Il dipendente che svolga di fatto una mansione diversa da quella prevista contrattualmente deve ricevere la formazione indispensabile e il datore di lavoro responsabile penalmente per gli infortuni occorsi

Nota a Cass. pen. 19 gennaio 2026, n. 1908

Maria Novella Bettini

Il datore di lavoro che non aggiorni la valutazione dei rischi e non integri adeguatamente la formazione del personale è penalmente responsabile per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di mansioni “di fatto” non previste dal contratto di subappalto.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione 19 gennaio 2026, n. 1908, in relazione all’infortunio occorso ad un lavoratore all’interno di un cantiere (gestito da una cooperativa) operante al suo interno in forza di un contratto di subappalto avente ad oggetto attività di pulizie. Al riguardo, sia il Tribunale di Torino (nel 2023) che la Corte di Appello (marzo 2025), hanno ritenuto responsabile dell’accaduto la rappresentante legale della predetta cooperativa del reato di lesioni colpose pluriaggravate, con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590 c. p.). Ciò, sul presupposto che la ditta datrice di lavoro aveva causato l’infortunio poiché, da un lato, aveva consentito allo stesso di svolgere attività lavorative diverse da quelle che formavano oggetto del contratto; e, dall’altro, non aveva fornito al prestatore un’attrezzatura di lavoro idonea e un’adeguata formazione e informazione.

La Corte di Cassazione respinge la tesi del ricorrente, secondo la quale la ditta aveva adempiuto al dovere di vigilanza attraverso una rete di controlli attuata mediante i preposti, ma non era a conoscenza che di fatto si svolgessero attività lavorative diverse da quelle stabilite contrattualmente. Inoltre i giudici:

  • precisano che la Corte di merito aveva accertato che l’attività prevista dal contratto di subappalto era diversa da quella svolta in concreto abitualmente dal lavoratore al momento del grave incidente. E che, pertanto, il dipendente svolgeva di fatto una mansione diversa da quella prevista contrattualmente. Ciò senza però avere avuto l’indispensabile formazione “in ordine ai rischi correlati alle attività di fatto svolte”. Il che rendeva prevedibile l’evento occorso.

  • ribadiscono: 1) il rilievo delle mansioni effettivamente svolte dal prestatore; 2) il dovere per il datore di lavoro di assicurare una formazione adeguata e sufficiente al lavoratore rispetto alle mansioni svolte di fatto (ex D.Lgs. n.81/2008); 3) l’abitualità e non occasionalità dello svolgimento da parte del personale dell’impresa di attività esorbitanti dall’oggetto del contratto di subappalto; 4) e dunque la prevedibilità per l’imputata dell’evento occorso.

CASS. PEN.  19 gennaio 2026, n. 1908

 Fatto

1.Con sentenza in data 03/03/2025, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui, il precedente 04/12/2023, il Tribunale di Torino, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di B.L. in ordine al delitto di lesioni colpose pluriaggravate e, per l’effetto, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia.
Nello specifico, la predetta, in qualità di legale rappresentante della (OMISSIS) soc. coop. a r.l. e, quindi, di datrice di lavoro del personale alle dipendenze di tale impresa, è stata giudicata penalmente responsabile delle gravi lesioni subite da un lavoratore in conseguenza di un infortunio, per aver consentito che lo stesso svolgesse attività lavorative diverse da quelle che formavano oggetto del contratto, per non averlo dotato di un’attrezzatura conforme e idonea, per non avergli fornito un’adeguata formazione/informazione in tema di salute e di sicurezza e per non aver valutato i rischi e le condizioni dell’attività di fatto svolta.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della B.L., avv.to Christian Ferretti, che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40,42,43,113 e 590, comma 2, cod. pen. e inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 530 e 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen.
Sostiene, in specie, che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente affermata la penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto contestatole, in quanto non sarebbe stato in alcun modo scrutinato il profilo soggettivo dell’esigibilità del comportamento che costei avrebbe dovuto tenere in qualità di legale rappresentante dell’impresa sub-appaltatrice deputata all’esecuzione, sul cantiere, di attività di pulizia, fondando la decisione solo sulla violazione di talune norme cautelari e sulla mancata formazione/informazione dei lavoratori, senza alcuna valutazione delle verifiche operate dai preposti alla gestione prima dell’invio degli stessi e in carenza di prova certa dell’effettiva conoscenza di prassi lavorative elusive dell’osservanza delle indicate disposizioni.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 131-bis e 133, comma 1, cod. pen. e dell’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 530 e 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen.
Assume, in particolare, che, con la decisione oggetto d’impugnativa, sarebbe stata esclusa l’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sul rilievo, in tesi erroneo, della molteplicità e della gravità delle omissioni accertate e della rilevante entità delle lesioni patite dalla persona offesa, in evidente contrasto con il disposto delle indicate norme sostanziali, nell’ermeneusi offertane dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sarebbe ostativo all’operatività dell’esimente il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 583 cod. pen.

Diritto

1.Il ricorso presentato nell’interesse di B.L. è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
2. Destituito di fondamento è, innanzitutto, il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40,42,43,113 e 590, comma 2, cod. pen. e inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 530 e 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen., assumendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente affermata la penale responsabilità dell’imputata, posto che non sarebbe stato affatto scrutinato il profilo soggettivo dell’esigibilità del comportamento che costei avrebbe dovuto tenere in qualità di legale rappresentante dell’impresa sub-appaltatrice deputata all’esecuzione, sul cantiere, di attività di pulizia, in quanto la decisione fonderebbe esclusivamente sulla violazione di specifiche norme cautelari e sulla mancata formazione dei lavoratori, senza alcuna valutazione delle verifiche operate dai preposti alla gestione prima dell’invio al lavoro di questi ultimi e in carenza della prova certa dell’effettiva conoscenza, da parte della predetta, di prassi lavorative elusive dell’osservanza delle indicate disposizioni.
Ritiene, in proposito, il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso de quo non colga nel segno, caratterizzandosi per un’evidente aspecificità o genericità estrinseca.
E invero, la difesa, nel formulare le censure con esso dedotte, non si è confrontata in alcun modo con la decisione della Corte di appello che, nell’impianto argomentativo a corredo della pronunzia confermativa della sentenza di condanna resa in primo grado, ebbe ad esaminare compiutamente i profili – oggettivo e soggettivo – che avevano giustificato l’affermazione di penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto oggetto di contestazione.
Nello specifico, i giudici di seconde cure hanno puntualmente individuato le molteplici violazioni della normativa antinfortunistica caratterizzanti la condotta del soggetto agente; hanno evidenziato la rilevanza causale di tali violazioni rispetto al verificarsi dell’infortunio in concreto patito dal lavoratore; hanno correttamente rimarcato la mancata previsione, nel contratto di subappalto concluso dall’impresa di cui l’imputata era legale responsabile, dell’attività che il lavoratore era intento a svolgere nel momento in cui ebbe a verificarsi l’infortunio; hanno conseguentemente avuto cura di evidenziare la mancata formazione dei dipendenti di tale impresa in ordine ai rischi correlati alle attività di fatto svolte; hanno poi argomentato in ordine all’abitualità dello svolgimento, da parte del personale dell’impresa, di attività esorbitanti dall’oggetto del subappalto; hanno quindi logicamente affermato la concreta prevedibilità, per l’imputata, dell’evento occorso; hanno, da ultimo, sostenuto, in maniera altrettanto logica, l’esigibilità, nei confronti della predetta, di una condotta alternativa lecita, stigmatizzando l’assoluta genericità delle deduzioni difensive, imperniate sull’indimostrata effettuazione di verifiche, da parte del personale preposto alla gestione dei lavoratori, antecedentemente alla destinazione dei predetti al cantiere.
Con tale ordito argomentativo – come anticipato – non s’è confrontata, tuttavia, la difesa della ricorrente, che, in sostanza, si è limitata a riproporre, tal quali, le osservazioni critiche già fatte valere, ilio tempore, dinanzi ai giudici di secondo grado, senza articolare controdeduzioni valevoli a superare gli argomenti spesi da questi ultimi per confutare le prospettazioni contenute nei motivi di appello.
Orbene, come da tempo sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, sono affetti da aspecificità o genericità estrinseca i motivi di doglianza con cui, a fronte di un argomentato esauriente – qual è, in specie, quello elaborato dalla Corte di appello di Torino – si ripropongano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, tanto nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità del gravame (così, ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 131-bis e 133, comma 1, cod. pen. e dell’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 530 e 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen., sostenendo che, con la decisione della Corte di appello, sarebbe stata esclusa l’applicabilità dell’esimente della non punibilità per la particolare tenuità del fatto sul rilievo, in tesi erroneo, della molteplicità e della gravità delle omissioni accertate e della rilevante entità delle lesioni patite dalla persona offesa, in palese contrasto con il disposto delle evocate norme sostanziali, nell’ermeneusi offertane dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sarebbe ostativo all’operatività dell’esimente il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 583 cod. pen.
Ritiene il Collegio che anche la doglianza dedotta con tale motivo di ricorso sia priva di pregio.
Ciò perché i giudici di secondo grado, nel rigettare la richiesta di applicazione dell’indicata causa di non punibilità, hanno argomentato la decisione assunta, ponendo in rilievo la gravità delle omissioni caratterizzanti la condotta del soggetto agente e la rilevante entità delle lesioni subite dalla persona offesa in conseguenza dell’infortunio, sicché risultano correttamente valorizzati i parametri alla cui stregua deve effettuarsi, ai sensi del disposto dell’art. 131-bis cod. pen., la valutazione dell’entità dell’offesa recata dal delitto.
Né inficia in alcun modo la legittimità di tale statuizione la riconosciuta applicabilità dell’esimente de qua in un caso di ritenuta configurabilità, rispetto al delitto di lesioni colpose, dell’aggravante della causazione di malattia o di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (così: Sez. 4, n. 9457 dell’08/02/2023, Magri, n.m.), posto che nella vicenda di specie, come posto in rilievo dalla Corte territoriale, conducono a una diversa conclusione la particolare gravità delle omissioni caratterizzanti la condotta dell’agente e la rilevante entità delle lesioni subite dalla persona offesa per effetto dell’infortunio.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che la ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Mansioni diverse dal contratto e principio di effettività
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