Il lavoratore ha il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione NASpI (con relativo accredito contributivo) a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro da individuarsi, ai sensi dell’art. 189, Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14/2019, come sostituito dal D.lgs. n. 136/2024), nella data di apertura della liquidazione giudiziale, anche se il lavoratore si dimette successivamente per giusta causa, all’esito del periodo di sospensione del rapporto di cui al primo comma. Alla luce della disciplina speciale non è dunque rilevante, come pretendeva l’Inps sulla base della circolare n. 21/2023, la data di presentazione della domanda di NASpI (D.lgs. n. 22/2015), in quanto tale tesi lascerebbe privo di ogni tutela il periodo di sospensione previsto dal Codice della crisi, nel quale il lavoratore medesimo è involontariamente privo di occupazione (in tal senso, v. Trib. Milano 27 marzo 2025, RG n. 772/2025).
M. P. G.

