Il superminimo individuale è, di regola, assorbibile nei successivi aumenti retributivi previsti dal contratto collettivo; tuttavia, il mantenimento invariato del superminimo stesso, nonostante ripetuti aumenti dei minimi contrattuali, può costituire indice della volontà di renderlo non assorbibile. Tale volontà va accertata (ai sensi dell’art. 1362 c.c.) senza fermarsi al dato letterale del contratto. Occorre infatti ricostruire la comune intenzione delle parti considerando anche elementi extratestuali e, in particolare, il loro comportamento complessivo precedente e successivo alla conclusione del contratto.
Nota a Cass. 5 agosto 2026, n. 24475
Marco Mocella
“Il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell’assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore”.
Così, la Corte di Cassazione 5 agosto 2026, n. 24475 in relazione al ricorso di un lavoratore che aveva ricevuto un superminimo individuale (vale a dire una somma aggiuntiva rispetto ai minimi retributivi previsti dal contratto collettivo). Tale superminimo era rimasto invariato malgrado vari aumenti dei minimi contrattuali previsti dai rinnovi del CCNL.
La società aveva poi ridotto l’importo del superminimo in questione assorbendolo nei successivi aumenti contrattuali.
La Corte d’Appello di Napoli (n. 4788/2022) aveva accolto il ricorso del lavoratore, ritenendo il superminimo non assorbibile sul presupposto che, dal momento che lo stesso era rimasto invariato nonostante numerosi aumenti contrattuali, ciò costituiva un comportamento concludente, dal quale poteva ricavarsi la volontà delle parti di escluderne l’assorbimento.
In linea con tale decisione, la Cassazione ha ribadito l’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui, a norma dell’art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, seppur importante, non è decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, poiché “il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole”. L’interpretazione del contratto è infatti un “percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (fra tante, v. Cass. n. 32786/2022; Cass. n. 9380/2016; e Cass. n. 25840/2014). In altre parole, oltre all’elemento letterale, il richiamo codicistico alla comune intenzione delle parti impone di “estendere l’indagine agli altri criteri, logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, fra i quali deve tenersi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (Cass. n. 13192/2025; Cass. n. 13595/2020; Cass. n. 16181/2017).
Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dalla circostanza che lo stesso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 10779/2020, in q. sito con nota di M.N.BETTINI; Cass. n. 14689/2012; Cass. n. 1899/1994).
Corte di Cassazione 5 agosto 2026, n. 24475
FATTI DI CAUSA
1.La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento parziale del ricorso proposto da Mo.Vi. nei confronti di TELECOM ITALIA Spa, ha dichiarato non assorbibile il superminimo riconosciuto al lavoratore nella misura in godimento a gennaio 2018 e condannato la società al pagamento delle somme illegittimamente detratte a detto titolo a partire dal febbraio 2018; ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite per “i numerosi contrasti giurisprudenziali di merito nella materia”.
- La Corte, in estrema sintesi, ha argomentato che “la circostanza assolutamente pacifica tra le parti che il superminimo attribuito dalla datrice di lavoro fosse rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti, nel corso del rapporto di lavoro, in occasione dei molteplici rinnovi contrattuali succedutisi consente di ritenere ricostruibile la volontà negoziale nel senso dell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo”, quale comportamento concludente, così come ritenuto da precedenti decisioni di merito testualmente richiamate.
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Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società con un unico motivo; ha resistito con controricorso l’intimato, formulando ricorso incidentale affidato ad un motivo. A tale impugnazione incidentale ha resistito la società depositando controricorso.
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Avviata la causa alla trattazione camerale, all’esito dell’adunanza del 9 gennaio 2026, il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo affinché venisse disposta la trattazione in pubblica udienza.
In relazione all’odierna udienza l’Ufficio del Pubblico Ministero ha ribadito, con memoria, le conclusioni di rigetto del ricorso principale.
Entrambe le parti hanno comunicato ulteriori memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il motivo di ricorso principale della società si denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, comma 2, c.c., nonché dei principi giurisprudenziali che regolano l’istituto del superminimo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”.
Viene diffusamente censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ricostruito la volontà negoziale della società nel senso dell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo.
- Il motivo di ricorso è infondato alla luce delle considerazioni già espresse da questa Corte e dalle quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi (v. Cass. n. 13192/2025, che si è pronunciata in analoga controversia ed alla quale si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.c.).
Nel precedente richiamato viene evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte affermato che, a norma dell’art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un’espressione prima facie chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo (anche successivo) delle parti. Ne consegue che l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (ex pluribus Cass. n. 32786/2022; Cass. n. 9380/2016; Cass. n. 25840/2014).
Cass. n. 13192/2025 rimarca, dunque, che nell’interpretazione del contratto il carattere prioritario dell’elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto: il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine agli altri criteri, logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, fra i quali deve tenersi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. n. 13595/2020; Cass. n. 16181/2017).
Ne consegue che la Corte territoriale ben poteva attribuire valenza al comportamento anche successivo delle parti del contratto da interpretare, al fine di ricostruire l’originaria volontà negoziale nel senso dell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo concesso.
D’altronde, come già ritenuto nelle pronunzie sopra ricordate, l’art. 1362 c.c. assegna all’interprete di ricercare la “comune intenzione delle parti” e non la lettera della clausola, che costituisce solo uno degli elementi che, unitamente ad altri – e segnatamente al comportamento anche successivo dei contraenti – permette di accertare e ricostruire la “comune intenzione delle parti”, ossia l’in idem placitum consensus.
Inoltre, questa Corte ha avuto modo di confermare decisioni di merito che avevano desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 10779/2020; Cass. n. 14689/2012; Cass. n. 1899/1994).
Va, infine, ribadito che il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell’assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore.
Tuttavia, l’indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell’assorbimento sono riservate al giudice del merito (in termini, Cass. n. 11773/2025, con la giurisprudenza ivi richiamata; conf. Cass. n. 29741/2025; Cass. n. 18756/2026).
Invero, l’accertamento della volontà negli atti di autonomia privata si sostanzia in un accertamento di fatto (di recente, Cass. n. 32946/2025; in precedenza, tra molte, Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato appunto al giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006; più di recente, conf. Cass. n. 22318/2023; Cass. n. 32946 del 2025), che non può essere scalfito da doglianze che, nella specie, si limitano a lamentare la violazione di canoni ermeneutici, proponendo interpretazioni alternative che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9839/2021).
- Con il motivo di ricorso incidentale il lavoratore denuncia: “violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.”; ci si duole che la Corte territoriale abbia integralmente compensato le spese al di fuori dei limiti consentiti dalle disposizioni richiamate, con una motivazione di mero stile.
La doglianza non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis, come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta -oltre che nel caso della soccombenza reciproca- soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 3977/2020)
Tuttavia, il sindacato di legittimità non può giungere sino a misurare “gravità” ed “eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (così Cass. n. 15495/2022).
Nella specie, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni che l’hanno indotta alla compensazione, avuto riguardo “ai numerosi contrasti giurisprudenziali di merito nella materia”, e il Collegio reputa che la statuizione non risulti efficacemente contrastata col motivo in esame, né dal punto di vista di una contestazione delle circostanze poste a fondamento, né mediante la denuncia di una imprecisata anomalia motivazionale.
- In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione della reciproca soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

