L’atto di accertamento dell’azienda sanitaria locale della violazione dell’obbligo vaccinale, che ha natura vincolata e non discrezionale, deve esser impugnato dinanzi al TAR.
Nota a Trib. Milano 16 marzo 2022, n. 684
Pamela Coti
Le domande di impugnazione degli atti di accertamento della violazione dell’obbligo vaccinale che determinano la sospensione dell’esercizio della professione e che non hanno finalità disciplinari o sanzionatorie devono esser devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 7 del Codice del processo amministrativo.
È quanto stabilito dal Tribunale di Milano (18 marzo 2022, n. 684) sul ricorso presentato da un’operatrice socio-sanitaria non vaccinata.
Il Giudice del lavoro adito ha, innanzitutto, rilevato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo circa l’atto di accertamento dell’azienda sanitaria locale della inosservanza dell’obbligo vaccinale.
Con riguardo, invece, al provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, come conseguenza alla mancata sottoposizione al vaccino il Tribunale ha precisato che essa risulta pienamente ragionevole, laddove si consideri che
- il principio dell’obbligo vaccinale, dettato dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, soddisfa pienamente l’art. 32 della Costituzione che sancisce il principio della salute pubblica, sia sul piano formale che sostanziale (C. Cost. n. 118/2020 e n. 268/2017);
- questa copertura costituzionale valevole, in generale, per tutti i cittadini, lo è ancor di più quando “l’obbligo si dirige nell’ambito di un rapporto di lavoro sociosanitario, specificatamente contrassegnato dal contatto sociale con categorie di persone fragili”;
- “l’obbligo vaccinale per il personale sanitario è giustificato non solo dal principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, ma esso è immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che postula la sicurezza delle cure, impedendo che chi deve curare e assistere possa diventare egli stesso veicolo di contagio” (v. Cons. Stato 20 ottobre 2021, n. 7045).

