Nel processo del lavoro la trattazione scritta non può comprimere il contraddittorio e il diritto di difesa e se necessario va ripristinata la discussione orale.

Nota a Cass. (ord.) 21 settembre 2026, n. 25645

Massimo Citerni di Siena

Nel processo del lavoro la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. non può comprimere il contraddittorio e il diritto di difesa. Il termine di cinque giorni per opporsi alla sostituzione dell’udienza (nella disciplina applicabile ratione temporis) non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza. Se le concrete vicende processuali rendono necessario il confronto tra le parti — come nel caso della successiva costituzione della controparte — deve essere ripristinata la discussione orale.

Con tale pronunzia la Cassazione (ord.) 21 settembre 2026, n. 25645) accoglie il ricorso di un lavoratore (e cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli) ritenendo errata la decisione della corte di merito che aveva ritenuto che il lavoratore fosse decaduto dalla possibilità di chiedere la discussione orale.

I giudici precisano che, nella versione dell’art. 127-ter c.p.c. applicabile al caso concreto, il termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto entro cui la parte può opporsi alla sostituzione dell’udienza non è qualificato dalla legge come perentorio ( la norma “qualifica come perentorio solo il termine minimo stabilito per il deposito delle note, ma non quello di cinque giorni dalla comunicazione in cui la parte costituita può opporsi alla sostituzione, né quello successivo, sempre di cinque giorni, entro cui il giudice deve provvedere”).

Ed infatti, ai sensi dell’art. 152, co. 2, c.p.c., un termine è perentorio soltanto quando la legge lo dichiara espressamente tale oppure quando il giudice è autorizzato dalla legge a fissarlo come tale. Non è dunque ammissibile far discendere dal mancato rispetto dei cinque giorni una decadenza non prevista dalla legge.

Nella fattispecie, la società si era costituita dopo il decreto di sostituzione dell’udienza. Il lavoratore aveva quindi interesse a replicare alle nuove difese della controparte. Sicché la Corte d’appello non poteva chiudere il giudizio mediante un’unica udienza cartolare, ma avrebbe dovuto consentire il pieno svolgimento del contraddittorio.

La Cassazione richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 17603/2025, secondo cui “nel processo del lavoro, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte è ammissibile a condizione che, tra l’altro, «nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione» e sempre che il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa «qualora l’iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta».

Anche nel processo del lavoro è possibile sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, ma ciò è consentito purché: nessuna parte si opponga alla sostituzione; la trattazione cartolare non comporti una compressione del contraddittorio e del diritto di difesa; e quando l’andamento concreto del processo richieda un confronto tra parti e giudice, venga ripristinata la discussione orale.

In sintesi, i giudici rilevano che “se è vero che anche nel rito del lavoro, è possibile il ricorso al modello di sostituzione cartolare, è pur vero che detto principio vale a patto che la sostituzione non si pretenda integrale e che l’iter processuale non richieda chiarimenti in base al delinearsi della situazione concreta. Qualora l’andamento processuale richiede un chiarimento dialogico tra le parti ed il giudice è indispensabile recuperare il principio del contraddittorio, anche a tutela del diritto di difesa. La dialettica delle parti ed il confronto dialogico sono del resto alla base del rispetto dei principi del giusto processo e del diritto di difesa, sicché alcuna compressione degli stessi può derivare dall’adozione del rito cartolare” (in termini, Cass. n. 252/2026).

CORTE DI CASSAZIONE  Ordinanza 21 settembre 2026, n. 25645

Licenziamento disciplinare – Mancata fissazione dell’udienza di discussione orale – Udienza destinata alla discussione della causa – Deposito di note scritte – Principio del contraddittorio e del diritto di difesa – Accoglimento

Fatti di causa

1.La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, all’esito di trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato ad A.C. dalla S.C. Spa, rigettando l’appello depositato dal lavoratore in data 25 ottobre 2024.

  1. La Corte, sul punto che ancora qui rileva, ha argomentato: «Lette le note scritte, rilevata la tardività della richiesta di trattazione orale della parte appellante, alla udienza odierna del 10.4.2025, la Corte riservava la causa in decisione».

  2. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con un unico articolato motivo; ha resistito con controricorso l’intimata.

Entrambe le parti hanno comunicato memorie.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

Ragioni della decisione

1.Il motivo di ricorso denuncia la nullità del procedimento e della sentenza gravata, in relazione all’art. 127 ter c.p.c., per mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, nonostante la richiesta della parte appellante e la sostituzione della prima udienza di trattazione della causa con note scritte mediante decreto comunicato alla medesima prima della costituzione della parte appellata e prima della scadenza del termine di cui all’art. 436 c.p.c.

All’uopo si deduce che, rispetto all’udienza di discussione fissata per l’appello in data 7 novembre 2024 per il giorno 10 aprile 2025, con decreto del 5 marzo 2025 si disponeva la sostituzione di detta udienza ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, assegnando termine sino alle 9.30 del giorno di udienza per il deposito di note scritte e avvisando «della facoltà di presentare richiesta di trattazione orale entro il termine di cinque giorni dalla data di comunicazione del presente decreto».

Viene rilevato che l’appellata  società solo successivamente si costituiva con memoria in data 28 marzo 2025 e che l’appellante, con le note di trattazione scritta, al fine di replicare compiutamente alle avverse difese, chiedeva «concessione di termine per note difensive o fissarsi udienza di discussione orale».

Si argomenta che, nonostante ciò, la causa veniva trattenuta in decisione, sulla base di una asserita tardività della richiesta di fissazione della discussione orale che si sarebbe consumata ancor prima dell’instaurazione del contraddittorio e della costituzione dell’appellata.

  1. Il motivo è fondato.

Opportuno premettere che, nel caso all’attenzione del Collegio in cui l’atto di appello è stato depositato in data 25 ottobre 2024, non trova applicazione la novella del combinato disposto degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., introdotta dal d.lgs. n. 164/2024, entrato in vigore il 26 novembre 2024, in difetto di una esplicita disposizione normativa in tal senso, così come stabilito dall’art. 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo (v. Cass. n. 11378/2026).

Ciò premesso, le Sezioni unite di questa Corte, avuto riguardo alla versione qui applicabile dell’art. 127-ter c.p.c. anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024, hanno statuito che, nel processo del lavoro, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte è ammissibile a condizione che, tra l’altro, «nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione» e sempre che il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa «qualora l’iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta» (Cass., Sez. un., n. 17603/2025).

Orbene, nella specie la Corte territoriale ha disatteso «la richiesta di trattazione orale della parte appellante» sull’errato assunto che fosse tardiva, comminando una decadenza non prevista dalla legge, atteso che l’art. 127 ter, comma 2, c.p.c., qualifica come perentorio solo il termine minimo stabilito per il deposito delle note, ma non quello di cinque giorni dalla comunicazione in cui la parte costituita può opporsi alla sostituzione, né quello successivo, sempre di cinque giorni, entro cui il giudice deve provvedere.

Come noto, il termine perentorio è solo quello espressamente dichiarato tale dalla legge secondo la previsione dell’art. 152, secondo comma, c.p.c. o quello fissato dal Giudice che dalla legge sia autorizzato a fissare.

Se il legislatore avesse inteso qualificare come perentori i termini in questione nell’art. 127 ter c.p.c. l’avrebbe espressamente previsto, visto che ha qualificato perentori i diversi termini disciplinati per le parti per deposito di memorie.

Laddove ha voluto ha cioè richiamato la disciplina propria dei termini perentori nell’ambito dello stesso articolo; non avendolo fatto, evidentemente non ha inteso comminare alcuna decadenza per l’eventuale violazione (così Cass. n. 11378/2026 cit.).

Inoltre, la Corte territoriale non ha tenuto conto che la società appellata si era costituita solo successivamente al decreto di sostituzione dell’udienza pubblica e al decorso del relativo termine assegnato alla parte per opporsi; di modo che la richiesta di fissazione della discussione orale risultava ampiamente giustificata dall’iter processuale e dall’esigenza di ripristinare il pieno dispiegarsi del principio del contraddittorio in ragione della sopravvenuta costituzione in appello.

In coerenza con i principi stabiliti dalla pronuncia delle Sezioni unite prima richiamata, questa Corte ha avuto modo di affermare che «se è vero che anche nel rito del lavoro, è possibile il ricorso al modello di sostituzione cartolare, è pur vero che detto principio vale a patto che la sostituzione non si pretenda integrale e che l’iter processuale non richieda chiarimenti in base al delinearsi della situazione concreta.

Se, infatti, l’andamento processuale richiede un chiarimento dialogico tra le parti ed il giudice è indispensabile recuperare il principio del contraddittorio, anche a tutela del diritto di difesa.

La dialettica delle parti ed il confronto dialogico sono del resto alla base del rispetto dei principi del giusto processo e del diritto di difesa, sicché alcuna compressione degli stessi può derivare dall’adozione del rito cartolare» (in termini, Cass. n. 252/2026).

Nel caso di specie, la decisione della Corte territoriale si è posta in contrasto con i principi richiamati, non solo trascurando la richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale sulla base di una motivazione errata in diritto, ma anche definendo il giudizio in una unica udienza cartolare, nonostante lo svolgimento concreto del processo imponesse di ripristinare il pieno dialogo tra le parti in funzione di garanzia del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

  1. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si uniformerà a quanto statuito, fissando l’udienza di discussione in grado d’appello e provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Principio del contraddittorio e del diritto di difesa
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