Ogni nuovo periodo contributivo va valutato autonomamente, sicché la circostanza che l’INPS abbia perso definitivamente una causa sui contributi dovuti per alcuni anni non significa che l’istituto non possa richiedere gli stessi tipi di contributi per anni successivi.
Nota a Cass. 7 agosto 2026, n. 24559
Maria Paola Gentili
In materia di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza determina l’autonomia dei relativi rapporti contributivi. Pertanto, il giudicato formatosi sull’esistenza o inesistenza dell’obbligo contributivo per un determinato periodo non produce automaticamente effetti preclusivi o espansivi rispetto a periodi successivi.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione (7 agosto 2026, n. 24559) che accoglie un ricorso dell’INPS rilevando che, secondo la giurisprudenza consolidata, non è configurabile un unico “rapporto giuridico fondamentale” capace di collegare tutte le obbligazioni contributive relative ai diversi periodi. In materia contributiva, infatti, ogni periodo di contribuzione dà luogo a un’autonoma obbligazione contributiva (anche se il datore di lavoro, le norme applicabili e altri elementi del rapporto sono i medesimi non significa che esista un unico rapporto contributivo destinato a protrarsi indefinitamente nel tempo).
Nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità, resa in fattispecie analoghe (v. Cass. nn. 23917/2025 e 30476/2025; Cass. n. 7981/2016 e già Cass. S.U. n. 10933/1997), si è così espressa: “in tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti”.
Conseguentemente, rispetto alla diversità dei periodi (contributivi) sono configurabili rapporti contributivi distinti. Il giudice che decide sull’obbligo di versare contributi relativo a un determinato periodo non può stabilire, con efficacia di giudicato, che quella stessa disciplina debba necessariamente valere anche per il futuro, perché per i periodi futuri non si sono ancora realizzati tutti i presupposti dell’obbligazione.
In altri termini: la Cassazione evidenzia, come, “nei rapporti fra singolo datore di lavoro ed ente previdenziale, rispetto ad obbligazioni contributive maturate in diversi periodi di tempo, la nozione di unitarietà complessiva del rapporto previdenziale è inutilizzabile, come un nesso, un collegamento che renda configurabile un rapporto complessivo, o “fondamentale” unico, che giustifichi effetti espansivi al giudicato sulle questioni involte”. Il punto centrale è dunque l’elemento qualificante e indefettibile della non configurabilità di un rapporto giuridico unitario in materia di obbligazioni contributive. Ciò, per l’assenza del presupposto di identità e unitarietà del negozio o rapporto giuridico, inteso “come rapporto fondamentale di intima connessione e interdipendenza, di comunanza almeno parziale di fattispecie costitutiva”. Tale elemento, infatti, costituirebbe il presupposto per la efficacia di giudicato in una determinata controversia della soluzione precedentemente data, in altro giudizio, alle medesime questioni di fatto o diritto.
In ragione dell’autonomia della singola obbligazione contributiva relativa a ciascun periodo, la Cassazione accoglie il ricorso dell’INPS e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, affinché verifichi: i fatti relativi al nuovo periodo; i presupposti delle singole obbligazioni contributive; la disciplina applicabile; e l’effettiva sussistenza dell’obbligo di versare i contributi per malattia e maternità.
CORTE DI CASSAZIONE 7 agosto 2026, n. 24559
Lavoro – Avviso di addebito – Contributi per maternità e malattia – Obbligazione contributiva – Effetti espansivi pro iudicato – Accoglimento
Fatti di causa
1.L’A. – (…) – ha proposto opposizione avverso l’avviso di addebito n. 339 2024 00000060 23 000 avente ad oggetto i contributi dovuti all’Inps per maternità e malattia da versare presso la Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e relativi al periodo da gennaio 2022 a febbraio 2023, oltre sanzioni, oneri di riscossione e spese di notifica.
A sostegno dell’opposizione l’A. ha sollevato eccezione di giudicato, basata sulle seguenti pronunce divenute definitive:
a) sentenze del Tribunale di F. n. 199/2014 e n. 92/2016, le quali avevano definitivamente accertato che non è dovuta dall’A. F. l’indennità economica di malattia e maternità; b) sentenza del Tribunale di F. n. 148/2019, confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 202/2021, a sua volta impugnata dall’Inps mediante ricorso per cassazione dichiarato inammissibile con ordinanza n. 10797/2023.
- Pronunciando nel contraddittorio con l’Inps, il Tribunale di F. ha accolto l’opposizione dell’A. ravvisando l’esistenza di un giudicato opponibile all’Ente previdenziale.
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Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame interposto dall’Inps ribadendo l’esistenza del giudicato esterno rinveniente dalle suddette pronunce del Tribunale di F., pronunciatesi su questioni di fatto e di diritto sovrapponibili a quelle oggetto della presente controversia.
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Avverso detta pronuncia l’Inps ha proposto ricorso per cassazione.
L’A. F. ha resistito mediante controricorso, illustrato da memoria.
- Il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 12 maggio 2026.
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Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
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All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese, formulando le richieste riportate in epigrafe.
Ragioni della decisione
1.Nella sentenza impugnata la Corte d’appello ha premesso che l’efficacia del giudicato, operante anche nei rapporti di durata, non è impedita dall’autonomia dei periodi in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie da cui origina l’obbligazione e che assumono carattere tendenzialmente permanente.
1.1. Ha osservato che, nel caso in esame, la continuità della fattispecie rispetto ai casi in precedenza vagliati è data dalla natura della pretesa (trattandosi di questione di diritto) e dalla norma già scrutinata, ossia l’art. 20 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, anche nella versione modificata nel tempo. Ed infatti, mentre la sentenza del Tribunale di F. n. 199/2014 aveva preso in esame un periodo anteriore alla novella del 2011, la sentenza n. 92/2016 aveva preso in considerazione il periodo da luglio a ottobre 2012, sicché aveva riguardato anche le disposizioni sopravvenute e, in particolare, l’art. 20, comma 1bis, del d.l. cit.
1.2. Ha affermato, quindi, che la questione esaminata nei citati precedenti, nelle sue componenti di fatto e di diritto, è sovrapponibile a quella del presente giudizio, perché incentrata sulla natura dell’ente, sulla immutata composizione del suo personale dipendente e sulla pretesa contributiva nella sua previsione normativa.
1.3. Ha ribadito che entrambe le indicate decisioni avevano
concluso per l’insussistenza della pretesa, per cui l’esame degli elementi addotti dall’Inps avrebbe costituito una sorta di “remissione in termini” per impugnazioni non proposte ovvero respinte, con compromissione della funzionalità del sistema per il venire meno del necessario affidamento sull’autorità del giudicato.
- Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato che non è possibile valutare mel merito la questione sottoposta al suo vaglio, cioè l’esistenza o meno in capo all’A. dell’obbligo di pagare la contribuzione di malattia e maternità per il periodo di causa, in considerazione dell’esistenza di due giudicati, costituiti dalle decisioni del Tribunale di F. n. 199/2014 e n. 92/2016.
2.1. Secondo l’Inps, nella sentenza n. 199/2014 non è rinvenibile alcun giudicato perché: a) nel precedente giudizio la res controversa atteneva all’esistenza o meno in capo all’A. F. dell’obbligo di versare la contribuzione di malattia e maternità per mensilità dell’anno 2009, mentre il presente giudizio attiene a omissioni contributive ricadenti nel periodo da gennaio 2022 a febbraio 2023; b) il Giudice, nel disconoscere in capo all’A. F. l’obbligo di pagare la contribuzione per maternità, aveva utilizzato una disciplina inconferente, ossia quella contenuta nell’art. 20, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, relativo alla sola contribuzione per malattia; c) il Tribunale, inoltre, aveva utilizzato il disposto dell’art. 20, comma 1, cit., limitandosi ad affermare la natura pubblicistica del datore di lavoro, ma senza accertare se esso fosse obbligato, per legge o per contratto collettivo, a corrispondere ai propri dipendenti il trattamento economico di malattia.
2.2. L’Inps sostiene che il giudicato esterno non è rinvenibile neppure nella sentenza n. 92/2016 perché: a) quanto alla contribuzione per malattia, il Tribunale aveva reputato pacifica la circostanza, limitatamente ai mesi in contestazione, che l’A. F. aveva dipendenti che rivestivano la qualifica di impiegati ma non aveva dipendenti con qualifica di operai, per i quali il legislatore aveva fissato l’obbligo del pagamento di tale tipo di contribuzione; b) pertanto, siccome la decisione impugnata riguarda mensilità diverse, successive e distanti dal periodo per il quale vi è stato l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza n. 92/2016, la Corte di merito di avrebbe dovuto verificare se l’A. F. aveva allegato e dimostrato l’inesistenza di rapporti di lavoro subordinati con operai, circostanza che, se positivamente accertata, avrebbe potuto condurre a replicare la statuizione resa dal Tribunale di F. con la sentenza n. 92/2016; c) quanto alla contribuzione di maternità, nella sentenza n. 92/2016 il Giudice si era limitato a richiamare il proprio precedente n. 199/2014 affermando l’esistenza di un giudicato esterno, senza però avvedersi che in quest’ultima pronuncia non vi era alcuna motivazione sul punto, avendo il Tribunale utilizzato una norma che non riguardava la contribuzione per maternità ma solo quella per malattia.
- Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’A. F..
3.1. La controricorrente evidenzia che il giudicato esterno è suscettibile di interpretazione unicamente da parte del giudice di merito, trattandosi di apprezzamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo se affetto da vizi logico-giuridici. Osserva che le censure dell’Inps mettono in discussione le motivazioni delle sentenze passate in giudicato e, quindi, mirano a trasformare il giudizio di legittimità in un ulteriore appello.
3.2. L’assunto è evidentemente infondato, in primis in quanto il giudicato partecipa della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza, da un lato, che la sua interpretazione deve essere assimilata, per l’intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche (v. Cass. n. 19239 del 2023, n. 35301 del 2022, n. 6344 del 2019, n. 6461 del 2005), e, dall’altro, che gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., quale violazione di legge. Invero, come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, l’«innegabile vis normativa del giudicato comporta, come ulteriore duplice obbligato corollario, che, nel giudizio di legittimità, per un verso, l’esistenza del giudicato possa essere direttamente rilevata dalla Corte (sulla base del materiale acquisito al processo) e, per altro, che l’interpretazione del giudicato debba essere coerentemente operata – come già espressamente chiarito nella più volte citata sentenza n. 226 del 2001 – alla stregua della interpretazione delle norme e non di quella degli atti e dei negozi giuridici. Dal che, a sua volta, discende, sempre su un piano di logica e giuridica consequenzialità che – costituendo, a sua volta, l’interpretazione del giudicato operata dal Giudice del merito non un apprezzamento di fatto (come presupposto dalle sentenze dissenzienti) ma, una quaestio iuris – la stessa sia sindacabile, in sede di legittimità, non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge» (v. Cass., sez. un., n. 24664 del 2007 e molte altre successive conformi).
3.3. Ne consegue, come più volte ribadito (cfr., da ultimo, Cass. n. 12037 del 2026, ed altre ivi richiamate), «… che il giudice di legittimità deve direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito».
3.4. Tanto premesso, risulta quindi evidente che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna surrettizia ed impropria devoluzione, da parte dell’Inps, a questa Corte di accertamenti riservati al giudice di merito, essendo stata avanzata, di contro, un’ammissibile doglianza attinente ad elementi normativi della fattispecie, vertente su una quaestio iuris, correttamente posta come violazione e falsa applicazione di norme di legge e specificamente e sufficientemente articolata nei suoi necessari contenuti assertivi.
- Nel merito, il ricorso è fondato.
4.1. La questione centrale che si pone nel presente giudizio attiene alla correttezza della statuizione del giudice d’appello riguardante la ritenuta fondatezza dell’eccezione di giudicato esterno, sollevata dall’A. F., nei termini sopra chiariti.
Il thema decidendum ripropone all’esame di questa Corte la dibattuta questione dei limiti oggettivi del giudicato rispetto a pronunce attinenti ad obbligazioni contributive dello stesso tipo, ma relative a differenti periodi temporali.
4.2. La giurisprudenza di questa Corte, resa in fattispecie analoghe (v. Cass. n. 7981 del 2016, successivamente richiamata nell’ordinanza n. 30853 del 2021, e nelle successive pronunce di seguito indicate), si è così espressa:
«in tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti».
4.3. Questo orientamento trova origine nel principio enunciato dalle Sezioni Unite già nella sentenza n. 10933 del 7 novembre 1997, secondo cui la sentenza che, con riferimento ad un determinato periodo, ha accertato il diritto del datore di lavoro di versare un certo contributo in misura ridotta, in quanto soggetto costituito in forma cooperativistica, «non costituisce giudicato preclusivo della pretesa dell’ente previdenziale al pagamento dell’indicato contributo in misura piena con riferimento ad un periodo posteriore, né può determinare la revocabilità a norma dell’art. 395 cod. proc. civ. della successiva sentenza che per il detto posteriore periodo riconosca il diritto dell’ente all’intera contribuzione. Infatti, una volta esclusa, con riguardo alle obbligazioni contributive insorte nel settore della assicurazioni sociali obbligatorie la configurabilità di un unico rapporto giuridico fondamentale che colleghi i debiti relativi dei diversi periodi, il venire a giuridica esistenza del rapporto contributivo presuppone che siano definiti e certi tutti i suoi elementi, onde la diversità dei periodi, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, dal che segue, a sua volta, che il giudice del primo giudizio non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggia in un determinato modo, giacché per questa parte egli giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti, e pertanto in assenza di un interesse delle parti alla relativa pronunzia, configurandosi quindi una tale decisione, per questo aspetto, quale meramente interpretativa della astratta volontà di legge e non, come è invece coessenziale al giudicato, come affermazione della volontà di legge nel caso concreto. Va esclusa, pertanto, l’operatività nel caso di specie della preclusione derivante dal giudicato».
4.4. Questa chiara e precisa opzione esegetica è stata più di recente confermata da altre pronunce di questa Corte (ex multis, nn. 23917 del 2025 e 30476 del 2025) e, nella presente sede, deve essere ulteriormente ribadita, anche tenuto conto dell’approfondimento sistematico già in passato svolto da parte delle Sezioni unite, che, nel citato arresto, hanno, in particolare, chiarito che «… il principio che estende l’efficacia del giudicato a “beni della vita” diversi da quelli su cui si è già giudizialmente provveduto richiede che il secondo giudizio si riferisca al medesimo rapporto giuridico e che l’accertamento di cui si pretende l’incontestabilità “riguardi punti di fatto o punti relativi a ‘fatti-diritti’, implicati, come indefettibili passaggi logici, dalla decisione della prima causa, e non soltanto la mera interpretazione dell’astratta volontà di legge che entra nelle premesse del sillogismo giudiziale con il quale si attribuisce (o si nega) il bene della vita oggetto del processo”: nel caso di specie il punto della decisione invocata si atteggiava appunto a mera questione di interpretazione della volontà astratta della legge, in connessione, peraltro, con il dato di fatto della diversità dei rapporti giuridici coinvolti dai due giudizi, diversità dipendente dalla non coincidenza dei periodi contributivi. Nella stessa sentenza n. 660 del 1991 si è, invero, conclusivamente dimostrato che, a far configurare una distinzione di rapporti contributivi, è sufficiente la diversità dei periodi, anche se i “termini di riferimento e di connotazione del rapporto siano rimasti identici”, poiché “il rapporto contributivo viene a giuridica esistenza quando siano definiti e certi tutti i suddetti elementi”. Si è aggiunto che «proprio la circostanza che i due rapporti siano diversi fa sì che il punto in questione si presenti come mera questione di interpretazione della volontà astratta della legge, impedendo che essa si trasformi in questione pregiudiziale».
4.5. Il Collegio evidenzia, quindi, che, sulla base dei canoni interpretativi riportati, nei rapporti fra singolo datore di lavoro ed ente previdenziale, rispetto ad obbligazioni contributive maturate in diversi periodi di tempo, la nozione di unitarietà complessiva del rapporto previdenziale è inutilizzabile, come un nesso, un collegamento che renda configurabile un rapporto complessivo, o “fondamentale” unico, che giustifichi effetti espansivi al giudicato sulle questioni involte.
4.6. In subiecta materia, il baricentro di tenuta del modello gravita, quindi, intorno all’elemento qualificante e indefettibile della non configurabilità di un rapporto giuridico unitario in materia di obbligazioni contributive, per l’assenza del presupposto di identità e unitarietà del negozio o rapporto giuridico, inteso come rapporto fondamentale di intima connessione e interdipendenza, di comunanza almeno parziale di fattispecie costitutiva, elemento questo che rappresenterebbe il presupposto per la efficacia di giudicato in una determinata controversia della soluzione precedentemente data, in un altro giudizio, alle stesse questioni di fatto o diritto.
4.7. Questa peculiare morfologia dell’istituto ha fatto sì che le Sezioni unite abbiano addirittura dubitato della stessa possibilità di utilizzare, in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, il concetto di rapporto giuridico, posto che «la complessità degli interessi e dei rapporti coinvolti dal fenomeno previdenziale globalmente considerato fa sì che ben diverse, a seconda delle prospettive e delle finalità, vengano ad essere in realtà i modi e le funzioni di eventuali riaggregazioni di rapporti o fattispecie semplici».
4.8. Questo orientamento, così esaustivamente ed approfonditamente espresso ed a cui occorre dare ulteriore continuità, non rinviene, peraltro, precedenti di questa Corte realmente di segno contrario, non risultando espresso un principio di diritto radicalmente dissonante rispetto a quello indicato.
Per esempio, Cass. n. 14336 del 2019, richiamando la pronuncia n. 2130 del 2018, ha ritenuto che, anche in materia di obbligazioni contributive, «l’accertamento concernente una qualità soggettiva della parte obbligata, che costituisca un elemento costitutivo dell’obbligazione contributiva a carattere tendenzialmente permanente e comune a vari periodi del rapporto obbligatorio, può assumere valore di giudicato solo con riguardo a periodi contributivi cronologicamente successivi a quello oggetto dell’accertamento medesimo (Cass. n. 2130/2018)». Tuttavia, la sentenza ha poi precisato che «la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto il dato della prevalenza della attività ai fini della qualifica o meno della sua natura commerciale, quale elemento collegato alla specificità della singola fattispecie esaminata e, dunque, quale elemento derivante da un accertamento concreto, fattuale (tra le altre Cass. n. 22939/2018; Cass. n. 2240/20100); accertamento, questo, che deve essere svolto per ogni periodo o punto di valutazione in quanto relativo ad una situazione fisiologicamente suscettibile di variare nel tempo».
4.9. Neppure i precedenti di questa Corte in apparenza difformi – una volta esaminati rispetto alla quaestio facti originaria – conducono a diversa conclusione.
4.10. In particolare, nel caso deciso da Cass. n. 27009 del 2018 era intercorso un primo giudizio relativo all’opposizione ad una cartella di pagamento avente ad oggetto una delle quattro rate relative alla contribuzione per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 ed un ulteriore giudizio relativo all’opposizione ad un’altra cartella di pagamento, avente ad oggetto le altre tre rate relative ai medesimi anni. Dal primo di tali giudizi era scaturita la sentenza del Tribunale di Roma, pacificamente passata in giudicato e dalla quale si evinceva il definitivo accertamento della illegittimità dell’iscrizione d’ufficio dell’interessato alla gestione commercianti per gli anni sopra indicati, in ragione dell’assenza di prova dell’effettivo espletamento di attività commerciale della parte. Quindi, ragionevolmente la Corte ha ritenuto che «si tratta di statuizioni relative alla qualificazione giuridica dell’attività svolta dal ricorrente idonee a negare l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti con la conseguenza che risulta definitivamente accertata la carenza del requisito necessario all’iscrizione». Tuttavia, non può trascurarsi che, in questa fattispecie, si trattava di giudizi aventi ad oggetto diverse rate delle stesse annualità, rispetto ad un obbligo d’iscrizione per annum.
4.11. Ancora, la sentenza di questa Corte n. 20765 del 2018 ha espressamente chiarito che «l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impedita dall’autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l’obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente (v. anche Cass. n. 37 del 2019; n. 13498 del 2015 in materia di processo tributario)». Tale pronuncia, dunque, esplicitamente delimita il principio agli elementi stabili della fattispecie.
4.12. Nel caso definito dall’ordinanza n. 2130 del 2018 la Corte ha escluso in limine la possibilità di ravvisare un vincolo da giudicato esterno. Solo ad abundantiam, richiamando in astratto i principi valevoli in materia tributaria, ma solo facendo riferimento agli «elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (come appunto le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina impositiva) ha ritenuto «in considerazione della natura giuridica lato sensu di tributi che deve attribuirsi ai contributi previdenziali (si vedano in tal senso le condivisibili argomentazioni di Cass. pen. n. 20845 del 2011), che, anche in materia di obbligazioni contributive, l’accertamento concernente una qualità soggettiva della parte obbligata, che costituisca un elemento costitutivo dell’obbligazione contributiva a carattere tendenzialmente permanente e comune a vari periodi del rapporto obbligatorio, può assumere valore di giudicato solo con riguardo a periodi contributivi cronologicamente successivi a quello oggetto dell’accertamento medesimo».
4.13. Tuttavia, tale ultima pronuncia – oltre a riferirsi ad un’eccezione di giudicato in ipotesi incidente su periodi precedenti – richiama essa stessa, come proprio riferimento, l’arresto delle Sezioni Unite n. 13916 del 2006, che, oltre ad avere rimarcato la «peculiarità della materia tributaria che poco si presta a generalizzazioni», ha in ogni caso precisato che il vincolo di giudicato può, anche nella materia tributaria, al più prodursi rispetto agli «elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta. Così lo sono, ad es., le qualificazioni giuridiche … assunte dal legislatore quali elementi “preliminari” per l’applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell’obbligazione per una pluralità di periodi d’imposta … A questa tipologia di “elementi preliminari”, possono essere ascritti anche la “categoria e la rendita catastale” e la “spettanza di una esenzione o agevolazione pluriennale”. È innegabile che tali elementi – per la loro caratteristica di eccedere il limitato arco temporale del “periodo d’imposta” assunto dalla norma tributaria per la determinazione del dovuto, rimanendo costanti per più periodi, e per la loro pregiudizialità nella costituzione della medesima fattispecie tributaria oggetto del giudizio relativo ad ogni singolo periodo d’imposta – possono essere oggetto di accertamento e l’eventuale giudicato formatosi in un giudizio relativo ad un periodo di imposta può (e deve) avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per altro periodo d’imposta … Ciò esclude, peraltro, che il giudicato relativo ad un singolo periodo d’imposta sia idoneo a “fare stato” per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica».
4.14. È chiaro, quindi, che anche l’orientamento emerso nell’ambito della materia tributaria, nel suo afferire, in modo molto specifico, solo ad elementi eccedenti per legge il periodo d’imposta, in sé durevoli e persistenti negli anni, fornisce indiretta conferma dei canoni interpretativi sopra richiamati valevoli, in generale, nella materia contributiva.
- Orbene, alla luce dello strumentario interpretativo sopra richiamato, si evince che, nel caso di specie, la Corte territoriale non si è attenuta a corretti criteri di giudizio.
5.1. In particolare, considerato il perimetro della res controversa, non poteva ritenersi sussistente alcun giudicato esterno per effetto delle citate pronunce del tribunale di F., in quanto i periodi temporali interessati erano diversi rispetto a quelli già oggetto di decisioni passate in giudicato e, quindi, l’accertamento sui fatti costitutivi dei diritti azionati e sulla singola fattispecie dedotta avrebbe dovuto essere svolto in concreto ex novo, in modo individualizzante, in relazione alla specifica materia del contendere e secondo l’esatta disciplina applicabile e, quindi, avuto riguardo ai periodi temporali specifici oggetto di giudizio, ai presupposti previsti dalle norme applicabili rispetto alle singole obbligazioni contributive controverse.
5.2. In questa direzione, la doglianza avanzata dall’Istituto risulta fondata, ma non nel rilievo – pure sottolineato dal difensore in udienza – afferente alla pretesa ed intrinseca erroneità in diritto dell’interpretazione seguita dal giudice nei precedenti giudizi, quanto piuttosto, ed in apicibus, nella ritenuta assenza di vincoli preclusivi o di effetti espansivi pro iudicato. Infatti, giova ribadire che l’ineludibile autonomia della singola obbligazione contributiva, relativa a ciascun arco temporale di maturazione, di per se stessa impediva di poter ravvisare l’identità oggettiva dei giudizi, quale requisito indefettibile dell’autorità del giudicato.
- Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

