Come precisato dalla Corte di Cassazione, il diritto alla retribuzione sufficiente “dà diritto ad «una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d’uomo», ovvero ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa»”. A tale riguardo la Suprema Corte ha evidenziato che, mentre il valore soglia di povertà assoluta viene calcolato ogni anno dall’Istat rispetto ad un paniere di beni e servizi essenziali per il minimo sostentamento vitale, “i concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma persino dignitosa; orientando il trattamento economico non solo verso il soddisfacimento di meri bisogni essenziali ma verso qualcosa in più che la recente Direttiva UE sui salari adeguati all’interno dell’Unione n. 2022/2041 individua nel conseguimento anche di beni immateriali (cfr. considerando n.28: “oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”)” (cfr. Cass. 2 ottobre 2023 n. 27711, annotata in q. sito da M.N. BETTINI e F. DURVAL).

D. M.

Retribuzione sufficiente
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