Ai fini della sussistenza di un “ramo d’azienda” occorre una valutazione complessiva di una pluralità di elementi tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa.

Nota a Cass. 10 settembre 2026, n. 25189

Fabrizio Girolami

La cessione di “ramo d’azienda” (ex art. 2112 c.c.) è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi.

L’accertamento concernente la sussistenza dei presupposti di legittimità dell’operazione (ossia i requisiti della “autonomia funzionale” e della “preesistenza” del ramo ceduto) – riservato al giudice di merito – presuppone la “valutazione complessiva” di una pluralità di elementi tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, senza che singoli elementi, isolatamente considerati – quali l’assenza di una “contabilità separata” del ramo ceduto o la “condivisione di strutture” tra cedente e cessionaria – possano assumere un valore decisivo. Una volta adeguatamente motivato dal giudice, tale accertamento è sottratto al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione.

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 25189 del 10.09.2026, a conferma del proprio consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass. 31.5.2021, n. 15129, in q. sito, con nota di F. DURVAL).

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma (n. 7197/2021) aveva accolto il ricorso di tre dipendenti, dichiarando l’inefficacia, nei loro confronti, della cessione di ramo d’azienda “NETWORK BUILD E FIELD SERVICES ITALY” intervenuta tra il 30 aprile e il 1° maggio 2019 da parte di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ad Ericsson Services Italia S.p.A. (poi Exi S.p.A.) e, per l’effetto, aveva dichiarato la continuità giuridica dei rapporti di lavoro con Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., con ogni conseguenza giuridica ed economica dal 1° maggio 2019.

La Corte d’Appello di Roma (n. 714/2023), in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l’appello di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., ritenendo provato sia il requisito della “preesistenza” del ramo rispetto alla cessione, sia la sua “autonomia funzionale e operativa”.

In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato la circostanza che la cessionaria fosse una società di scopo costituita per la gestione dello specifico settore “Field Service Operation”, precedentemente facente capo alla relativa Area aziendale (FSO), e che il complesso trasferito disponesse degli elementi necessari alla prosecuzione dell’attività. Dopo la cessione, infatti, il ramo aveva conservato la propria “identità” e, insieme ai rapporti di lavoro, erano stati trasferiti anche i software gestionali utilizzati dai lavoratori, i quali avevano continuato a svolgere le medesime mansioni. Né – secondo la Corte territoriale – assumeva rilevanza il fatto che le due società avevano stipulato un “contratto di rete di impresa”, in forza del quale alcune attività sono gestite in comune, tanto giustificando la condivisione, da parte della cedente e della cessionaria, di una medesima direzione e di medesimi uffici, stante l’impegno delle stesse nell’esecuzione della medesima opera. Secondo la Corte, la costituzione di una società di scopo con capitale integralmente controllato dalla costituente, l’esternalizzazione alla stessa di taluni servizi e la stipula di un contratto di rete di imprese per la gestione in comune di determinate attività “lungi dal rivelare il carattere fittizio dell’operazione e la sua preordinazione a scopi diversi da quelli dichiarati, costituiscono tutti strumenti di manifestazione della libertà di iniziativa economica”.

I tre lavoratori avevano, quindi, impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Cassazione, lamentando, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 1406 c.c., contestando la qualificazione dell’operazione come “trasferimento di ramo d’azienda”. Secondo i ricorrenti, in assenza dei presupposti richiesti dall’articolo 2112 c.c., l’operazione avrebbe dovuto essere ricondotta a una cessione individuale dei contratti di lavoro, con conseguente necessità del consenso del lavoratore in base all’art. 1406 c.c.

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato la sentenza impugnata, con rigetto del ricorso dei lavoratori, rilevando, in particolare, quanto segue:

  • secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’accertamento dei presupposti fattuali che consentono di ricondurre un’operazione al “trasferimento di ramo d’azienda” costituisce una valutazione riservata al giudice di merito; pertanto, la verifica delle condizioni necessarie per l’applicazione dell’art. 2112 c.c., quando sia sorretta da una motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012; Cass. n. 1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n. 24262/2013; Cass. n. 10925/2014: Cass. n. 27238/2014; Cass. n. 22688/2014; Cass. n. 25382/2017, in q. sito con nota di V. DI BELLO; Cass. n. 2315/2020; Cass. n. 6649/2020);
  • il controllo di legittimità può riguardare l’erronea individuazione degli elementi legali identificativi del ramo d’azienda o un effettivo errore di sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta, ma non può risolversi nella richiesta di “un diverso apprezzamento del peso” da attribuire ai vari elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito;
  • le doglianze dei lavoratori – pur formalmente prospettate come “violazioni di legge” – tendono, in concreto, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali e, quindi, a determinare una diversa ricostruzione della vicenda contenziosa;
  • la Corte territoriale ha, invece, fondato il proprio convincimento su una “pluralità di elementi”, esaminando le vicende costitutive della società cessionaria, le caratteristiche dell’area aziendale interessata, le attività concretamente esercitate, l’organizzazione trasferita e la capacità del ramo di proseguire la propria attività conservando la sua identità;
  • ad avviso della Corte di merito, la costituzione di una società di scopo destinata a ricevere determinate attività non consente, di per sé, di qualificare come “fittizia” la cessione. Analogamente, la presenza di un “contratto di rete” e la conseguente condivisione di alcune strutture organizzative tra cedente e cessionaria non escludono automaticamente l’autonomia funzionale dell’entità trasferita (rilevante ex art. 2112 c.c.);
  • inoltre, secondo la Corte territoriale, alla luce delle risultanze istruttorie, è del tutto irrilevante la circostanza che il ramo d’azienda ceduto “non avesse una propria contabilità separata”, giacché la stessa poteva essere tranquillamente desunta dalle “risultanze contabili e dal bilancio dell’intera azienda”. Allo stesso modo, rileva la Corte, non è di per sé risolutiva (al fine di dimostrare che vi sia stata una regolare cessione di ramo d’azienda) la circostanza del mantenimento del precedente profilo lavorativo dei dipendenti, come anche l’assenza, in capo al ramo ceduto, di specifiche “funzioni di staff”.

CORTE DI CASSAZIONE 10 settembre 2026, n. 25189

Svolgimento del processo

1.Con sentenza n. 7197/2021 il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da B.B., A.A., C.C. e D.D., aveva così provveduto: aveva dichiarato “l’inefficacia nei confronti dei ricorrenti della cessione di ramo azienda “NETWORK BUILD E FIELD SERVICES ITALY” del 30.4.2019-01.05.2019 da parte di ERICSSON TELECOMUNICAZIONI Spa ad ERICSSON SERVICES ITALIA Spa e per l’effetto” aveva dichiarato “la continuità giuridica dei rapporti di lavoro tra i ricorrenti e la ERICSSON TELECOMUNICAZIONI Spa con ogni conseguenza giuridica ed economica dall’1.05.2019”, condannando le convenute ERICSSON TELECOMUNICAZIONI Spa ed ERICSSON SERVICES ITALIA Spa in solido al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, come liquidate.

  1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’Appello di Roma, nella contumacia di EXI Spa (già ERICSSON SERVICES ITALIA Spa), così provvedeva: – dichiarava “cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta da D.D.”; – in accoglimento dell’appello proposto dalla ERICSSON TELECOMUNICAZIONI Spa contro la suddetta sentenza di primo grado e in sua riforma, respingeva “le domande proposte dagli altri appellati”; – compensava “le spese del doppio grado”; – “nulla sulle spese verso la contumace”.

  2. In via preliminare la Corte riteneva cessata la materia del contendere nei confronti di D.D..

  3. Giudicava manifestamente infondato il primo motivo d’appello in punto di decadenza ex art. 32 L. 183/2010.

  4. La Corte, invece, riteneva fondati i restanti due motivi d’appello di ERICSSON TELECOMUNICAZIONI Spa, che esaminava congiuntamente.

  5. In particolare, la Corte, dopo ampia premessa in ordine ai principi di diritto in tema di trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c., considerava anzitutto che la “cedente” (n.d.r., rectius, cessionaria) EXI è una società di scopo (circostanza ritenuta dalla Corte pacifica tra le parti), con la finalità dichiarata di affidarle la gestione dello specifico settore del “Field Service Operation”, prima facente capo alla relativa Area aziendale (FSO): ad essa quindi, secondo la Corte, era stato ceduto il ramo di azienda denominato “NETWORK BUILD E FIELD SERVICES ITALY”.

6.1. Sulla base delle risultanze processuali per la Corte poteva essere superata l’eccezione degli appellati concernente la brevità del tempo trascorso tra la costituzione del ramo d’azienda e la sua cessione poiché il ramo d’azienda era senz’altro preesistente alla intervenuta cessione. Secondo la Corte, sulla base della documentazione versata agli atti, confermata nel corso dell’istruttoria orale condotta, risultava provato che il ramo ceduto fosse dotato di autonomia funzionale e operativa, come si evinceva dalla relazione del dott. Marco Santaniello – limitatamente ai fatti non specificamente contestati ed a quelli confermati nel corso delle deposizioni testimoniali – e, in particolare, dalle risultanze che la Corte passava in dettaglio a considerare.

6.2. Considerava, altresì, documentalmente provato che le due società avevano stipulato tra loro un contratto di rete di impresa, in forza del quale alcune attività venivano gestite in comune, tanto giustificando la condivisione, da parte della cedente e della cessionaria, di una medesima direzione e di medesimi uffici, stante l’impegno delle stesse nell’esecuzione della medesima opera, e che nessuno specifico vizio di invalidità era stato eccepito in relazione al suddetto contratto.

6.3. Rilevava, poi, la Corte che la costituzione di una società di scopo con capitale integralmente controllato dalla costituente, l’esternalizzazione alla stessa di taluni servizi e la stipula di un contratto di rete di imprese per la gestione in comune di determinate attività, lungi dal rivelare il carattere fittizio dell’operazione e la sua preordinazione a scopi diversi da quelli dichiarati, costituivano tutti strumenti di manifestazione di libertà di iniziativa economica.

6.4. Per la Corte, ancora, risultava documentalmente provato, ed era fatto pacifico tra le parti, che anche successivamente al trasferimento il detto ramo d’azienda avesse conservato la propria identità, atteso che era stata ceduta non solo la titolarità dei rapporti di lavoro, ma anche tutto quanto necessario e sufficiente per continuare la normale attività di impresa fino a quel momento esercitata dallo stesso. Ed infatti con la cessione del ramo d’azienda, oltre ai dipendenti, erano stati trasferiti i softwares gestionali, che essi avevano continuato ad utilizzare, continuando a svolgere le medesime mansioni.

6.5. Secondo la Corte, tali essendo le risultanze istruttorie, diveniva del tutto irrilevante la circostanza che il ramo di azienda trasferito non avesse una propria contabilità separata, giacché la stessa poteva essere tranquillamente desunta dalle risultanze contabili e dal bilancio dell’intera azienda; allo stesso modo non era risolutiva la circostanza del mantenimento del precedente profilo lavorativo, fatto giustificato dalla circostanza che era stato ceduto il ramo di azienda, mentre risultava seccamente smentita (ossia falsa) la circostanza che non fosse stata assegnata ai lavoratori ceduti alcuna mansione. Non rilevava, ancora, il fatto che il ramo ceduto non avesse nemmeno funzioni di staff.

6.6. Infine, per la Corte la legittimità della cessione era evidenziata dal fatto che entrambe le società avevano un organico largamente al di sopra del c.d. requisito dimensionale e che i dipendenti delle stesse godevano (prima che fosse di fatto parzialmente abolito) indistintamente della garanzia di un regime di stabilità reale e soprattutto dal fatto che era stato stipulato un contratto di rete di imprese tra le stesse, la cui validità non era stata oggetto di alcuna contestazione.

  1. Avverso tale decisione B.B., A.A. e C.C. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

  2. Le intimate società resistono con distinti controricorsi.

  3. A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M. ha depositato memoria in cui ha concluso chiedendo di respingere il ricorso.

  4. I ricorrenti e la ERICSSON TELECOMUNICAZIONI Spa hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1.Preliminarmente, rileva il Collegio che, a fronte della regolare notificazione del ricorso per cassazione in data 14.7.2023 anche nei confronti della EXI Spa, quest’ultima ha depositato il proprio controricorso in data 6.9.2023, e, quindi, ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all’art. 370, comma primo, c.p.c. novellato (nella specie applicabile ratione temporis, in quanto il ricorso per cassazione è stato notificato dopo l’1 gennaio 2023); termine che andava a scadere il 23.8.2023; con la conseguenza che la difesa di detta società era abilitata soltanto a partecipare alla discussione orale, cui di fatto neppure ha partecipato.

  1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c. in relazione all’art. 1406 c.c.”. Censurano la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto “la riconducibilità della fattispecie esaminata ad un trasferimento di ramo d’azienda e non ad una cessione individuale di contratti in assenza del necessario consenso ex art. 1406 c.c., così riformando in toto la sentenza di 1 grado”.

  2. Con il secondo motivo denunciano “Ex artt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2112 c.c., nonché ex art. 360, comma 1, n. 4 per omessa pronuncia”. Secondo i ricorrenti nei passaggi motivazionali riportati “è ravvisabile il sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante sulla ERICSSON TELECOMUNICAZIONI Spa che intendeva avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c.”. Inoltre, viene “in rilievo l’omessa pronuncia, per motivazione apparente in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. secondo cui la sentenza, anche per relationem, deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione””.

  3. Con il terzo motivo denunciano “ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2112 c.c.”.

  4. Il primo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente per evidente connessione, sono complessivamente infondati, con rilevanti profili d’inammissibilità.

  5. Secondo costante insegnamento di questa Corte la verifica dei presupposti fattuali che consentano l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012; Cass. n. 1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n. 24262/2013; Cass. n. 10925/2014: Cass. n. 27238/2014; Cass. n. 22688/2014; Cass. n. 25382/2017; Cass. n. 2315/2020; Cass. n. 6649/2020).

Pertanto, salvo il caso in cui si lamenti che la sentenza impugnata abbia errato nella ricognizione degli elementi legali identificativi del trasferimento del ramo di azienda e, quindi, errato nell’ascrizione di significato alla disposizione normativa astratta (caso nella specie non ricorrente), l’errore di diritto denunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. è quello “di sussunzione” (Cass. sez. un. n. 5/2001; Cass. n. 13747/2018). Altrimenti può venire in rilievo l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero, alternativamente, una motivazione che violi il c.d. “minimo costituzionale”. Nella prima prospettiva è indispensabile che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito (Cass. n. 6035/2018;

Cass. n. 8760/2019), altrimenti si invaderebbe la sfera di cognizione riservata ai giudici di merito. Infatti il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007) presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (Cass. n. 4125/2017; Cass. n. 23851/2019). Laddove si critichi, invece, la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del vizio ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. nella formulazione tempo per tempo vigente.

Resta ferma l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (Cass. sez. un. n. 34476/2019; conf. Cass. sez. un. n. 33373/2019; Cass. sez. un. n. 25950/2020).

6.1. Ebbene, le pretese violazioni o false applicazioni di legge, censurate con i due motivi ora in esame, propongono, in realtà, un diverso apprezzamento del peso da attribuire ai vari elementi di fatto che hanno dato origine alla vicenda contenziosa, collocandosi al di fuori del paradigma del vizio denunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in quanto sollecitano un nuovo apprezzamento di merito, non proponibile in sede di legittimità.

Infatti, la Corte territoriale ha, anzitutto, accertato che la cessionaria è una società di scopo appositamente costituita in data 19/12/2017 con la dichiarata finalità di affidare ad essa la gestione dello specifico settore del “Field Service Operation” prima facente capo alla relativa area aziendale con la stessa denominazione (abbreviata FSO). Ha altresì accertato che, nel dare esecuzione a tale programma imprenditoriale, a quella società era stato ceduto il ramo di azienda denominato “Service Factory E Build Italy”, dedicato alle attività di “Costruzione di Rete” e di “Esercizio di Rete” di un Operatore Telefonico.

Inoltre, come già sinteticamente riferito in narrativa, la Corte ha fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi tratti da una serie di risultanze processuali, diffusamente valutate (cfr. in particolare pagg. 9-12 della sua motivazione).

Mette conto, poi, rilevare in proposito che Cass. ord. n. 10885/2025, benché relativa allo stesso trasferimento di ramo d’azienda di cui qui si discute, non rappresenta tuttavia precedente utile in questa sede, perché la domanda delle lavoratrici era stata accolta dai giudici di merito non per l’insussistenza del requisito della preesistenza del ramo d’azienda ceduto, bensì per la diversa ragione della ritenuta illegittima – e fraudolenta – esecuzione della sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro pronunciata in conseguenza dell’annullamento del loro licenziamento illegittimo. In particolare, in quel giudizio i giudici di merito avevano ritenuto che l’adibizione delle due lavoratrici al ramo ceduto – pur autonomo e preesistente – fosse stata fraudolenta, in quanto provenivano da ramo diverso, erano state licenziate e poi reintegrate con sentenza, ma la società, invece di riassegnarle al ramo cui erano adibite al momento del licenziamento, le aveva trasferite al ramo poi ceduto, al preordinato fine di disfarsene mediante la cessione di quel ramo aziendale.

  1. A fronte dell’approfondita valutazione di cui s’è detto, i ricorrenti, segnatamente nel primo motivo, propongono una diversa lettura delle emergenze processuali, essenzialmente basata su talune parti della motivazione della sentenza di accoglimento di primo grado (v. pagg. 18-19 del ricorso); e tanto senza peraltro porre in discussione i principi di diritto in tema di trasferimento di ramo d’azienda cui la Corte d’Appello ha fatto ampio riferimento (cfr. pagg. 5-9 della sua sentenza), giudicando anzi “corretti” i “precedenti giurisprudenziali” richiamati dalla Corte (v. alla fine di pag. 22 del ricorso in esame).

  2. Quanto, poi, al vizio di omessa pronuncia che lamentano i ricorrenti nell’ambito del secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che tale doglianza è dedotta in modo pressoché indistinto rispetto alle violazioni di norme di diritto contestualmente dedotte nel medesimo motivo, il cui svolgimento è, infatti, unitario.

In ogni caso, come si desume dallo svolgimento della censura in parte qua (v. pagg. 22 e segg. del ricorso), i ricorrenti in realtà non lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c. per un’omessa pronuncia su una domanda o un’eccezione di merito, oppure su un motivo d’appello, bensì fanno valere un’anomalia motivazionale dedotta chiave di “motivazione apparente”.

Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, più volte espresso a Sezioni unite, però, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, tra le altre, Cass. sez. un. n. 22232/2016; Cass. sez. un. n. 25392/2019).

E un tale vizio di motivazione non si riscontra assolutamente nell’impugnata sentenza, nella quale ad ampia esposizione dei principi di diritto in tema di trasferimento di ramo d’azienda la Corte d’Appello ha fatto seguire altrettanto diffusa e coerente disamina circa l’applicazione di tali principi alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, indicando ogni volta in dettaglio le risultanze processuali in base alle quali ha giudicato provate sia la preesistenza che l’autonomia del ramo aziendale ceduto.

  1. Infine, la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (in tal senso, ex multis, Cass. n. 6374/2023; n. 27225/2021).

Ebbene, alcuna illegittima inversione degli oneri probatori è riscontrabile nella decisione gravata: invero, a fronte della deduzione, da parte dei ricorrenti, dell’inesistenza di autonoma capacità funzionale del ramo ceduto, della sua non preesistenza alla cessione e della non appartenenza dei ricorrenti ad esso (ossia, i “fatti negativi” cui i ricorrenti ora si riferiscono a pag. 27 del ricorso), la Corte d’Appello ha semplicemente considerato dimostrati in positivo tutti tali aspetti in base alle fonti di prova esaminate.

In particolare, quanto alla posizione dei tre lavoratori attuali ricorrenti, ha ritenuto provato quanto in dettaglio specificato al punto I. a pag. 10 della sentenza, ponendo in luce che gli allora “appellati sono quindi rimasti dove erano” prima della cessione.

  1. Il terzo motivo è interamente inammissibile.

  2. Secondo questa Corte, infatti, l’omesso esame di un fatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (così, tra le altre, Cass.,22.5.2020, n. 9483).

  3. Orbene, come chiaramente risulta dall’esteso svolgimento della censura ora in esame (v. pagg. 31-43 del ricorso), essa, non solo si fonda su una moltitudine di argomentazioni e deduzioni difensive degli stessi ricorrenti, oltre che di altrettanto molteplici elementi istruttori e fatti, ma in realtà, in apparente chiave di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti”, propone inammissibilmente una completa rivisitazione dell’intera vicenda oggetto di causa (v. i precedenti delle Sezioni unite richiamati alla fine del par. 5. di questa motivazione).

  4. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento, in favore della controricorrente ERICSSON TELECOMUNICAZIONI Spa, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla va disposto quanto alle spese rispetto alla controricorrente EXI, che, secondo quanto anticipato, ha depositato tardivamente il proprio controricorso e poi non ha utilmente svolto altre difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della ERICSSON TELECOMUNICAZIONI Spa delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Cessione di ramo d’azienda
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