La convivenza more uxorio non estende automaticamente il diritto a godere dei permessi retribuiti per l’assistenza nei confronti di soggetti privi del vincolo di parentela o affinità previsto dalla L. n. 104/1992.
Nota a Cass. (ord.) 24 aprile 2026, n. 10976
Pamela Coti
Con l’ordinanza n. 10976 del 24 aprile 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti applicativi dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33 della L. n. 104/1992. La vicenda trae origine dalla revoca, da parte dell’INPS, dei permessi fruiti da una lavoratrice per assistere il cugino del coniuge convivente, soggetto privo del necessario rapporto di parentela o affinità richiesto dalla normativa.
La Cassazione conferma l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza, chiarendo che la tutela assistenziale prevista dalla legge 104 non può essere estesa oltre i limiti soggettivi fissati dal legislatore. La convivenza more uxorio, valorizzata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 213 del 2016, non consente infatti di superare il requisito del legame familiare, ma opera esclusivamente nell’ambito dei rapporti già riconducibili alla sfera familiare o para familiare tutelata dalla norma.
Più nello specifico, ad avviso della Corte:
- l’art. 33 della L. n. 104/1992 individua in modo preciso i soggetti per i quali possono essere concessi i permessi retribuiti, limitando il beneficio al coniuge, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con estensioni eccezionali in specifiche ipotesi. Nel caso di specie, il cugino del coniuge non rientra tra i soggetti tutelati dalla norma, mancando un rapporto di affinità rilevante ai fini dell’accesso al beneficio;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 213/2016 non può essere interpretata nell’ottica di una generalizzata apertura dei permessi assistenziali a qualsiasi convivente. La Consulta, infatti, aveva esteso la tutela al convivente more uxorio in quanto soggetto inserito in una stabile relazione affettiva assimilabile a quella familiare, ma senza eliminare del tutto il requisito del collegamento familiare previsto dalla legge;
- ne consegue che la mera convivenza non è sufficiente ad attribuire il diritto ai permessi in favore di persone estranee alla cerchia parentale individuata dal legislatore;
- le prestazioni assistenziali erogate in assenza dei requisiti di legge costituiscono indebito oggettivo e sono pertanto soggette a ripetizione. Nel caso concreto, la lavoratrice aveva reso dichiarazioni non corrette circa la sussistenza del rapporto di parentela con il soggetto assistito; ciò esclude non solo la possibilità di invocare un legittimo affidamento sulla spettanza del beneficio, ma anche qualsiasi responsabilità dell’INPS poiché l’eventuale errore della lavoratrice nella compilazione della domanda non può essere imputato all’ente previdenziale.
CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 24 aprile 2026, n. 10976
Svolgimento del processo
1.- La Corte di appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva rigettato il ricorso proposto da A.A. avverso la revoca della fruizione di permessi per assistere un congiunto ai sensi dell’art. 33 , comma terzo, della legge n. 104 del 1992 , per carenza del requisito del legame familiare, in quanto il soggetto da assistere è cugino del coniuge.
La Corte di appello ha disatteso l’interpretazione avanzata dalla lavoratrice, secondo la quale alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2016 la tutela andrebbe estesa in favore di tutti i soggetti conviventi bisognosi di assistenza, a prescindere dal grado di parentela, essendo contraria sia alla sentenza citata, la quale mira a estendere la tutela, pur sempre limitata nell’ambito familiare, ai conviventi more uxorio, sia alla previsione normativa. Ha ritenuto legittimo il recupero delle somme, in ragione delle non corrette dichiarazioni rese dalla lavoratrice circa la sussistenza di un rapporto di parentela con l’assistito, applicando il principio secondo cui ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerarsi indebita e soggetta a ripetizione; ha, infine, disatteso la domanda subordinata volta al risarcimento del danno, essendo l’istituto previdenziale del tutto estraneo all’ipotizzata condizione di errore in cui si sarebbe trovata la lavoratrice al momento della domanda all’INPS.
2.- Per la cassazione della sentenza ricorre Gabriella A.A. con tre motivi di censura.
3.- L’INPS resiste con controricorso.
4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1 e 33 della legge n. 104 del 1992 , dei principi comunitari di uguaglianza e non discriminazione e degli artt. 2 , 3 e 32 della Costituzione (art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.), affermando che la Corte di appello è incorsa in errore con riguardo alla portata dell’art. 33 , comma terzo, della legge n. 104 del 1992 , in quanto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2016 , che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non include i conviventi tra i soggetti destinatari dell’assistenza, avrebbe dovuto affermare la corretta fruizione dei permessi per assistere un soggetto disabile inserito nell’ambito del proprio nucleo familiare, evidenziando come la sentenza della Corte costituzionale abbia efficacia retroattiva.
2.- La ricorrente, dipendente dell’INPS, ha fruito dal 2007 al 2011, in continuità con quanto verificatosi presso il precedente datore di lavoro sin dal 1997, di permessi per assistere un cugino del marito invalido che stabilmente vive nella stessa abitazione.
L’art. 33 , terzo comma, della legge n. 104 del 1992 , nella formulazione all’epoca vigente, disponeva che: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”.
La norma consentiva la fruizione del beneficio solo nel caso in cui il lavoratore aveva la necessita di prestare assistenza al “coniuge, parente o affine entro il secondo grado”.
3.- La Corte costituzionale con sentenza n. 213 del 2016 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 , comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 … nella parte in cui non include il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravita, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado”.
Al fine di valutare l’ambito applicativo della sentenza occorre evidenziare che il giudizio principale a quo aveva ad oggetto il ricorso proposto per vedersi riconosciuto il diritto ad usufruire dei permessi di assistenza di cui all’art. 33 , terzo comma, della legge n. 104 del 1992 a favore del proprio compagno, convivente more uxorio e portatore di handicap gravissimo e, al contempo, per contrastare la pretesa del datore di lavoro di recuperare nei suoi confronti – in tempo e in denaro – le ore di permesso di cui aveva usufruito per l’assistenza già prestata al proprio convivente nel periodo 2003-2010, beneficio poi revocato per l’assenza di legami di parentela, affinità o coniugio con l’assistito.
Considerato l’oggetto del giudizio a quo la ‘convivenza’ cui si riferisce la sentenza della Corte costituzionale non può che essere quella more uxorio – intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale – che ai fini della fruizione dei permessi di cui all’art. 33 , terzo comma, della legge n. 104 del 1992 viene di fatto equiparata al rapporto di coniugio.
Esula dal perimetro disegnato dalla Corte costituzionale, invece, la situazione in cui si è venuta a trovare la ricorrente di mera coabitazione, seppure stabile tanto da determinarne l’inserimento nel nucleo familiare, con un soggetto invalido, al di fuori, però, di un rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio o di parentela o affinità nei termini prescritti dalla legge.
4.- Conferma tale impostazione la modifica dell’art. 33 , comma terzo, della legge n. 104 del 1992 introdotta dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 che, proprio al fine di adeguare la norma a quanto statuito dalla Corte costituzionale, ha previsto che il soggetto assistito debba essere coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1 , comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado.
A sua volta quest’ultima norma citata dispone che “si intendono per ‘conviventi di fatto’ due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
5.- L’ interpretazione fornita dalla Corte di appello, secondo la quale possono fruire delle tre giornate di permesso solo i lavoratori che prestino assistenza a soggetti rientranti in una delle categorie previste dalla legge (coniuge, convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge del soggetto abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), appare del tutto conforme al quadro normativo vigente, alla luce del quale, pur con le integrazioni apportate dalla Corte costituzionale, costituisce requisito indefettibile quello della sussistenza di un determinato rapporto di parentela tra assistito e persona da assistere, mentre l’estensione richiesta dalla ricorrente non sarebbe compatibile né con il portato della sentenza della Corte costituzionale, né con la ratio della legge n. 104 del 1992 .
Infatti, la diversa interpretazione proposta dalla ricorrente, sostituendo di fatto al requisito del rapporto di parentela tra il lavoratore e il soggetto con disabilità da assistere la mera coabitazione, altera la struttura della norma in maniera non consentita dall’ordinamento, non trattandosi di una mera interpretazione adeguatrice.
6.- Né si può sostenere che la norma come integrata dalla pronuncia della Corte costituzionale violi precetti costituzionali nella parte in cui non consenta la fruizione del beneficio a soggetti che pur non essendo legati da rapporti di stretta parentela o di convivenza more uxorio assistano soggetti con disabilità con loro conviventi, in quanto non può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di circoscrivere la fruizione del beneficio nell’ambito delle relazioni familiari.
Sulla questione questa Corte si è già pronunciata con ordinanza n. 406/2020 che ha a sua volta evidenziato che analoga questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 203 del 2013 , sul presupposto che richiederebbe una pronuncia di tipo additivo in assenza di una soluzione costituzionalmente necessitata.
7.- Con il secondo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., e violazione dell’art. 1431 c.c., violazione dei principi comunitari e nazionali dettati in materia di legittimo affidamento, violazione dell’art. 38 della Costituzione (art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.); in particolare, la ricorrente afferma che la Corte territoriale, nel ritenere legittima l’azione dell’INPS di ripetizione delle somme erogate, in quanto il beneficio era stato concesso a seguito di false informazioni fornite dalla dipendente, ha violato principi giurisprudenziali secondo i quali nei trattamenti assistenziali la ripetibilità delle somme percepite è ammessa solo nelle ipotesi in cui il beneficiario abbia determinato l’erogazione con un proprio comportamento doloso, assente nella fattispecie avendo la ricorrente sempre dichiarato che il soggetto assistito era un cugino del marito.
Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1337 , 1175 1375 e 1431 c.c., dell’art. 21 legge n. 241 del 1990 e dei principi comunitari e nazionali dettati in materia di legittimo affidamento (art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c.) per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto non sussistenti i requisiti per il risarcimento del danno, non considerando la responsabilità dell’INPS nel riconoscere e mantenere il beneficio assistenziale.
8.- I due motivi possono essere trattati congiuntamente, avendo ad oggetto entrambi la valutazione circa la condotta tenuta dalla ricorrente e dal datore di lavoro nella richiesta e nella concessione dei permessi.
In particolare, la ricorrente censura la decisione della Corte di appello, conforme a quella del giudice di primo grado, che ha ritenuto legittima l’azione di recupero intrapresa dall’INPS in ordine ai permessi fruiti, escludendo un legittimo affidamento a causa delle errate informazioni fornite dalla lavoratrice al datore di lavoro.
Tali motivi, tuttavia, lungi dal denunciare violazioni di legge ai sensi dell’art. 360 , comma 1 n. 3, c.p.c., mirano essenzialmente a sindacare l’accertamento dei fatti, quali l’esistenza di errate informazioni fornite dalla lavoratrice per beneficiare dei permessi, operato conformemente dai giudici di merito, come tale sottratto al giudizio di legittimità.
In sostanza, la ricorrente attraverso la violazione e falsa applicazione della legge mira ad una rivalutazione del quadro probatorio acquisito nei giudizi di merito, al fine di pervenire ad una diversa valutazione circa la condotta dalla stessa tenuta al fine di ottenere i permessi per assistere il disabile.
9.- La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che il beneficio erogato dal datore di lavoro è assoggettato, in assenza di una specifica norma derogatoria, alla regola generale dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c. e che di conseguenza siano ripetibili le somme corrisposte a titolo di retribuzione per i giorni di fruizione dei permessi, non essendovi dubbio sul fatto che sia stata accertata sin dall’origine l’inesistenza dei requisiti per fruire di detti permessi, trovando applicazione non già la speciale disciplina dell’indebito previdenziale di cui alle norme richiamate dalla ricorrente, bensì l’ordinaria disciplina dell’indebito civile nell’ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l’insussistenza originaria della fondamentale condizione di riconoscimento del beneficio assistenziale (Cass. n. 5059/2018).
La piena consapevolezza della fruizione del beneficio in carenza dei requisiti di legge esclude che possa essersi ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento e che possa sussistere, in riferimento alla domanda risarcitoria, una responsabilità dell’INPS.
10.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite del presente giudizio di cassazione secondo soccombenza.
In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315 ).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 , ove dovuto.

