Contributi previdenziali: in caso di appalto non genuino l’obbligazione contributiva può essere imputata direttamente all’utilizzatore quale effettivo datore di lavoro e l’occultamento dei rapporti di lavoro configura evasione e non mera omissione.
Nota a Cass. (ord.) 8 maggio 2026, n. 13252
Fabio Iacobone
La Corte di Cassazione (ord. 8 maggio 2026, n. 13252) si è pronunziata in merito ad una vicenda di una azienda (Moser s.r.l.) che aveva affidato parte del ciclo produttivo a diverse ditte esterne. A seguito di un’ispezione congiunta, INPS, INAIL e Ispettorato del lavoro avevano ritenuto che gli appalti non fossero genuini, ma celassero una illecita interposizione di manodopera: i lavoratori formalmente dipendenti dalle imprese appaltatrici erano, in realtà, utilizzati dalla Moser. L’INPS pertanto aveva richiesto più di 2 milioni di euro di contributi, oltre sanzioni e interessi.
I giudici (in linea con le Corti territoriali) hanno stabilito che:
a) nell’ipotesi di appalto non genuino (ossia di imprese prive di effettiva autonomia organizzativa e di rischio d’impresa), l’obbligazione contributiva può essere imputata direttamente all’utilizzatore quale effettivo datore di lavoro (non ricorrendo, quindi, litisconsorzio necessario con il datore di lavoro apparente);
b) si configura l’ipotesi di evasione, e non di mera omissione, quando la condotta datoriale sia caratterizzata da occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni imponibili, idoneo ad impedire o ad ostacolare l’immediata conoscibilità del fatto generatore dell’obbligazione contributiva da parte dell’ente previdenziale. In altri termini, se il sistema contrattuale è idoneo a occultare all’INPS la reale titolarità dei rapporti e la relativa base imponibile sussiste evasione contributiva e non mera omissione.
A tal fine, la Cassazione ricorda la distinzione prevista dall’art. 116, co. 8, L. n. 388/2000 che definisce omissione contributiva il caso in cui il datore effettua correttamente denunce e registrazioni, ma non versa i contributi e chiarisce che l’evasione contributiva si verifica quando il datore occulta il rapporto di lavoro o la retribuzione imponibile, omettendo o falsificando denunce o registrazioni, così da impedire o rendere più difficile all’ente previdenziale conoscere l’esistenza dell’obbligazione contributiva. Nella fattispecie de qua, la società aveva schermato la reale titolarità dei rapporti di lavoro e occultato la reale base imponibile contributiva;
c) per accertare tale situazione, il giudice può servirsi anche di prove atipiche provenienti da altri procedimenti, purché le valuti nel contraddittorio e insieme al complessivo materiale probatorio.
CORTE DI CASSAZIONE (ord.) 8 maggio 2026, n. 13252
Svolgimento del processo
1.Con la sentenza n. 2/2019, il Tribunale di Bolzano ha deciso sull’opposizione proposta dalla società MOSER Srl avverso il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto dall’INPS per contributi non versati, relativi al periodo da febbraio 2009 a febbraio 2014. Tenuto conto della consulenza tecnica contabile e dei versamenti già effettuati, il Tribunale ha confermato il decreto per l’importo ridotto di Euro 2.013.655,05 (anziché Euro 2.015.298,53), oltre a sanzioni ed interessi.
- Durante il suddetto periodo, la società MOSER Srl, attiva nella produzione, confezionamento e commercializzazione di insaccati, si era avvalsa di società esterne, affidando parte del ciclo produttivo prima a Ci.Sal Srl e Nicos Srl, poi al Consorzio Sagim e in particolare alle associate Veracarni Srl e Jennifer Srl, indicate negli atti anche come “ditte napoletane”.
3.In seguito a un verbale ispettivo congiunto dell’Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL del 14 marzo 2014, l’INPS ha ritenuto che i contratti stipulati fossero appalti non autentici e che, di fatto, vi fosse una interposizione illecita di manodopera, con i lavoratori utilizzati realmente da MOSER Srl
L’Istituto previdenziale, quindi, ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 2.015.298,53, oltre agli accessori, relativo ai contributi non versati, che MOSER ha contestato, sostenendo la genuinità dei contratti, la mancanza di somministrazione illecita, e richiedendo la detrazione dei contributi versati dalle società appaltatrici, nonché l’estensione del contraddittorio per la presenza di un litisconsorzio necessario.
- La Corte d’Appello di Trento, con sentenza n. 5/2021 pubblicata il 24 febbraio 2021, ha respinto l’appello di MOSER Srl, confermando la decisione del Tribunale. Ha chiarito che la richiesta di pagamento dei contributi da parte dell’INPS è basata sulla titolarità effettiva del rapporto di lavoro attribuito alla società MOSER, per via dell’interposizione fittizia, e non sulla responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. Pertanto, come già stabilito dal Tribunale, ha negato la necessità di coinvolgere le società appaltatrici nel processo e ha ritenuto utilizzabili le prove provenienti da altri procedimenti civili e penali, insieme agli elementi istruttori raccolti. Ha confermato, inoltre, l’accertamento dell’interposizione illecita di manodopera, l’obbligo contributivo, la quantificazione del credito emerso dalla consulenza contabile e il regime sanzionatorio applicato.
5.La società MOSER ha proposto ricorso in Cassazione, presentando quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., in cui ha sottolineato di aver ottenuto, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., la sospensione dell’esecutività della sentenza d’appello impugnata.
L’INPS ha resistito con controricorso.
6.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 354 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto rilevare la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle società appaltatrici e del loro legale rappresentante, in ragione dell’art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003, nel testo ratione temporis applicabile.
2.Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700 c.c., 115, 116, 244, 246, 421 e 437 c.p.c., nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe deciso la controversia sulla base di prove atipiche formate in altri giudizi, civili e penali, senza adeguata motivazione sulla loro utilizzabilità e senza rispettare le regole sulla formazione della prova.
- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 24, 101 e 111 Cost., nonché dell’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., lamentando che la Corte avrebbe adottato “due pesi e due misure” nella valutazione delle prove atipiche, valorizzando quelle invocate dall’INPS e svalutando quelle offerte dalla società, con compromissione del contraddittorio e della parità delle armi.
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Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett. a) e b), legge n. 388 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato l’ipotesi più grave di evasione contributiva anziché quella di omissione contributiva, nonostante la buona fede della società e l’affidamento incolpevole ingenerato dalla struttura dei rapporti contrattuali.
4.1. Il primo motivo è inammissibile.
La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha escluso l’operatività dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003 e la necessità di estendere il contraddittorio, chiarendo espressamente che la domanda proposta dall’INPS non era volta a far valere la responsabilità solidale del committente rispetto all’appaltatore inadempiente, bensì, in primis, ad accertare che i rapporti di lavoro del personale formalmente assunto dalle società appaltatrici dovessero in realtà imputarsi direttamente alla MOSER Srl, quale effettiva datrice di lavoro, per illiceità dell’interposizione. Ed invero, la responsabilità ex art 29, cit. era stata proposta dall’INPS solo in via subordinata, come evidenziato peraltro dalla stessa parte ricorrente a pag. 15 del ricorso.
L’accertamento della reale natura dei rapporti di lavoro, alle dipendenze effettive della società MOSER s.r.l, costituisce autonoma ratio decidendi che ha determinato la Corte ad escludere il litisconsorzio necessario con le altre società, solo apparenti datrici di lavoro.
Il motivo di ricorso proposto non risulta allora centrato su tale principale argomentazione, continuando a presupporre che la pretesa INPS sia fondata sulla solidarietà del committente ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003, chiaramente esclusa dalla Corte.
Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque non la censura specificamente.
In tema di ricorso per cassazione, infatti, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. il motivo che non si concreti in una critica puntuale della decisione impugnata nella sua ratio decidendi e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere tali, debbono concretamente considerare le ragioni che sorreggono la decisione impugnata e da dette ragioni non possono prescindere (cfr Cass. n. 9059/2025).
4.2. Il litisconsorzio necessario con il datore di lavoro apparente, peraltro, va escluso proprio a seguito della qualificazione di interposizione illecita di manodopera e dell’accertamento della effettiva titolarità del rapporto di lavoro.
Questa Corte ha più volte affermato che non sussiste litisconsorzio necessario ove la domanda sia diretta all’accertamento dell’esistenza del rapporto in capo all’utilizzatore effettivo, trattandosi di questione che può essere definita tra le parti del rapporto dedotto in giudizio, senza necessità di estendere il contraddittorio ai terzi formalmente coinvolti, salvo che si faccia valere una responsabilità solidale o un rapporto plurisoggettivo inscindibile (cfr. in argomento Cass. n. 31363/2025; n.17643/2009; n. 23189/2024).
4.3. Il secondo e il terzo motivo, essendo connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Le censure sono in parte inammissibili e in parte infondate. Denunciano formalmente violazioni di legge e nullità processuali, ma nella sostanza tendono a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
La sentenza impugnata non ha affatto fondato la decisione esclusivamente su dichiarazioni o atti provenienti da altri procedimenti.
Proprio dalle parti della sentenza richiamate dalla ricorrente (pagine 38 – 53) emerge una compiuta disamina della Corte d’Appello di Trento, in ordine agli elementi istruttori ritenuti decisivi per la riconducibilità della titolarità effettiva dei rapporti di lavoro in capo alla MOSER Srl, tra cui: verbali ispettivi e documentazione acquisita nel presente giudizio; contratti stipulati con le cd “ditte napoletane” asserite appaltatrici, privi di data o comunque per i quali non vi è possibilità di risalire all’epoca di conclusione; modalità concrete di esecuzione delle prestazioni; conformazione dei rapporti contrattuali e loro remunerazione; inserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo della MOSER; assenza di effettivo rischio d’impresa in capo alle società appaltatrici; dichiarazioni rese in altre sedi, utilizzate come elementi confermativi.
La valutazione svolta dalla Corte territoriale è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice civile può utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche prove atipiche, quali le sentenze rese in altri giudizi, dichiarazioni raccolte in sede penale o amministrativa, purché tali elementi siano sottoposti al contraddittorio tra le parti e siano valutati unitamente al restante materiale istruttorio, senza attribuire loro valore di prova legale (cfr. Cass. sent. n. 9957/2025; n. 27479/2025).
Tale è l’evenienza verificatasi nel caso di specie, in cui la Corte territoriale, nel contraddittorio tra le parti, ha valorizzato una pluralità di elementi convergenti, sia acquisiti nel presente procedimento sia provenienti da altri procedimenti.
4.4. Non ricorre, pertanto, la violazione delle norme sulla prova solo perché il giudice abbia attribuito rilevanza indiziaria o confermativa a elementi formatisi in altre sedi.
Va, infatti, precisato che la violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. può pure essere denunciata in questa sede di legittimità, nei ristretti limiti segnati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020.
La doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile “solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”.
Si è ulteriormente chiarito che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.
4.5. Quanto al dedotto vizio di nullità per motivazione apparente, la sentenza impugnata reca motivazione ampia, analitica e intellegibile sul perché le cd “fonti esterne” siano state ritenute utilizzabili e sul loro ruolo nella formazione del convincimento del giudice di merito, non esclusivo ma integrato in un più ampio contesto probatorio.
Difetta, quindi, il presupposto del vizio di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c.
La mancanza di motivazione, quale causa di nullità per difetto di un requisito indispensabile della sentenza, si configura, infatti, nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (c.d. “motivazione apparente”) o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (v. tra le tante Cass. n. 12632 del 2020, in motivazione).
Nella specie, la sentenza impugnata reca la chiara enunciazione del criterio logico e del percorso argomentativo che hanno condotto la Corte territoriale alla formazione del proprio convincimento.
Del resto, nel ricorso, la dedotta carenza motivazionale è collegata essenzialmente al mancato (o diverso) apprezzamento di fatti e documenti la cui valutazione, a dire della parte, avrebbero dovuto portare i Giudici di merito ad una diversa conclusione (come la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Bolzano n. 164/2016, dalla quale la Corte d’Appello di Bolzano, nella decisione qui impugnata, ha espressamente escluso di poter trarre “una diversa lettura dei dati istruttori”). È tuttavia evidente che, in tal modo, non si intende affatto denunciare l’assenza di argomentazioni idonee a palesare la ratio decidendi della pronuncia impugnata, bensì l’inappropriata valutazione degli elementi di prova offerti, e ciò al fine di introdurre un tipo di censura sottratto alla cognizione del giudice di legittimità.
4.6. Neppure è ravvisabile la denunciata lesione della parità delle armi.
La Corte territoriale ha preso in considerazione anche il materiale offerto dalla società, ma lo ha ritenuto non decisivo o non idoneo a scalfire il quadro probatorio contrario. Tale valutazione attiene al merito ed è insindacabile in cassazione, salvo il limite dell’omesso esame di un fatto decisivo nei rigorosi termini dell’art. 360, n. 5, c.p.c., che qui non risultano soddisfatti.
Le censure, pertanto, nella parte in cui chiedono una diversa ponderazione delle risultanze probatorie, sono inammissibili; nella parte in cui deducono violazioni di legge processuale o costituzionale, sono infondate.
5.Il quarto motivo è infondato.
In tema di sanzioni civili per omissione o evasione contributiva, l’art. 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388 del 2000 distingue tra: omissione contributiva, quando il datore di lavoro, pur non avendo versato i contributi o i premi alle scadenze di legge, abbia provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie; evasione contributiva, quando il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ometta una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero le effettui in modo non conforme al vero.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che ricorre l’ipotesi di evasione, e non di mera omissione, quando la condotta datoriale sia caratterizzata da occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni imponibili, idoneo a impedire o ostacolare l’immediata conoscibilità del fatto generatore dell’obbligazione contributiva da parte dell’ente previdenziale (cfr. Cass n. 29272/2022).
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorso a società formalmente appaltatrici, prive di effettiva autonomia organizzativa e rischio d’impresa, fosse funzionale a schermare la reale imputazione dei rapporti di lavoro e dunque integrasse un meccanismo idoneo a occultare la reale base imponibile contributiva. Ha inoltre escluso, con motivazione congrua, che ricorressero elementi idonei a fondare una buona fede qualificata o un affidamento incolpevole della società. Si tratta di apprezzamento di fatto sorretto da motivazione non apparente né insanabilmente contraddittoria, non utilmente censurabile in sede di legittimità.
Ne consegue il rigetto del quarto motivo.
6.Il ricorso va complessivamente rigettato.
7.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
8.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 22.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

