Il superminimo individuale è, di regola, assorbibile nei successivi aumenti retributivi previsti dal contratto collettivo; tuttavia, il mantenimento invariato del superminimo stesso, nonostante ripetuti aumenti dei minimi contrattuali, può costituire indice della volontà di renderlo non assorbibile. Tale volontà va
Superminimo, assorbibilità e uso aziendale
Il cd. superminimo (ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari) è normalmente assorbibile. Tuttavia, se ne può prevedere la non assorbibilità mediante un uso aziendale ossia nell’ipotesi in cui si riscontri una reiterazione spontanea, costante e generalizzata di un comportamento
Superminimi individuali e assorbibilità
Il superminimo è soggetto al principio generale dell’assorbimento in caso di attribuzione della qualifica superiore o per rinnovi del CCNL, a meno che le parti abbiano diversamente convenuto o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto. Nota a Cass. (ord.) 9
Superminimo collettivo e nuove prove in appello
L’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, di regola, è soggetta al principio generale dell’assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva fatto salvo “il diverso accordo delle parti”. Ammissibile il deposito di documenti non prodotti in primo grado, ma indispensabili per
Uso aziendale e assorbimento del superminimo
La naturale assorbibilità del superminimo può venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale. Il datore può revocare unilateralmente gli usi aziendali se ci sono mutamenti sostanziali delle circostanze originarie
Promozione del lavoratore e mantenimento del superminimo
La clausola di non assorbimento del superminimo, contenuta nell’accordo individuale, è valida ed efficace. Nota a Cass. (ord.) 5 maggio 2025, n. 11771 Fabrizio Girolami
Superminimo e assorbibilità
Viola i criteri ermeneutici relativi agli artt. 1362, 1365, 1367 e 1371 c.c. affermare la non assorbibilità del superminimo nella maggiore retribuzione minima dovuta a seguito dell’assegnazione del superiore livello laddove le parti, in sede di assunzione, abbiano espressamente convenuto
Assorbibilità del superminimo
Salvo diverso accordo delle parti o previsione del contratto collettivo, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore ad una qualifica superiore il c.d. superminimo è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore; mentre quello legato a meriti

