In caso di mancata consegna della notifica di atti processuali per causa imputabile al sistema (ad es. per saturazione della casella) o al destinatario, il notificante, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, ha l’onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domicilio (fisico) eletto in un tempo adeguatamente contenuto. Si veda Cass. n. 8646/2026; Cass. n. 2193/2023 nonché Cass. S.U. n. 28452/2024. Cfr. anche Cass. S. U. n. 14594/2016, secondo cui “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (così, Cass.  n. 20700/2018; Cass.,  n. 11485/2018; Cass.  n. 19059/2017; Cass. n. 17864/2017).

D. M.

Mancata notifica di atti processuali
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