La ratio dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) è quella di soddisfare una funzione selettiva particolarmente rigorosa. “Secondo la pronunzia costituzionale additiva n. 156/2025, in tanto un sindacato può essere considerato rappresentativo – ai fini dei diritti sindacali di cui al titolo III della legge n. 300/1970 – pur non avendo sottoscritto alcun contratto collettivo (di tipo normativo) applicato in azienda né partecipato alle relative trattative, in quanto sia comunque comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale. Si tratta quindi pur sempre di individuare soggetti sindacali che non solo abbiano una dimensione nazionale, ma altresì siano particolarmente “affidabili” in considerazione dell’alto tasso di rappresentatività sindacale posseduto, perché solo a loro (unitamente a quei sindacati che soddisfino alternativamente uno degli altri due criteri selettivi posti dal medesimo art. 19) è riconosciuto il complesso dei diritti sindacali ulteriori, propri del titolo III della legge n. 300/1970. Solo a questa condizione, infatti, diviene giuridicamente irrilevante – nella prospettiva della decisione costituzionale n. 156 cit. – il fatto che quei sindacati non siano riusciti ad imporsi alla controparte datoriale sul piano della conclusione “partecipata” di un contratto collettivo di tipo normativo (altrimenti essendo sindacato “trattante e firmante”) o, almeno, sul piano dell’instaurazione delle trattative (altrimenti essendo sindacato “trattante ma non firmante”, su cui v. C. Cost. n. 231/2013)”.

Nella decisione del 2025 la Corte Costituzionale, citando espressamente i propri precedenti, precisa: “La tutela privilegiata è a godimento selettivo: «le norme di sostegno dell’azione sindacale nelle unità produttive, in quanto sopravanzano la garanzia costituzionale della libertà sindacale, ben possono essere riservate a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalità» (sentenza n. 244 del 1996); «[l]a differenza tra i due suaccennati livelli di tutela […] consiste, come si è detto, nel diverso e più elevato grado di effettiva rappresentatività che le organizzazioni ammesse alla tutela rafforzata di cui al titolo III dello Statuto devono dimostrare di possedere» (sentenza n. 30 del 1990)” … E riconosce che, “svincolata dagli indici negoziali della firma e della trattativa, ovvero ricondotti gli stessi alla loro esatta funzione presuntiva e non costitutiva, la rappresentatività sindacale si presenta in una forma astratta, e necessita quindi di un criterio di misurazione” … A tal fine la Consulta decide di accogliere “il parametro della rappresentatività comparativa” su base nazionale: sebbene riconosca che “per il carattere selettivo che lo qualifica e per la base nazionale del perimetro, potrebbe risultare restrittivo, specie per un istituto, quale la RSA, che vive in una dimensione tipicamente aziendale”, nondimeno opta per tale criterio in quanto fondato “su una soluzione avvalorata da precisi riscontri normativi, già rinvenibili nell’ordinamento” (v. Cass. 10 settembre 2026, n. 25184, annotata in q. sito da R. FABOZZI)).

F. A.

Maggiore rappresentatività ex art. 19 Stat. lav.
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