Il singolo datore di lavoro non può disdire unilateralmente un contratto collettivo prima della scadenza, invocando difficoltà economiche, per sostituirlo con un altro contratto collettivo.
Al riguardo la Corte di Cassazione (ord.) 18 giugno 2026, n. 20601, in q. sito con nota di F. GIROLAMI, ha osservato che, nella fattispecie, trattandosi di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del ccnl (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis v. Cass. n. 21537/2019, in q. sito con nota di J. DI FRANCESCO e ord. n. 29737/2025, annotata in q. sito da R. FABOZZI), secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine.
La possibilità di disdetta del contratto collettivo di lavoro spetta peraltro soltanto alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto, il singolo datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal ccnl, neppure adducendo l’eccessiva onerosità del contratto medesimo (ex art. 1467 c.c.), in ragione di una propria situazione di difficoltà economica. Ciò, salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (v. Cass. n. 8994/2011 e Cass. n. 3296/2002).
Pertanto la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, pur se accompagnata da un congruo termine di preavviso, non è legittima. È possibile recedere dal contratto e applicarne uno diverso solo al momento della scadenza contrattuale (Cass. n. 25062/2013).
K.P.

