Nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 51, co. 2, lett. f-ter), TUIR, il rimborso delle spese sostenute per il ricovero e l’assistenza in RSA della madre non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. La disciplina trova applicazione già dal periodo d’imposta 2025.

Nota a AdE Risp. 14 agosto 2026, n. 163

Ludovica Scarselli

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta in oggetto, si è occupata del trattamento fiscale del rimborso, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, delle spese sostenute da un lavoratore dipendente per il ricovero e l’assistenza della madre non convivente presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA), alla luce delle modifiche apportate alla nozione di familiari di cui all’art. 12 TUIR.

In termini generali, si ricorda che l’art. 51, co. 1, TUIR sancisce il c.d. principio di onnicomprensività, in base al quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere percepiti in relazione al rapporto di lavoro. Il co. 2 della medesima disposizione individua, tuttavia, specifiche deroghe a tale principio. Tra queste, la lett. f-ter) prevede che non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12 TUIR.

Nel caso esaminato, l’Istante, lavoratore dipendente, rappresentava di poter beneficiare, in base al piano di welfare aziendale messo a disposizione dal proprio datore di lavoro, del rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una RSA. Poiché la madre era stabilmente ospitata presso la struttura e, pertanto, non convivente con il figlio, il provider incaricato della gestione del piano aveva negato il rimborso in regime di non imponibilità, ritenendolo subordinato alla sussistenza del requisito della convivenza. L’Istante chiedeva, quindi, se il rimborso potesse comunque beneficiare del regime fiscale di favore e da quale periodo d’imposta trovasse applicazione la relativa disciplina.

Il dubbio interpretativo derivava dalle modifiche intervenute sulla nozione di “familiari” contenuta nell’art. 12, co. 4-ter, TUIR. Tale disposizione, oltre al coniuge e ai figli, prende in considerazione anche le “altre persone” elencate nell’art. 433 c.c., tra le quali rientrano, per quanto qui rileva, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi o gli adottanti, nonché generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle.

L’art. 1 del D.Lgs. n. 192/2025 aveva modificato il co. 4-ter dell’art. 12 TUIR, prevedendo, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, che tali “altri familiari”, per essere ricompresi nel generico richiamo alle persone indicate nell’art. 12 TUIR, dovessero convivere con il contribuente oppure percepire assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La modifica poneva, pertanto, un problema proprio nel caso esaminato: la madre del dipendente rientrava tra i familiari di cui all’art. 433 c.c., ma, essendo stabilmente ricoverata presso una RSA, non conviveva con il figlio.

Su tale disciplina è successivamente intervenuto l’art. 1, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che ha sostanzialmente ripristinato le condizioni previgenti alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2025. In base alla nuova formulazione dell’art. 12, co. 4-ter, TUIR, occorre distinguere due ipotesi. Quando una disposizione fiscale richiama genericamente le persone indicate nell’art. 12 TUIR, gli “altri familiari” elencati nell’art. 433 c.c. sono ricompresi nel rinvio senza che siano richieste ulteriori condizioni. Quando, invece, la disposizione richiama anche le condizioni previste dall’art. 12, co. 2, TUIR, ovvero fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, per gli “altri familiari” devono essere verificati, oltre ai previsti requisiti reddituali, anche la convivenza con il contribuente o la percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La modifica è stata introdotta per superare le criticità derivanti dalla precedente formulazione. Come rilevato dall’Agenzia sulla base degli atti parlamentari relativi al D.Lgs. n. 148/2026, infatti, l’introduzione del requisito della convivenza con efficacia per l’intero periodo d’imposta 2025 avrebbe potuto impedire, a posteriori, la fruizione dei piani di welfare relativi allo stesso anno in favore degli “altri familiari” non conviventi.

Nel caso in esame assume rilievo proprio la distinzione introdotta dalla nuova disciplina. L’art. 51, co. 2, lett. f-ter), TUIR richiama, infatti, i familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12 TUIR senza richiedere che essi siano fiscalmente a carico. Ne consegue che, ai fini dell’agevolazione, nei confronti della madre dell’Istante non deve essere verificato il requisito della convivenza. La circostanza che la stessa sia stabilmente ricoverata presso la RSA e, quindi, non conviva con il figlio non impedisce, pertanto, l’applicazione del regime di non imponibilità. Quanto alla decorrenza, l’art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 148/2026 stabilisce che le modifiche apportate all’art. 12, co. 4-ter, TUIR trovano applicazione già a partire dal periodo d’imposta 2025.

Alla luce della nuova disciplina, l’Agenzia ha quindi concluso che, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa di riferimento, il rimborso o l’utilizzo del welfare aziendale per le spese RSA sostenute in favore della madre non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, co. 2, lett. f-ter), TUIR.

Non concorre al reddito il rimborso welfare delle spese RSA per il familiare non convivente
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: