Il licenziamento della dipendente di un’associazione cattolica motivato dall’abbandono della Chiesa cattolica è discriminatorio.
Nota a CGUE (Grande Sezione) 17 marzo 2026, causa C-258/24
Daria Pietrocarlo
Il giudice nazionale (in un giudizio promosso in Germania) ha sollevato davanti alla Corte di Giustizia la questione incidentale dell’eventuale contrasto del diritto nazionale con quello dell’Unione relativo alla parità di trattamento nell’accesso e nelle condizioni di lavoro in relazione all’impugnazione del licenziamento intimato alla dipendente di un’associazione cattolica (svolgente attività di consulenza in materia di gravidanza), motivato dall’abbandono della Chiesa cattolica operato dalla stessa nel corso del rapporto di lavoro.
La Corte (Grande Sez. 17 marzo 2026, in causa n. C-258/24) ha affermato il carattere di discriminazione diretta del recesso da parte dell’associazione religiosa in questione, a meno che non sia dimostrato e verificabile in concreto che, “in ragione della natura delle attività professionali del dipendente e del contesto in cui esse vengono svolte, il requisito religioso costituisce per l’associazione, elemento essenziale, legittimo e giustificato”.
Nello specifico, i giudici hanno affermato che l’art. 4, paragr. 1 e 2, Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce degli artt. 10, paragr. 1, e 21, paragr. 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, “osta a una normativa nazionale ai sensi della quale un’organizzazione privata la cui etica sia fondata su una religione può esigere da un dipendente appartenente a una determinata chiesa che pratica tale religione di non abbandonare tale chiesa nel corso del rapporto di lavoro, a pena di licenziamento, o di tornare a farne parte, dopo l’abbandono, al fine di proseguire il rapporto di lavoro”. Ciò qualora, per la natura delle attività professionali del prestatore o “per il contesto in cui esse vengono espletate, tali requisiti non siano essenziali, legittimi e giustificati per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica di detta organizzazione”.
Peraltro, in linea con il giudice del rinvio, la Corte ha rilevato che, anche supponendo che l’abbandono della Chiesa cattolica da parte della lavoratrice possa essere considerato un comportamento sleale nei confronti della Chiesa stessa, non ne consegue “necessariamente che tale abbandono costituisca anche un comportamento sleale nei confronti dell’organizzazione da cui ella dipende, purché la dipendente continui a rispettare nel suo lavoro l’etica di tale organizzazione”. Né l’abbandono della Chiesa cattolica può equivalere all’inosservanza dei principi fondamentali e dei valori di tale entità religiosa né può essere considerato come un atto di ostilità nei confronti della Chiesa, in assenza di qualsiasi altra iniziativa da parte della lavoratrice diretta a diffondere in modo pubblico e inappropriato la notizia del suo abbandono (è mancata peraltro la dimostrazione di un nesso diretto tra attività della dipendente e il requisito imposto alla medesima, in quanto membro della Chiesa cattolica).
CGUE (Grande Sezione) 17 marzo 2026, causa C-258/24

