La decisione del lavoratore, illegittimamente licenziato, di optare per l’indennità sostitutiva, in luogo della reintegrazione, costituisce una scelta volontaria, non imputabile all’imprenditore e, in quanto tale, non dà diritto alla NASpI.

Nota a Cass. 3 settembre 2026, n. 24981

Sonia Gioia

In materia previdenziale, il lavoratore che, a seguito della declaratoria giudiziale di nullità del licenziamento, eserciti l’opzione per l’indennità sostituiva della reintegrazione, prevista dall’art. 18, co. 3, L. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), come mod. dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero), non ha diritto a percepire la NASpI per il periodo successivo all’opzione, poiché la risoluzione del rapporto di lavoro deriva da una sua manifestazione di volontà e ha “l’effetto di porre lo stesso in una condizione di disoccupazione che non può definirsi involontaria” e che non è assimilabile a quella del lavoratore licenziato, mentre non è tenuto alla restituzione delle somme percepite nell’intervallo temporale intercorrente tra la data del recesso e quella di esercizio dell’opzione, dal momento che il diritto alla misura previdenziale viene meno solo con il ripristino, di fatto, del sinallagma contrattuale e del relativo trattamento economico.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione 3 settembre 2026, n. 24981 (difforme da App. Torino n. 218/2020), chiamata a pronunciarsi su una questione concernente la legittimità della richiesta avanzata dall’INPS nei confronti di due lavoratori, licenziati nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, volta ad ottenere la restituzione dell’indennità di disoccupazione – percepita nel periodo compreso tra la data del provvedimento espulsivo e la pronuncia giudiziale di nullità del recesso, contenente l’ordine di reintegra sul luogo di impiego, rimasta di fatto ineseguita – e la sospensione dell’erogazione della prestazione previdenziale a decorrere dalla data di esercizio dell’opzione per l’indennità sostituiva della reintegrazione.

All’esito del giudizio di merito, la Corte d’Appello aveva dichiarato legittima la pretesa dell’ente previdenziale, sostenendo che la declaratoria giudiziale di illegittimità del licenziamento e di condanna della società datrice alla reintegra sul luogo di lavoro ripristina con efficacia ex tunc il rapporto di impiego e comporta de iure il venir meno delle condizioni che giustificano il riconoscimento del diritto all’indennità di NASpI (vale a dire, lo stato di disoccupazione e la privazione di una fonte di reddito per il periodo di inattività) e che l’esercizio dell’opzione ex art. 18, co. 3 cit. costituisce una manifestazione di volontà del lavoratore idonea ad estinguere il rapporto di impiego e a determinare uno stato di disoccupazione non involontaria, con conseguente diritto dell’INPS di sospendere ai due lavoratori l’erogazione del trattamento previdenziale e di ripetere loro quanto corrisposto a tale titolo.

Al riguardo, la Cassazione ha stabilito che l’ordine giudiziale di reintegrazione sul luogo di impiego non è di per sé  sufficiente a determinare il venir meno dello stato di disoccupazione – che va inteso nella sua accezione fattuale, ricollegato esclusivamente allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione lavorativa e di ricevere la correlata remunerazione –  allorché rimanga in concreto ineseguito, dal momento che, pur a fronte della ricostituzione de iure del rapporto di impiego, il prestatore continua a non percepire la retribuzione e a trovarsi in una situazione di bisogno economico.

La valutazione della sussistenza del diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione deve, infatti, fondarsi sulla situazione de facto determinata dalla decisione giudiziale di reintegrazione e dalla sua effettiva ottemperanza, non potendo la sola considerazione della situazione de iure assicurare il concreto ripristino funzionale del rapporto di lavoro, ben potendo, l’imprenditore, lasciare insoddisfatto l’ordine giudiziale (in q. senso, v. Cass. n. 848/2024; Cass. n. 22850/2022; Cass. n. 24950/2021; in senso opposto, Cass. n. 11994/2024; Cass. n. 854/2024; Cass. n. 384/2024).

Tale interpretazione trova fondamento nell’art. 38, co. 2, Cost. che, nell’assicurare adeguati mezzi di sostentamento ai lavoratori che si trovino in situazioni di oggettivo bisogno economico, dà rilievo alla disoccupazione involontaria “quale situazione di fatto”, priva di ulteriori aggettivazioni e soltanto caratterizzata dallo stato di bisogno cui porre rimedio, con la conseguenza che anche le tutele da apprestare non potranno che essere dirette a compensare l’assenza di retribuzione e a garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore, a prescindere da qualunque considerazione in ordine alla legittimità del contratto e/o dell’atto che ha determinato lo stato di disoccupazione involontaria (art. 4 Cost.; art. 7, co. 1, L. 23 luglio 1991, n. 223; artt. 1 e 3, D. LGS. 4 marzo 2015, n. 22) (v. Cass. S.U. n. 23876/2025 e 23476/2025, annotate in q. sito da S. GIOIA; Cass. n. 28295/20219, annotata in q. sito da A. TAGLIAMONTE).

Il diritto alla prestazione previdenziale, pertanto, deve essere riconosciuto anche a fronte di una sentenza di reintegrazione, quando tale pronuncia rimanga in concreto inseguita e permanga lo stato di bisogno economico del lavoratore, indipendentemente  dalla mera ricostituzione de iure del contratto di lavoro o dall’eventuale inerzia del prestatore nel portare ad esecuzione la sentenza favorevole, difettando un’esplicita previsione di legge che escluda, in tale ipotesi, la ricorrenza dell’evento protetto (Cass. n. 28295/2019 cit.).

Per quanto concerne l’esercizio dell’opzione, l’art. 18, co. 3, Stat. Lav. stabilisce che, fermo restando il diritto al risarcimento del danno per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità ai sensi dell’art. 18, co. 2, Stat. Lav., al dipendente è data “la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel luogo di impiego, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale”.

Il diritto riconosciuto al lavoratore di optare per l’indennità sostitutiva, in luogo della reintegrazione, costituisce un “atto negoziale autonomo nell’esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento” che ha effetti estintivi del rapporto di lavoro ed è idoneo a determinare uno stato di disoccupazione che non può definirsi involontario, con conseguente perdita del diritto a percepire la NASpI (Cass. n. 5759/2019, con nota in q. sito di P. PIZZUTI).

L’estinzione del rapporto di lavoro, in tal caso, discende da una manifestazione di volontà del dipendente ed ha l’effetto di porre lo stesso in una condizione di disoccupazione che non può qualificarsi come involontaria e “che non può essere assimilata né alla condizione del lavoratore licenziato né a quella del lavoratore che abbia presentato le dimissioni per giusta causa”, con la precisazione che a tale fattispecie non può neppure essere estesa analogicamente la disciplina che riconosce il trattamento previdenziale in caso di risoluzione consensuale avvenuta nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604 (come mod. dall’art. 1, L. n. 92 cit.), trattandosi di una “norma eccezionale” e “di stretta interpretazione”.

Sicché, deve ritenersi che, a decorrere dalla data di esercizio dell’opzione ex art. 18, co. 3 Stat. Lav., il lavoratore non ha più diritto a percepire l’indennità di NASpI, perché non versa in uno stato di disoccupazione involontaria, indipendentemente dai motivi che lo abbiano indotto a scegliere le 15 mensilità di retribuzione e la risoluzione del rapporto in luogo della sua ricostituzione e reintegrazione, mentre non è tenuto alla restituzione delle somme percepite dal giorno del licenziamento a quello della pronuncia giudiziale di illegittimità del provvedimento espulsivo e di reintegra sul luogo di impiego, ove questo sia rimasta di fatto ineseguita.

In attuazione di tali principi, la Corte ha cassato la pronuncia di merito, con rinvio ad altro giudice, in diversa composizione, per aver erroneamente ritenuto che il mero ripristino de iure del rapporto di lavoro, per effetto della pronuncia giurisdizionale di nullità del licenziamento, fosse di per sé sufficiente a far venire meno lo stato di disoccupazione e, di conseguenza, il diritto alla NASpI.

CORTE DI CASSAZIONE 3 settembre 2026, n. 24981

FATTI DI CAUSA

1.Si discute della fondatezza della pretesa dell’INPS di ottenere in restituzione l’indennità N.A.S.p.I erogata ai ricorrenti per il periodo 8 dicembre 2016-30 aprile 2018 e della sospensione dell’erogazione dell’indennità a far data da maggio 2018.

  1. Gli attuali ricorrenti, licenziati nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, con lettera del 10.11.2016, impugnavano il licenziamento davanti al Tribunale di Milano che lo annullava ordinando la reintegrazione e condannava il datore di lavoro, la ITINERA Spa, a corrispondere l’indennità risarcitoria ex art. 18, quarto comma, L. n. 300/1970; entrambi i lavoratori esercitavano il diritto di opzione e chiedevano, pertanto, l’indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18, terzo comma, cit.; l’INPS aveva contestato loro l’indebita percezione della NASpI nel periodo 8.12.2016 – 30.4.2018 ed aveva chiesto la restituzione di quanto percepito a tale titolo nel predetto periodo (euro 17.281,90 al Sig. La.Gi. ed Euro 16.785,40 al Sig. Fu.Gi.); inoltre, dal maggio 2018, l’INPS aveva sospeso l’erogazione della NASpI nei confronti di entrambi.

  2. I lavoratori, affermando che il D.Lgs. n. 22/2015 includerebbe, fra le ipotesi di decadenza dalla NASpI, soltanto la perdita dello stato di disoccupazione, e assumendo l’insussistenza, nel caso di specie, della detta condizione in quanto, per effetto dell’esercizio del diritto di opzione, i loro rapporti di lavoro si sarebbero estinti, hanno chiesto l’accertamento del loro diritto a percepire la NASpl dal dicembre 2016 o, in subordine, dal 16.5.2017, in ogni caso con durata biennale a partire dall’inizio della sua erogazione e, conseguentemente, la condanna dell’NPS a pagare loro tutte le indennità maturate, e non corrisposte, dal maggio 2018 sino al termine biennale prescritto per legge.

  3. Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: ove il licenziamento sia stato dichiarato legittimo e, conseguentemente, sia stato ripristinato il rapporto di lavoro per effetto della reintegrazione, la NASpI e tutte le altre indennità previdenziali erogate sul presupposto della sussistenza in capo all’assicurato dello stato di disoccupazione debbono essere restituite all’istituto previdenziale, essendone venuto meno il presupposto (cfr. Cass. n. 6265/2000); l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 18, terzo comma, St. Lav. è una dichiarazione negoziale di volontà del lavoratore che produce l’effetto di risolvere il rapporto di lavoro e di determinare una condizione di disoccupazione che non si può definire involontaria, con conseguente diritto dell’INPS di sospendere l’erogazione della NASpI ai due ricorrenti e di ripetere quanto loro corrisposto a tale titolo.

  4. La sentenza è stata gravata dai lavoratori deducendo che l’esercizio dell’opzione per le quindici mensilità non è frutto di una libera scelta ma è assimilabile alle dimissioni per giusta causa; che l’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015 prevede che l’indennità di disoccupazione venga erogata anche nel caso di risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966 (come modificato dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012); che la tesi difensiva trovava conferma in Cass. n. 28295/2019, secondo cui non può ritenersi idonea ad escludere l’indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto di lavoro, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l’effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione; in via subordinata, hanno chiesto il riconoscimento del loro diritto a percepire la NASpI almeno dalla data di esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.

  5. La Corte di merito ha rigettato il gravame sulla scorta dei seguenti snodi argomentativi: per il periodo intercorrente dalla data del licenziamento alla data di esercizio dell’opzione ex art. 18, terzo comma, St. Lav. – periodo in relazione al quale il rapporto di lavoro era stato ripristinato ex tunc dalla sentenza di annullamento del licenziamento, con condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, quarto comma, St. Lav. commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all’esercizio dell’opzione – non sussiste lo Stato di disoccupazione e viene meno il presupposto della NASpI, che deve necessariamente essere restituita all’INPS (all’uopo richiamando Cass. nn.6265/2000 e 8150/2018).

  6. La domanda subordinata dei lavoratori, con riferimento al periodo successivo all’esercizio dell’opzione, veniva ritenuta infondata alla stregua degli argomenti già svolti da altra decisione della medesima Corte di merito (sentenza n.450/2019), puntellati dalla natura negoziale della dichiarazione di volontà espressa dal lavoratore per l’indennità sostitutiva ai sensi dell’art. 18, quinto comma (ora terzo comma, legge n. 300/1970), dichiarazione di volontà, di per sé irreversibile, idonea a determinare la cessazione del rapporto (Cass. n. 3775/2009), con l’ effetto di risolvere il rapporto di lavoro, in forza di una facoltà di scelta che il legislatore rimette al lavoratore, con conseguenze predeterminate dalla legge, restando irrilevanti i motivi che inducono il lavoratore a scegliere le quindici mensilità di retribuzione e la risoluzione del rapporto in luogo della sua ricostituzione e della reintegrazione nel posto di lavoro; la risoluzione del rapporto di lavoro discende, in tal caso, da una manifestazione di volontà del lavoratore e ha l’effetto di porre lo stesso in una condizione di disoccupazione che non si può definire involontaria, che non può essere assimilata né alla condizione del lavoratore licenziato né a quella de lavoratore che abbia presentato le dimissioni per giusta causa, con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso; per avere esercitato l’opzione ex art. 18, 3 comma, St. Lav., il lavoratore non ha più diritto a percepire un trattamento di disoccupazione, perché non sì trova in stato di disoccupazione involontaria; non vale invocare, in contrario, l’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015, norma eccezionale, di stretta interpretazione, che non può essere estesa ad una fattispecie, come quella in esame, completamente diversa dalla risoluzione consensuale del rapporto nell’ambito della procedura di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966; neanche risulta utile il richiamo a Cass. n. 28295/2019 riferita a fattispecie in cui lo stato di disoccupazione era stato determinato dalla scadenza di un contratto a termine, cioè da un evento non derivante dall’iniziativa del lavoratore, diversamente dal caso in esame, nel quale la condizione di disoccupazione è stata determinata dalla dichiarazione di volontà dei lavoratori, che hanno optato per l’indennità ex art. 18, terzo comma, St. Lav., in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro.

  7. Avverso tale sentenza ricorrono Fu.Gi. e La.Gi., con ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a tre motivi, avverso il quale resiste l’INPS con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

  8. All’esito dell’infruttuosa trattazione camerale, il ricorso è stato avviato alla pubblica udienza.

  9. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti si dolgono di violazione di legge (artt. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, D.Lgs. n. 22/2015) per non avere la Corte di merito equiparato lo stato di disoccupazione volontaria, in cui viene a trovarsi il lavoratore a seguito della propria scelta di risolvere il rapporto di lavoro in luogo della sua ricostituzione e della reintegrazione nel posto di lavoro, allo stato di disoccupazione involontaria quale presupposto per il sorgere del diritto alla NASpI così come richiesto dall’art. 1 D.Lgs. n. 22 cit.

  2. Con il terzo mezzo, deducendo violazione dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 22 del 2015 e 14 disp prel. c.c., si dolgono della mancata automatica estensione, per analogia alla specie, della norma prevista espressamente nell’ambito della procedura di conciliazione ex art. 7 L. n. 604 del 1966 come modificato dall’art. 1, co. 40, legge n. 92 del 2012.

  3. Evidenziano i ricorrenti nell’illustrare i mezzi d’impugnazione, il carattere decisivo, per l’accoglimento del ricorso per cassazione, di quanto affermato dalle pronunce di questa Corte, nn. 28295/2019 e 17793/2020 a cui hanno fatto seguito le successive conformi nn. 24950/2021 e 30553/2022.

  4. Assumono che il contrario orientamento emergente dalle pronunce nn. 384/2024 e 854/2024, rese in materia di indennità di mobilità, sia fondato su presupposti erronei e su un ragionamento essenzialmente tautologico e, in ogni caso, a fronte e in conseguenza del contrasto, da un lato, tra Cass. nn. 384/2024 e 854/2024 e, dall’altro, Cass. nn. 28295/2019 e 17793/2020, nonché Cass. nn. 24950/2021, 30553/2022 e 22850/2022, l’ordinanza interlocutoria n. 22985/2024 ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, mutuando i passaggi argomentativi della detta ordinanza a sostegno dell’esigenza di dirimere il contrasto, definito come latente, e della ratio definitoria dello stato di involontaria disoccupazione nel tempo, decorrente tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerti l’illegittimità quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata l’indennità che, come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, ha natura previdenziale e svolge la funzione di fornire, nel periodo di involontaria disoccupazione, ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell’art. 38 secondo comma della Costituzione.

  5. La memoria illustrativa, depositata in prossimità della trattazione camerale e della pubblica udienza, rammenta l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte, sentenze nn. 23476/2025 e 23876/2025, alla cui stregua il diritto alla misura previdenziale viene meno soltanto con il ripristino, di fatto, del sinallagma, ad ogni effetto, anche economico, e non con il mero ripristino de iure operato con la pronuncia giurisdizionale contenente l’ordine di reintegrazione, rimarcando come non dubitabile che il ripristino di fatto non vi sia stato, nella specie.

  6. Nella cornice del ridetto intervento nomofilattico i ricorrenti ripongono anche il secondo profilo del thema decidendum, ossia l’intervenuto esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva, richiamando la valorizzazione anche dell’ apporto della volontà del lavoratore a far sì che il ripristino di fatto non vi fosse, inidoneo a determinare il venir meno del diritto all’indennità previdenziale, proprio in considerazione della continuità data dalle Sezioni Unite alla giurisprudenza in tema di riconoscimento dell’indennità in ipotesi di mancata impugnazione, da parte del lavoratore, di un licenziamento pur palesemente illegittimo, di transazione intervenuta prima del giudizio, di transazione intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio, di inerzia del lavoratore, anche con colpa, nel dare corso all’esecuzione della pronuncia contenente l’ordine di reintegrazione.

  7. La fattispecie di cui al presente giudizio, assumono i ricorrenti, deve necessariamente essere considerata alla stregua delle fattispecie appena menzionate.

  8. Il ricorso è da accogliere nei termini che seguono, esaminati congiuntamente i motivi di censura per la loro logica connessione.

  9. Sul primo nodo posto dal ricorso all’esame, vale a dire la sussistenza dell’ordine giudiziale di reintegrazione con condanna all’indennità risarcitoria normativamente prevista, ogni dubbio ermeneutico risulta ormai dissipato dall’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, sentenze nn. 23476/2025 e 23876/2025, qui richiamato integralmente il relativo impianto argomentativo, che hanno ritenuto cedevole il diritto al trattamento previdenziale soltanto con il ripristino di fatto del sinallagma, ad ogni effetto, anche economico, non rilevando il mero ripristino de jure per effetto della pronuncia giurisdizionale contenente l’ordine di reintegrazione dei lavoratori rivolto al datore di lavoro e, altresì, la condanna del datore al pagamento dell’indennità ex art. 18, quarto comma Statuto dei Lavoratori nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012.

  10. Diventa dirimente, pertanto, all’applicazione del principio appena esposto, l’accertamento che il ripristino di fatto non vi sia stato.

  11. Quanto al periodo temporale successivo all’esercizio dell’opzione, si ricordano di seguito i passaggi salienti delle due pronunce nomofilattiche.

  12. Cass Sez. U. n. 23476/2025 afferma: “Quanto poi al comportamento richiesto al lavoratore in circostanze quali quelle in esame, (questione posta nell’ordinanza interlocutoria), deve richiamarsi, condividendola, la statuizione sul punto assunta da Cass. n. 28295/2019 secondo cui “neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell’indennità in discussione un’eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole. Difetta allo scopo un’esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell’evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all’art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d’una prestazione assistenziale prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l’imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l’esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali.”.

  13. Cass. Sez. U. n. 23876/2025 afferma: “67. Già Cass. n. 5850 del 1998 – resa con riferimento al trattamento speciale di disoccupazione di cui all’art. 8, legge 5 novembre 1968, n. 1115 – aveva affermato che l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall’atto di recesso, determina lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione, in sede giudiziale, della legittimità del licenziamento. 68. Secondo le norme che la disciplinano, la prestazione di disoccupazione è erogata al lavoratore che versa in stato di “disoccupazione involontaria”, in presenza di tutti gli altri presupposti, assicurativi e contributivi, previsti dalla legge, e dei quali si è dato atto infra, in ragione di una situazione di fatto – la mancanza di lavoro e di retribuzione, involontaria – cui si connette, per presunzione di legge, una immediata situazione di bisogno che la prestazione vale a tutelare; e questo a prescindere da qualunque considerazione in ordine alla legittimità del contratto e/o dell’atto che ha determinato la collocazione in mobilità o lo stato di disoccupazione involontaria (v. art. 7, comma 1, legge n. 223 del 1991 e artt. 1 e 3, commi 1, alinea, e 2, D.Lgs. n. 22 del 2015). 69. I diversi piani entro i quali operano la tutela previdenziale e la tutela lavoristica sono già stati evidenziati da Cass. n. 28295 del 2019 cit. che, in riferimento all’impugnazione giudiziale del licenziamento, ha ritenuto la relativa azione costituire un diritto, e non un obbligo del lavoratore, sicché l’intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi al momento dell’atto risolutivo perché, diversamente opinando, si finirebbe per negare la protezione previdenziale al lavoratore che, per qualsivoglia motivo, omettesse d’impugnare un licenziamento pur manifestamente illegittimo. Dall’autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore assicurato e INPS, nel cui alveo si colloca l’erogazione della prestazione previdenziale, esula ogni eventuale valutazione circa la fondatezza dell’azione coltivata dall’assicurato – d’impugnazione del licenziamento o di nullità del termine di durata del contratto di lavoro – che, ab origine, non esercita alcuna incidenza sul diritto alla prestazione. Ciò che fonda e giustifica l’erogazione della prestazione previdenziale è esclusivamente la condizione di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finché questa perdura; l’ordinamento prevede decadenza e/o sospensione e/o riduzione del trattamento quando tale situazione cessi o si attenui perché il lavoratore si è rioccupato (cfr. artt. 9, 10 e 11 D.Lgs. n. 22 cit.).”.

  14. Richiamati gli snodi argomentativi degli interventi coevi delle recenti decisioni delle Sezioni Unite, vale ricordare i principi acquisiti, di questa Corte, in tema di diritto di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.

  15. Per tutte, vale richiamare Cass. n. 5759 del 2019 che, sulla scia delle precedenti elaborazioni di questa Corte, ha ricondotto l’espressione della volontà del lavoratore di avvalersi del diritto riconosciuto dall’art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 (nel testo novellato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, e antecedentemente alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92) e, dunque, di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità sostitutiva, nell’alveo dell’atto negoziale autonomo nell’esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, attribuendo carattere irreversibile alla scelta del lavoratore, in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, di rinunciare all’indennità sostitutiva e riprendere il lavoro, con l’effetto di consumare, in via definitiva, il diritto di opzione (in continuità con Cass. n. 4874 del 2015, principio affermato per escludere gli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.).

  16. Del pari, nello snodarsi degli argomenti interpretativi, Cass. n. 5759 cit. ha ricordato gli effetti estintivi del rapporto di lavoro connessi all’esercizio dell’opzione (dando così continuità ai principi affermati da Cass. Sez. U. n. 18353 del 2014) e, volgendo lo sguardo alla cornice temporale assegnata per l’esercizio dell’opzione, ha ritenuto esulare, dall’esercizio del diritto, una restrizione temporale con la ricaduta, quanto al termine iniziale, di non soggiacere necessariamente all’emissione dell’ordine di reintegrazione del giudice (Cass. n. 12366 del 1997), ben potendo essere esercitato anche a prescindere da tale ordine (Cass. nn. 25210 del 2006 e 12100 del 2008).

  17. I suddetti principi, espressione di consolidata giurisprudenza, sono stati tenuti fermi anche all’esito della formulazione dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, con disposizione che rinnova il medesimo tenore del precedente quinto comma, salvo precisare espressamente che la richiesta dell’indennità sostitutiva della reintegrazione determina la risoluzione del rapporto di lavoro.

  18. Dunque, al cuore della soluzione ermeneutica va posta la facoltà di scelta che il legislatore ha rimesso esclusivamente al lavoratore, annettendovi conseguenze normativamente predeterminate, restando irrilevanti, sul piano soggettivo, i motivi che possano indurre il lavoratore a scegliere l’indennità sostitutiva e la risoluzione del rapporto in luogo della sua ricostituzione e della reintegrazione nel posto di lavoro.

  19. La risoluzione del rapporto di lavoro discende, in tali ipotesi, da una manifestazione di volontà del lavoratore e ha l’effetto di porre lo stesso in una condizione di disoccupazione che non può definirsi involontaria e non è assimilabile alla condizione del lavoratore licenziato.

  20. Per avere esercitato l’opzione ex art. 18, terzo comma, St. Lav., il lavoratore non ha più diritto a percepire un trattamento di disoccupazione, perché non versa in uno stato di disoccupazione involontaria.

  21. Neanche vale invocare, in contrario, l’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015, norma eccezionale, di stretta interpretazione, che non può essere estesa ad una fattispecie, come quella in esame, completamente diversa dalla risoluzione consensuale del rapporto nell’ambito della procedura di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966.

  22. Dunque, in definitiva, è l’espressione stessa di volontà del lavoratore ad ingenerare la condizione di disoccupazione e tanto esclude che detta condizione, per effetto dell’opzione per l’indennità ex art. 18, terzo comma, St. Lav., in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro, possa ritenersi involontaria e oggetto delle tutele apprestate dall’ordinamento per la condizione di disoccupazione involontaria.

  23. In conclusione, accolto il ricorso nei sensi di cui in motivazione, la sentenza va cassata e, per essere necessario nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto, la causa va rinviata alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione, alla quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Licenziamento illegittimo: opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra e diritto alla NASpI
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