L’agente penitenziario aggredito durante una rissa tra detenuti può essere equiparato alle vittime del dovere quando l’aggressione, per violenza, sproporzione numerica e impossibilità di difesa, determini un rischio straordinario rispetto a quello normalmente inerente al servizio.
Nota a Cass. (ord.) 1° ottobre 2026, n. 26028
Maria Novella Bettini
Il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere richiede un rischio straordinario, ulteriore rispetto a quello normalmente connesso all’attività istituzionale. Tale rischio può derivare anche da circostanze improvvise sopravvenute durante il servizio. Non è sufficiente, quindi, che l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio: occorre un quid pluris, costituito da condizioni eccezionali che abbiano concretamente aggravato il pericolo per il dipendente.
Tali condizioni ricorrono nel caso esaminato dalla Cassazione, riguardante un agente che, mentre tentava di sedare una violenta rissa tra detenuti all’interno del carcere di Prato, veniva aggredito, immobilizzato e minacciato di morte. Più specificamente, il ricorrente “quale unico agente di polizia penitenziaria in servizio in un reparto del carcere con oltre 50 detenuti liberi di muoversi in quanto in orario di socialità, intervenuto per sedare una violenta rissa scoppiata tra gruppi contrapposti di essi, e da questi bloccato, spintonato e trattenuto con la forza nell’angolo di una cella aperta per oltre 10 minuti e minacciato di morte”, riportava un grave disturbo post-traumatico da stress, con sindrome ansiosa e depressione reattiva, diventando permanentemente inidoneo ai compiti istituzionali.
Questo, il principio sancito dalla Corte di Cassazione (ord.1ottobre 2026, n. 26028), la quale, nel ritenere accertata la sussistenza delle suddette condizioni, accoglie il motivo di ricorso (relativo all’art. 1, co. 564, L. n. 266/2005) e cassa la sentenza impugnata (App. Roma n. 779/2023) – che aveva negato il riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, ritenendo che l’episodio rientrasse nei rischi ordinari dell’attività di vigilanza penitenziaria – rinviandola alla Corte d’Appello medesima, in diversa composizione.
La decisione precisa anche che anche un’attività rientrante nelle normali mansioni del dipendente può dare luogo al riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere, quando venga svolta in condizioni di pericolo eccezionale. La distinzione fondamentale non riguarda la natura ordinaria o straordinaria della mansione, bensì l’intensità e l’eccezionalità del rischio concretamente affrontato.
Nello specifico, i giudici escludono l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1, co. 563, L. n. 266/2005, secondo il quale la qualifica di vittima del dovere spetta, fra l’altro, ai dipendenti pubblici che subiscano un’invalidità permanente nello svolgimento delle specifiche attività indicate dalla legge. Ciò, sul presupposto che il mantenimento dell’ordine all’interno del carcere costituisce un compito istituzionale della polizia penitenziaria e non coincide con i servizi di ordine pubblico o di vigilanza alle infrastrutture previsti dalla norma in questione. In particolare, la Cassazione ha rimarcato che il richiamato co. 563, a differenza dal comma successivo, “non prevede la presenza d’un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (v., fra le altre, Cass., S.U. nn. 10791 e 10792 del 2017).
Diversamente, appare fondata la richiesta di comparazione alle vittime del dovere di cui all’art. 1, co. 564, L. cit. (v. anche D.P.R. n. 243/2006, art. 1, lett. b) e c)), in quanto l’aggressione subita dall’agente presentava caratteristiche eccezionali e circostanze che integrano quelle particolari condizioni ambientali e operative che espongono il dipendente a un rischio significativamente superiore a quello ordinariamente connesso alle sue mansioni (come l’assoluta inferiorità numerica rispetto ai detenuti; l’aggressione collettiva durante una violenta rissa; l’immobilizzazione fisica e impossibilità di difendersi; le minacce di morte e l’assenza di un immediato supporto operativo).
L’attribuzione dei benefici di legge presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d’istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività (Cass. S.U. nn. 10792/17 e 759/17, Cass. n. 14346/2022). Ed in effetti i giudici hanno accertato la sussistenza delle particolari condizioni ambientali ed operative richieste dalla legge, “essendo emerso che l’infermità derivò da un evento verificatosi in un contesto caratterizzato da un livello di rischio eccezionalmente superiore a quello ordinariamente insito nell’attività di servizio svolta dal personale della Polizia penitenziaria, secondo il paradigma normativo e giurisprudenziale che richiede la presenza di circostanze straordinarie idonee ad esporre il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto a quelli normalmente connessi alle mansioni istituzionali”.
CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 1 ottobre 2026, n. 26028
Svolgimento del processo
1.La Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da A.A., agente della polizia penitenziaria, sostenendo la insussistenza delle condizioni stabilite dal comma 563 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 per il riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, nonché di quelle di cui al successivo comma 564 che opera l’equiparazione ai soggetti di cui al comma 563 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative.
In particolare, la Corte distrettuale ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino rigettando il ricorso dell’agente di polizia penitenziaria divenuto permanentemente invalido ai compiti di istituto, in occasione dei fatti verificatisi all’interno della casa circondariale di Prato il 7 settembre 2003 in cui il ricorrente, nel tentativo di sedare una rissa scoppiata fra gruppi di detenuti, era stato aggredito, immobilizzato e minacciato ed aveva riportato una grave forma di disturbo post traumatico da stress con sindrome ansiosa e depressione reattiva. La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabili alla fattispecie le disposizioni di legge invocate dall’appellante e ha richiamato integralmente la motivazione di Cass. n. 16571/2020, al fine di sostenere che rientra nei compiti istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria il mantenimento dell’ordine e della disciplina all’interno dell’istituto carcerario, con la conseguenza che quell’attività non è riconducibile allo svolgimento di servizi di ordine pubblico e neppure a quella di vigilanza ad infrastrutture civili e militari. Ha evidenziato che entrambe le fattispecie disciplinate dai commi 563 e 564 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 richiedono un quid pluris rispetto al rischio insito nella normale attività di servizio, ed ha escluso che nella fattispecie potessero integrare circostanze straordinarie, tali da incidere sulla pericolosità dell’attività, “il mero sovraffollamento delle carceri o la circostanza che l’appellante era solo a fronteggiare cinquanta detenuti, in assenza della allegazione e prova della rilevanza causale di questi elementi nella produzione del sinistro”. La Corte d’Appello ha concluso che l’evento occorso all’appellante: – non fosse connotato da “condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”; – non potesse dirsi verificato nell’ambito di servizi di ordine pubblico (lettera b), né di servizi resi “nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari” (lettera c), non rientrando pertanto fra le ipotesi di cui al comma 563; – non potesse essere ricondotto alle ipotesi disciplinate dal comma 564 che ha riguardo esclusivamente alle infermità “che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. 2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso A.A. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. La Corte d’Appello, con l’impugnata sentenza, si è limitata ad un “copia – incolla” della motivazione della pronuncia n. 16571/2020 della Corte di Cassazione, senza svolgere alcuna reale analisi critica dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione e senza calarli nella realtà della vicenda che aveva riguardato A.A.
Essa, pertanto, e incorsa nel vizio di motivazione apparente ed ha omesso ogni reale valutazione in ordine alla ricorrenza o meno, nella detta vicenda, delle fattispecie che integrano lo status di “vittima del dovere”, con riguardo, in particolare, a quelle di cui alla lett. b) ed alla lett. c), del comma 563 dell’art. 1 legge 266/2005. La Corte territoriale ha, altresì, omesso ogni reale motivazione ed ogni effettivo esame sulla ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento di soggetto “equiparato a vittima del dovere” ai sensi del successivo comma 564, che l’appellante aveva rivendicato in via alternativa al riconoscimento dello status di “vittima del dovere” ai sensi del comma 563. In sintesi, il ricorrente eccepisce la apparenza della motivazione della sentenza impugnata che si sarebbe limitata a richiamare il precedente della Corte di Cassazione n. 16571/2020 senza esaminare la fattispecie concreta sottoposta a giudizio. 1.1. La censura è infondata.
Ed invero, il vizio denunciato può dirsi integrato solo quando la sentenza impugnata non contenga alcuna motivazione, da intendersi come insieme di segni grafici riguardanti anche il solo singolo aspetto denunciato o quando sia apparente, ossia quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (v. da ultimo Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024, Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).
Nel caso in esame, la pronuncia impugnata analizza la fattispecie sottoposta a giudizio, offrendo una motivazione in ordine alla insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, ritenendo che l’evento occorso al A.A. non rientri nell’ambito dei servizi di ordine pubblico (lettera b del comma 563 citato) né dei servizi resi nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari (lettera c), considerato che il sinistro non è avvenuto all’esterno della struttura carceraria come, viceversa, evidenziato nel precedente di questa Corte n. 10791/2017. Inoltre, la sentenza impugnata ha rilevato la insussistenza dei requisiti previsti dal comma 564, non ricorrendo le particolari condizioni ambientali ed operative rispetto alle funzioni specifiche del servizio svolto come agente penitenziario.
- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. La impugnata sentenza della Corte d’Appello di Roma è incorsa nella violazione e/o falsa applicazione del comma 563 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per non aver riconosciuto la sussistenza delle condizioni per lo status di “vittima del dovere” al ricorrente ai sensi delle richiamate lett. b. e c., quale unico agente di polizia penitenziaria in servizio in un reparto del carcere con oltre 50 detenuti liberi di muoversi in quanto in orario di socialità, intervenuto per sedare una violenta rissa scoppiata tra gruppi contrapposti di essi, e da questi bloccato, spintonato e trattenuto con la forza nell’angolo di una cella aperta per oltre 10 minuti e minacciato di morte.
2.1. Il motivo va respinto.
2.2. L’art. 1 della Legge n. 266/2005 al comma 563 recita:
“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.”
2.3. Ciò posto, la Corte territoriale, richiamando il precedente specifico, ha escluso la riconducibilità dell’evento alla previsione aperta dettata dal comma 564, nonché all’ipotesi contraddistinta dal comma 563. Ha, in particolare, correttamente evidenziato che la definizione di ordine pubblico di cui alla lettera b), agli effetti delle provvidenze previste per le vittime del dovere, risulta acquisita e consolidata nella giurisprudenza della Cassazione che ha rimarcato che il richiamato comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d’un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (v., fra le altre, Cass., Sez. U., n. 10791 del 2017).
2.4. Il principio è stato ulteriormente precisato, in riferimento ad agente della Polizia penitenziaria, dalle Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 10792 del 2017 che, in applicazione del comma 563, lett. c) ha ritenuto sussistente l’evento dannoso verificatosi “nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari”, tali ritenendo anche le case circondariali, in peculiare fattispecie in cui il sinistro occorso ad un agente della Polizia penitenziaria si era verificato durante lo svolgimento dell’ordinaria attività di vigilanza all’esterno della infrastruttura carceraria. 2.5. Ha, altresì, correttamente precisato, richiamando il precedente di legittimità, che la ricomprensione dell’attività di vigilanza svolta all’interno della struttura carceraria nel novero dei servizi di ordine pubblico risulta smentita dalle fonti normative che, fin dalla creazione del Corpo di polizia penitenziaria, hanno assegnato agli appartenenti compiti di ordine e vigilanza all’interno del carcere. Invero, garantire l’ordine all’interno degli istituti di prevenzione e di pena e tutelarne la sicurezza sono stati posti dalla legge istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria (L. 15 dicembre 1990, n. 395 che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia) tra i compiti istituzionali e, dunque, essenziali degli agenti di polizia penitenziaria.
La citata L. n. 395 del 1990, art. 5 recita: “1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonché dalle, altre leggi e regolamenti. 2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l’ordine all’interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza”.
La L. 26 luglio 1975, n. 354, di riforma dell’ordinamento penitenziario, alla quale la norma istitutiva del Corpo ha rinviato, prevede, dettando le regole cui deve conformarsi il trattamento penitenziario, il mantenimento dell’ordine e della disciplina nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà (L. n. 354 cit., art. 1, commi 4 e 5: “4. Negli istituti l’ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.
-
- Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari”).
È pur vero che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono “essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica” ossia a svolgere compiti di polizia di sicurezza, ma ciò nell’ambito delle forze di polizia, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e in adempimento dell’espletamento dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché di pubblico soccorso (L. n. 121 del 1981, art. 16: “Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l’Arma dei carabinieri quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso”).
Pertanto, l’impiego della polizia penitenziaria in servizi di ordine pubblico contraddistinto dal mantenimento dell’ordine e dalla tutela della sicurezza cui istituzionalmente attende all’interno degli istituti di prevenzione e pena non è riconducibile, come ritenuto nella sentenza impugnata, nelle condizioni ulteriori prescritte dal comma 563 ed in particolare nella funzione di ordine pubblico cui è insito il rischio nel suo svolgimento ai fini del riconoscimento della qualifica di vittima del dovere. Conseguentemente, la Corte territoriale ha escluso correttamente la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 563. 3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. La impugnata sentenza della Corte d’Appello di Roma è incorsa nella violazione e/o falsa applicazione del comma 564 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per non aver riconosciuto la sussistenza delle condizioni per lo status di “soggetto equiparato alle vittime del dovere” al ricorrente A.A., per effetto dell’evento occorso allo stesso, che avrebbe dovuto considerare come del tutto eccedente il rischio ordinario e istituzionale connesso alle funzioni svolte, costituente un quid pluris rispetto alla situazione che dava luogo al riconoscimento della causa di servizio.
3.1. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte. Con riferimento alla domanda di riconoscimento quale soggetto equiparato va premesso che ai sensi del co.564 dell’art. 1 della legge 23.12.2005 n.266, sono soggetti equiparati alle vittime del dovere (definite al co.563): “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Viene altresì in rilievo il D.P.R. n. 243 del 2006 che, all’art. 1, lett. b) e c), definisce le missioni come quelle ” di qualunque natura quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente” e le particolari condizioni ambientali od operative “le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Su tali basi la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. un., 10792/17, 759/17, 23396/16 e 13114/15, Cass. n.14346/2022) ha statuito che l’attribuzione dei benefici di cui all’art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d’istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Si è, in particolare, distinta la portata dei commi 563 e 564 dell’art. 1, riferendo al comma 563 la tutela per il rischio intrinseco alle attività descritte dalla norma e ricomprendendo nella tutela del comma 564 le missioni di qualunque natura intese come ogni possibile attività, comandata o anche solo autorizzata, in cui l’invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio ” per le particolari condizioni ambientali od operative”. Si è, al riguardo, chiarito come la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all’art.1, comma 564, L. n. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od operative “particolari”, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (v.Cass. 24592/18).
Si è, altresì, sottolineata la portata estensiva dell’espressione usata dal legislatore nell’art. 1, comma 564, cit., “missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali”, come riferita ad attività di servizio svolta dentro o fuori dai confini nazionali e prestata attraverso diverse tipologie e modalità (cfr. Cass., sez. un., 23396/16, cit.; 15055/17). Nel delineare l’ulteriore requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative”, esplicitato dal D.P.R. del 2006 con riferimento alle “circostanze straordinarie”, la giurisprudenza di legittimità ha fatto leva sul significato dei termini “particolare” e “straordinario”, intesi come fuori dal comune e dall’ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività di servizio (cfr., oltre alle sentenze già citate, Cass., sez. un., 759/17, cit.). Si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative possono consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata, causata da un grave errore organizzativo e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell’amministrazione militare (in Cass., sez. un., 23396/16, 759/17 e 15055/17, citate).
È stato anche ulteriormente chiarito, in relazione alle connessioni tra infermità da causa di servizio e status di vittima del dovere, che “affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest’ultima sia legata a “particolari condizioni ambientali o operative” implicanti l’esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti disservizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all’invalido per servizio, un elemento che comporti l’esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass. sez. VI, 16/12/2020, n.28696; Cass. n. 21969 del 2017; n. 24592 del 2018; n. 13367 del 2020).
3.2. La Corte nel caso di specie ha ritenuto non sussistente il quid pluris richiesto dalla norma ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni ambientali ed operative implicanti l’esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché, quanto accaduto all’invalido per servizio, non ha comportato l’esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità del particolare compito assegnato quale agente di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza dei detenuti.
3.3. Orbene, la Corte territoriale ha pacificamente accertato che l’odierno ricorrente, quale unico agente di polizia penitenziaria in servizio in un reparto del carcere con oltre 50 detenuti liberi di muoversi in quanto in orario di socialità, è intervenuto per sedare una violenta rissa scoppiata tra gruppi contrapposti di essi, e da questi bloccato, spintonato e trattenuto con la forza nell’angolo di una cella aperta per oltre 10 minuti e minacciato di morte.
3.4. Ciò posto, avuto riguardo al costante orientamento di questa Corte quanto al concetto di “particolari condizioni ambientali e operative” (nei termini sopra richiamati), l’esito al quale è pervenuta la sentenza impugnata non s’inserisce nell’alveo dei principi giurisprudenziali costantemente affermati, perché non ha sussunto le circostanze di fatto accertate nella fattispecie delle “particolari condizioni ambientali e operative”. Ed invero, ritiene il Collegio che i fatti come accertati siano sussumibili nella fattispecie di cui al comma 564 dell’art. 1 citato considerato che la ordinaria attività di agente di polizia penitenziaria non espone al rischio verificatosi, in via del tutto eccezionale, nell’occasione dedotta in causa.
3.5. Nel caso in esame, è pacifico che l’evento lesivo si verificò nel corso di una violenta rissa scoppiata all’interno della casa circondariale tra contrapposte fazioni di detenuti, in una situazione caratterizzata da elevatissima tensione e da una improvvisa e grave compromissione delle condizioni di sicurezza. È stato, altresì, accertato che l’odierno ricorrente si trovò ad affrontare l’evento in condizioni di assoluta inferiorità numerica, essendo l’unico appartenente alla Polizia penitenziaria presente nell’immediato teatro degli scontri; che fu fisicamente immobilizzato da più detenuti; che venne privato della possibilità di movimento e di difesa; e che, durante tale fase, fu fatto oggetto di minacce di morte. Tali circostanze fattuali non consentono di ricondurre l’episodio nell’ambito del rischio ordinariamente connesso alle funzioni di vigilanza e custodia proprie dell’agente di Polizia penitenziaria. Se è vero, infatti, che il mantenimento dell’ordine all’interno dell’istituto e la gestione delle conflittualità tra detenuti rientrano nei compiti istituzionali del Corpo, è altrettanto vero che l’esposizione ad una aggressione collettiva proveniente da soggetti contrapposti, accompagnata dalla materiale immobilizzazione dell’operatore, dalla perdita di ogni effettiva capacità di controllo della situazione e dalla concreta prospettiva di subire conseguenze letali, integra una situazione eccezionale e straordinaria, del tutto eccedente la fisiologia del servizio.
L’evento, pertanto, non si risolve nella mera concretizzazione del rischio tipico della funzione, ma configura un fattore di pericolo significativamente aggravato rispetto alle normali condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto, in quanto caratterizzato da una pluralità di aggressori, dalla totale sproporzione delle forze in campo, dall’assenza di immediato supporto operativo e dalla contestuale compromissione della libertà di azione dell’agente, sottoposto a coercizione fisica e a gravi intimidazioni.
Deve, quindi, ritenersi accertata la sussistenza delle particolari condizioni ambientali ed operative richieste dalla legge, essendo emerso che l’infermità derivò da un evento verificatosi in un contesto caratterizzato da un livello di rischio eccezionalmente superiore a quello ordinariamente insito nell’attività di servizio svolta dal personale della Polizia penitenziaria, secondo il paradigma normativo e giurisprudenziale che richiede la presenza di circostanze straordinarie idonee ad esporre il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto a quelli normalmente connessi alle mansioni istituzionali.
3.6. Va, pertanto, accolto il terzo motivo di ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
- Va disposto, altresì, che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta nel resto
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

