Per quanto riguarda la prescrizione dell’azione volta all’accertamento dell’interposizione illegittima di manodopera la stabilità reale va verificata con riferimento al datore di lavoro formale.
Nota a App. Roma 2 ottobre 2025, n. 2930
Flavia Durval
Ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti lavorativi in costanza di rapporto, in una ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, la verifica della sussistenza del regime di stabilità reale (necessaria perché la prescrizione decorra durante il rapporto medesimo) va condotta valutando le concrete modalità di svolgimento del rapporto con il datore di lavoro formale, senza attribuire rilievo alla disciplina che l’avrebbe regolato ove fosse sorto fin dall’inizio con il datore di lavoro effettivo.
Così si è espressa la Corte di Appello di Roma 2 ottobre 2025, n. 2930. Nella fattispecie, l’appellante (Istituto di credito) ha affermato che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare prescritta l’azione diretta «all’accertamento giurisdizionale inerente la genuinità dei diversi contratti di appalto intercorsi nel tempo».
I giudici hanno perciò verificato la sussistenza del requi della stabilità reale che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro. A tale riguardo, la Corte ha rilevato che la banca ha omesso di considerare che, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione ed interposizione di manodopera, la suddetta verifica deve essere effettuata “tenendo conto delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto con il datore di lavoro formale, senza che assuma rilievo la disciplina che l’avrebbe regolato ove fosse sorto ab initio con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale” (conf. Cass. S.U. 28.4.2012, n. 4942; Cass. n. 29774/2017; Cass. n. 12553/2014).
Spetta poi al “datore di lavoro che eccepisca la prescrizione l’onere di dedurre e, in caso di contestazione, di provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale, ai fini della decorrenza del termine in costanza di rapporto di lavoro” (v., fra tante, Cass. n. 7640/2012).

