della Autotrasporti Mo. Snc di Mo.Te. E c.

  1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’Appello di Torino in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Re.Ro. contro la sentenza di primo grado, condannava la società appellata a pagare all’appellante la somma netta di Euro 4.660,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, nonché quanto maturato a titolo di rivalutazione ed interessi sulla somma di Euro 20.571,56.

  2. La Corte premetteva in sintesi: a) che il Re.Ro., già dipendente della suddetta società quale autotrasportatore inquadrato al livello 3 super del CCNL delle aziende di autotrasporto e spedizioni merci, con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di competenze non corrisposte, a titolo retributivo, per tredicesima e quattordicesima, TFR, nonché l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa, con le conseguenze di legge; b) quali fossero le deduzioni dell’istante a sostegno delle suddette domande, e le difese della resistente; c) che il primo giudice, emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. per la somma non contestata di Euro 20.571,56, oltre interessi e rivalutazione, e istruita la causa mediante produzioni documentali, aveva deciso in sentenza la causa nei termini sopra riportati.

  3. Tanto premesso, la Corte riteneva: infondato il primo motivo d’appello, ma fondato il secondo motivo (entrambi circa una questione di decadenza); fondati il quarto motivo (circa il pagamento della tredicesima mensilità 2015 e delle quattordicesima 2014, 2015 e 2016) ed il quinto motivo (relativo all’omessa pronuncia di condanna al pagamento degli oneri accessori sulla somma capitale di Euro 20.571,50, il cui pagamento era avvenuto solo in corso di causa a seguito della pronuncia della cennata ordinanza di condanna anticipatoria), e di qui la parziale riforma della decisione di prime cure; infondato il sesto motivo (attinente alla legittimità del licenziamento).

  4. Per quanto qui ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione, la Corte giudicava infondato il terzo motivo con il quale l’appellante censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto insoddisfatto l’onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi ed aveva rilevato di aver allegato compiutamente gli orari di lavoro, specificando la durata delle guide (dalle 8 alle 10 ore al giorno, a seconda del giorno della settimana) e dei tempi di carico e scarico per ciascun giorno della settimana (quattro ore al giorno), nonché tutte le destinazioni.

  5. Avverso tale decisione Re.Ro. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

  6. Resiste l’intimata con controricorso.

  7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

  8. La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e precisamente del combinato disposto degli articoli 115 c.p.c., 2697 c.c., e 420, comma 5, c.p.c., in relazione all’art. 2108 c.c., all’art. 5 R.D.L. 15 marzo 1923, nonché in relazione agli articoli 11 e 11 bis del C.C.N.L. Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”. Premette di aver impugnato la sentenza di primo grado, ritenendo erronea la motivazione del Tribunale di Cuneo in ordine al mancato assolvimento dell’onere di allegazione circa le circostanze relative ai suoi orari di lavoro, riportando letteralmente le circostanze dedotte a capitoli di prova orale nel ricorso introduttivo del primo grado. Trascritta, quindi, la parte di motivazione oggetto del motivo di ricorso, riporta il principio di diritto espresso in Cass. n. 5049/2008, richiamata dalla Corte territoriale, e si riferisce alla disciplina di cui agli artt. 11 e 11 bis del citato CCNL.

1.1. Tanto considerato, deduce che la Corte territoriale, pur citando la predetta giurisprudenza di legittimità, non ne ha preso in considerazione un aspetto fondamentale ai fini della decisione; ovvero che “le modalità ed i tempi del servizio prestato nell’arco di tempo compreso tra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, così da tener conto delle pause di inattività” possano essere dimostrati anche “in via presuntiva ed indiziaria”. Sostiene, quindi, che l’errore della Corte territoriale consiste anzitutto nel non aver preso in considerazione appunto il fatto che “le modalità e i tempi del servizio” prestati dal lavoratore discontinuo, possano essere dimostrati anche attraverso indizi e presunzioni”.

1.2. Inoltre, facendo riferimento a Cass. n. 5023/2009 pure citata dalla Corte di merito nella sua motivazione, assume essere evidente, tuttavia, che l’omessa allegazione di quali fossero i periodi di “semplice temporanea inattività” e di quali fossero la loro consistenza e durata non può comportare l’impossibilità per il giudice di merito di accertare la sussistenza di lavoro straordinario con riferimento ai periodi di “attività”, e ovvero, nel nostro caso, dei periodi in cui il lavoratore: a) ha guidato; b) ha personalmente caricato e scaricato il mezzo; c) si è occupato della manutenzione e pulizia del mezzo.

1.3. Ancora, dopo aver trascritto i capitoli di prova che assume rilevanti, deduce che dagli stessi si trarrebbe “un totale di 70 ore di lavoro settimanali di guida, carico/scarico e manutenzione e pulizia del mezzo: al netto quindi dei periodi di “inattività”, e lamenta che la Corte d’Appello, al contrario, per il solo fatto che il lavoratore non ha distinto i periodi di “riposo intermedio” da quelli di “semplice temporanea inattività”, ha ritenuto – erroneamente – di non dover ammettere le prove orali nemmeno per gli altri periodi di lavoro, ovvero quei periodi correttamente allegati di guida, carico/scarico e manutenzione e pulizia del mezzo (di “attività”).

  1. Con il secondo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”. Si duole che la Corte d’Appello ha ritenuto non soddisfatto l’onere di allegazione in capo al lavoratore, non avendo egli distinto (con le necessarie allegazioni) i periodi di “riposo intermedio” da quelli di “semplice temporanea attività”, senza prendere in considerazione le sue allegazioni in ordine agli orari di guida, di carico e scarico e di manutenzione e pulizia del mezzo, che – già esse sole – erano idonee a dimostrare il lavoro straordinario”.

  2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e precisamente dell’art. 115, comma 1, c.p.c. (principio di non contestazione)”. Deduce che, con la memoria difensiva del primo grado, la convenuta non aveva contestato il superamento da parte del ricorrente dell’orario di lavoro ordinario, limitandosi a ridimensionarne la portata, sicché la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere provate, in quanto non contestate (rectius: ammesse), quattro ore di lavoro straordinario alla settimana.

  3. Rileva preliminarmente il Collegio che, come già accennato in narrativa, il ricorso per cassazione in esame riguarda solo la statuizione della Corte distrettuale in cui ha rigettato il terzo motivo d’appello del lavoratore; il che quest’ultimo ha espressamente specificato (cfr. pagg. 7-10 del ricorso) e comunque risulta dal contenuto delle censure sopra riassunte.

  4. Giova allora premettere che la Corte territoriale, nel respingere appunto il terzo motivo d’appello del lavoratore (in narrativa riassunto), ha considerato:

“Secondo il condivisibile orientamento espresso in punto dalla Suprema Corte (Cass. n. 5049/08) in tema di lavoro discontinuo poiché la prestazione è caratterizzata da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, è configurabile l’espletamento di lavoro straordinario ove sia convenzionalmente fissato un orario di lavoro e siano provate le modalità ed i tempi del servizio prestato nell’arco di lavoro compreso tra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa così da tenere conto delle pause di inattività. Non è sufficiente pertanto allegare che le ore di riposo vadano dedotte per sottrazione da quelle indicate come ore di guida e di carico e scarico dovendosi distinguere tra riposo intermedio e semplice temporanea inattività (così Cass. 5023/09) e ciò vale a maggior ragione nei casi in cui, come nella specie, l’attività lavorativa prestata oltre l’orario contrattuale è regolata da un accordo sulla forfettizzazione dei compensi per lavoro straordinario. Analoghe considerazioni valgono in relazione all’allegazioni dei tempi di carico e scarico, genericamente indicate in quattro ore al giorno indipendentemente dal tipo di carico, dal destinatario della consegna e dalle modalità concrete di svolgimento del carico/scarico”.

  1. Tanto premesso e precisato, il primo motivo è fondato nei termini che si passa ad illustrare.

  2. Di recente (v. in motivazione Cass. n. 14438/2024), è stato confermato l’indirizzo di questa Corte secondo il quale, nell’ipotesi di lavoro discontinuo caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l’espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo, all’uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell’arco di tempo compreso fra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività; oppure quando l’attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell’orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell’integrità fisica del lavoratore stesso (in tali termini v. sentenza n. 7577 del 20/04/2004, sentenza n. 5049 del 26/02/2008; quest’ultima richiamata dalla Corte territoriale).

Anche Cass. n. 5023/2009, pure richiamata dalla Corte d’appello, aveva confermato i medesimi principi di diritto in relazione a fattispecie di lavoro discontinuo pressoché sovrapponibile a quella che ci occupa, perché relativa al lavoro di un autista adibito a trasporto merci.

Questa decisione, inoltre, aveva specificato che il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede di lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità (nella specie, si era escluso che fossero periodi di riposi intermedi quelli durante i quali, nel corso di un viaggio, l’autista di un autotreno, sprovvisto di cabina, lascia la guida al compagno, trattandosi, in tal caso, non di un periodo di riposo intermedio vero e proprio, bensì di semplice temporanea inattività).

  1. Ritiene il Collegio che il giudizio espresso dalla Corte d’appello non risulti conforme all’indirizzo di legittimità espresso dai precedenti giurisprudenziali che ha pur richiamato.

9.1. In tal senso, occorre anzitutto notare che la su riportata valutazione riguarda esclusivamente il terreno delle allegazioni del lavoratore circa il lavoro straordinario da lui dedotto.

La Corte d’Appello, infatti, come il primo giudice, in proposito non ha apprezzato prove assunte o, prim’ancora, la loro ammissibilità. E del resto il motivo d’appello sul quale la stessa si è pronunciata atteneva appunto alla parte in cui la sentenza di primo grado aveva ritenuto insoddisfatto l’onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto al compenso per il lavoro straordinario.

Non risultano pertinenti, quindi, le osservazioni della controricorrente laddove deduce che il ricorrente ha totalmente omesso di indicare i testi e pure le ragioni che dovrebbero indurre a ritenere che essi siano qualificati a riferire sulle circostanze dedotte nei capitoli di prova che riconosce dallo stesso essere stati articolati.

9.2. Deve, inoltre, essere sottolineato che tale precipua valutazione della Corte distrettuale è stata espressa in modo, invero, indiretto e implicito. La Corte, infatti, senza minimamente confrontarsi con le allegazioni in proposito del lavoratore (nel ricorso introduttivo come nell’atto d’appello), muovendo dalla su vista distinzione tra riposo intermedio e semplice temporanea inattività (che non ha però esplicitato nei termini sopra esposti), sembra aver ascritto al lavoratore che non sarebbe stata sufficiente la sua allegazione “che le ore di riposo vadano dedotte per sottrazione da quelle indicate come ore di guida e di carico e scarico dovendosi distinguere tra riposo intermedio e semplice temporanea attività”. Nulla è stato, però, specificato dalla Corte su come il lavoratore avesse rappresentato in concreto tali “ore di riposo”, e, cioè, se le avesse così allegate puramente e semplicemente (vale a dire, quali “ore di riposo”), oppure se le avesse più precisamente qualificate come “riposi intermedi” (e quindi non computabili nella durata della prestazione lavorativa). Comunque, la Corte d’appello sembra imputare al lavoratore appellante un difetto di deduzione riguardo alla (non agevole) distinzione tra “riposo intermedio” e “semplice temporanea inattività” che essa per prima non ha esplicitato nella propria decisione. E del resto è evidente che tale distinzione, per le rilevanti conseguenze che comporta, afferisce alla qualificazione giuridica dei tempi di “inoperosità” da compiersi sui fatti anzitutto per come allegati (e poi eventualmente provati), e non ai fatti stessi come tali; laddove, il difetto di allegazione, riscontrato dal primo giudice e contestato col terzo motivo di appello dal lavoratore, riguardava esclusivamente i fatti costitutivi del diritto al compenso per il lavoro straordinario.

9.3. La Corte, inoltre, non ha rilevato che il lavoratore non avesse allegato un orario di lavoro “convenzionalmente fissato”; e piuttosto ha considerato che l’onere, posto a carico del lavoratore, di allegare la su vista distinzione valeva “a maggior ragione nei casi in cui, come nella specie, l’attività lavorativa prestata oltre l’orario contrattuale è regolata da un accordo sulla forfettizzazione dei compensi per lavoro straordinario”. E qui neppure è chiaro se queste ultime osservazioni siano state tratte dalle stesse allegazioni dell’attore, poi appellante, oppure da diverse emergenze processuali; senza contare che non si comprende come un accordo (non è stato specificato se individuale o collettivo) su una quantificazione forfettaria dei compensi per lavoro straordinario una volta espletato (forfettizzazione pure questa non chiarita dalla Corte) potrebbe rilevare al diverso fine di stabilire se il lavoratore avesse correttamente allegato se, come e quando la sua attività lavorativa “discontinua” era stata prestata oltre l’orario contrattuale.

9.4. Infine, la Corte d’Appello ha giudicato generica l’allegazione in quattro ore al giorno dei tempi di carico e scarico, ma la ragione di tale rilievo di genericità, per come motivata, pare piuttosto consistere in un’anticipata valutazione di inverosimiglianza dell’uniforme indicazione di “quattro ore al giorno indipendentemente dal tipo di carico, dal destinatario della consegna e dalle modalità concrete di svolgimento del carico/scarico”.

9.5. Conclusivamente, rileva il Collegio che dalla prospettazione in fatto a riguardo del ricorrente, per come riferita in questa sede, traendola dal ricorso introduttivo di primo grado (cfr. pagg. 11-12 e 17-19 del ricorso per cassazione), si desume che il lavoratore avesse allegato compiutamente le “modalità e tempi del servizio prestato nell’arco di tempo compreso fra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività”.

Ovviamente, tali deduzioni, comprensive d’indicazione di precisi orari di guida prospettata come ininterrotta (e senza un compagno adibito alle medesime mansioni), e dalle quali si traevano agevolmente solo tempi di c.d. “riposo intermedio”, se ritenute sufficientemente specifiche, dovevano essere poi oggetto di prova che la Corte territoriale ha erroneamente negato.

  1. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri due motivi.

  2. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi e con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, dovrà istruire la causa e regolare anche le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Lavoro discontinuo nel settore dell’autotrasporto e prova del lavoro straordinario
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