La decisione del lavoratore, illegittimamente licenziato, di optare per l’indennità sostitutiva, in luogo della reintegrazione, costituisce una scelta volontaria, non imputabile all’imprenditore e, in quanto tale, non dà diritto alla NASpI. Nota a Cass. 3 settembre 2026, n. 24981 Sonia

