L’accertamento della nullità del patto di non concorrenza stipulato tra lavoratore e datore va tenuto distinto dall’esame sull’incongruità del corrispettivo, considerato che costituiscono due cause distinte di nullità del patto.

Nota a Cass. 8 aprile 2025, n. 9256 e Cass. 8 aprile 2025, n. 9258

Francesco Belmonte

Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, è necessario che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso sia determinato o determinabile (ex art. 1346 c.c.) e che, ai sensi dell’art. 2125 c.c., “il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la nullità dell’intero patto alla eventuale sproporzione economica”.

Così si esprime la Corte di Cassazione 8 aprile 2025, n. 9256 e 8 aprile 2025, n. 9258 ( v. anche Cass. ord. n. 33424/2022, in q. sito con nota di M.N. BETTINI; Cass. n. 5540/2021, annotata in q. sito da F. DURVAL e Cass. n. 9790/2020, in q. sito con nota di M.N. BETTINI), la quale, in relazione ad un patto di non concorrenza stipulato da un istituto bancario, cassa la sentenza del giudice di rinvio il quale dovrà rivalutare la congruità del corrispettivo, secondo una prospettiva ex ante, tenendo conto della durata del patto svincolata da quella del rapporto di lavoro, e chiarisce che:

– il patto in questione “costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta, configurando un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro o altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore” (v. Cass. n. 2221/1988);

– esso, pertanto, sebbene sia stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, resta autonomo da questo, sotto il profilo strettamente causale. In virtù di tale autonomia, il rapporto di lavoro rappresenta solo una “mera occasione di stipula di quel patto”, posto che quest’ultimo, per definizione, è finalizzato a regolare i rapporti fra le parti, a partire da un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. (v. Cass. ord. n. 5540/2021, cit. e Cass. n. 16489/2009);

– atteso che il corrispettivo del patto costituisce il compenso per l’autonoma obbligazione di “non facere” e che i rispettivi obblighi si cristallizzano al momento della sottoscrizione, “la sua congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole e non per quanto poi in concreto possa accadere, non rilevando, a tal fine, se lo stesso venga erogato in costanza di rapporto di lavoro oppure al termine o dopo la cessazione di questo, ad es. periodicamente per la durata dell’obbligazione di non facere” (cfr. Cass. n. 16489/2009, cit.); né i vizi del patto possono discendere dalle vicende del rapporto di lavoro trattandosi di due atti negoziali, pienamente autonomi uno dall’altro, che sono correlati ma non connessi;

Ad analoghe conclusioni giunge la sentenza n. 9258/2025, cit., la quale precisa che, per sostenere la nullità del patto di non concorrenza, comminata dall’art. 2125 c.c., è “necessaria una rigorosa valutazione in ordine alla sussistenza di un corrispettivo in favore del prestatore che risulti manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed a ogni circostanza del caso concreto”. Si tratta, afferma la Corte, di due vizi che operano su piani diversi: la nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo spettante al lavoratore, e la nullità per violazione dell’art. 2125 c.c. “per mancata pattuizione di un corrispettivo ovvero, per ipotesi equiparata dalla giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui esso sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato”.

I giudici accolgono dunque il motivo di ricorso con cui una banca contestava che, nella fattispecie, il patto di non concorrenza, per garantire la congruità del compenso, avrebbe dovuto prevedere espressamente una specifica clausola sul cosiddetto minimo garantito che stabilisse il diritto del dipendente all’intero corrispettivo anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza del patto. Secondo l’istituto di credito, infatti, con tale interpretazione risulta violato il principio giurisprudenziale dell’autonomia del patto di non concorrenza rispetto alle vicende del rapporto di lavoro;  né si può configurare un obbligo di prevedere espressamente il diritto del lavoratore all’intero corrispettivo “anche in caso di anticipata estinzione del rapporto”, posto che l’obbligazione di pagamento del compenso del patto da parte del datore di lavoro sussiste fino alla scadenza fissata per esso anche senza specifica clausola.

 

Sentenze

CORTE DI CASSAZIONE 8 aprile 2025, n. 9256

Rilevato che

1.Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 14 dicembre 2015, In.Sa. Spa adiva il Tribunale di Milano, sezione lavoro, al fine di sentir inibire a Cr.Da., suo ex dipendente quale private banker, previo accertamento della violazione, da parte di quest’ultimo dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. e del patto di non concorrenza stipulato il 30/11/14, lo svolgimento dell’attività concorrenziale a favore di Allianz Bank Financial Advisor Spa fino alla naturale scadenza del patto (20 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto lavorativo, avvenuta il 17/11/15 per dimissioni) e di ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) subiti come quantificati in ricorso o in subordine, nell’ipotesi di nullità del patto di non concorrenza, al fine di ottenere la restituzione degli importi percepiti dal predetto a titolo di corrispettivo del suddetto patto.

2.Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2673/16, dichiarava nullo il patto di non concorrenza in quanto contrastante con il disposto dell’art. 2125 c.c. per l’indeterminatezza e l’incongruità del corrispettivo pattuito (somma lorda di Euro 10.000 all’anno, da pagarsi in 2 rate semestrali posticipate per 3 anni, pari al 17,5% della RAL), e condannava il Cr.Da. alla restituzione degli importi percepiti come compenso del patto ai sensi dell’art. 2033 c.c. Rigettava nel resto il ricorso e respingeva altresì le domande avanzate dal Cr.Da. in via riconvenzionale ed aventi ad oggetto l’accertamento della giusta causa di recesso ed il risarcimento del danno.

3. La Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1884/17 rigettava l’appello di In.Sa. Spa sulla accertata invalidità del patto di non concorrenza e, in accoglimento dell’appello incidentale, riformava la decisione di primo grado in punto spese processuali, che venivano interamente compensate, mentre le spese del grado erano poste a carico della Banca. La Corte territoriale, richiamando altra pronuncia in controversia analoga (Corte App. Milano n. 1469/17), condivideva la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla nullità del patto (ed alla conseguente restituzione di quanto percepito a tale titolo) per la indeterminatezza/indeterminabilità e per la incongruità del corrispettivo, derivando la nullità dal fatto che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del triennio, come nel caso di specie, al dipendente non sarebbe spettato l’intero importo di Euro 30.000,00, bensì un importo (appunto non determinabile, né determinato) collegato alla durata effettiva del rapporto di lavoro.

4. Avverso la predetta sentenza In.Sa. Spa proponeva ricorso per cassazione affidato a 8 motivi, cui resisteva con controricorso il lavoratore. La Corte di cassazione con ordinanza n. 33424/22 accoglieva il terzo motivo di ricorso (nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per assenza di motivazione, contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione ove si affermava, da un lato, che il corrispettivo del patto di non concorrenza era indeterminato ed indeterminabile nel suo ammontare e, dall’altro, che era incongruo), dichiarava assorbiti gli altri motivi, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

5. Con sentenza n. 469/2023 del 27.4.2023 la Corte d’Appello di Milano decidendo in sede di rinvio, dichiarava la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti in data 30/11/14 e condannava il Cr.Da. alla restituzione degli importi netti percepiti a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo. In particolare, per quanto ancora rileva, la Corte milanese, premesso che, in ottemperanza al principio di diritto espresso da questa Corte con l’ordinanza n. 33424/22, doveva valutare “in modo distinto e separato i requisiti di validità del patto di non concorrenza oggetto di causa, trattando, dapprima, la questione relativa alla determinazione e/o determinabilità del corrispettivo e, poi, superato questo primo scrutinio, quella connessa alla proporzionalità del compenso in relazione al sacrificio richiesto al lavoratore”, riteneva che il compenso pattuito per il patto di non concorrenza benché determinabile – avendo le parti previsto, per il periodo di efficacia del patto (3 anni), l’erogazione, in costanza di rapporto lavorativo, della somma annua di Euro 10.000,00, pagata in due tranche semestrali posticipate, con la conseguenza che il corrispettivo poteva ammontare, al termine del periodo di efficacia del patto, a complessivi Euro 30.000,00 – non fosse “adeguato al sacrificio imposto al lavoratore, che ha percepito unicamente la somma lorda di Euro 10.000,00, quale maturata in costanza di rapporto secondo l’accordo intervenuto, a fronte dell’assunzione di un obbligo di non concorrenza della durata di venti mesi esteso alla regione Lombardia per le mansioni di private banking o per mansioni analoghe (ovvero per la professionalità che il predetto aveva acquisito nel corso degli anni)”. La Corte riteneva che la non congruità del compenso concordato emergesse anche “dal contenuto della clausola n. 7, in forza della quale, nel caso di mutamento di mansioni, da un lato permangono a carico del dipendente le obbligazioni previste nel patto di non concorrenza… dall’altro cessa invece immediatamente l’obbligo del datore di lavoro di pagare il relativo corrispettivo”.

6. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la In.Sa. Spa affidato a quattro motivi.

7. Il Cr.Da. replica con controricorso.

8. Solo parte controricorrente ha depositato memorie.

Considerato che

1.Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2125 c.c. in combinato disposto con l’art. 1346 c.c. secondo l’interpretazione della norma come fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità per avere la Corte territoriale ritenuto che il patto di non concorrenza, per assicurare la congruità del compenso, avrebbe dovuto prevedere espressamente una specifica clausola sul c.d. minimo garantito che prevedesse il diritto del dipendente all’intero corrispettivo anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza del patto. Ad avviso della ricorrente, in tal modo la Corte territoriale avrebbe violato l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui il patto di non concorrenza è autonomo e disgiunto rispetto alle sorti del rapporto di lavoro, sicché non vi era alcuna necessità di prevedere espressamente il diritto del lavoratore all’intero corrispettivo anche in caso di anticipata estinzione del rapporto di lavoro, posto che l’obbligazione di pagamento della banca sussiste indipendentemente da tale specificazione e perdura fino alla scadenza naturale del patto di non concorrenza.

2. Con il secondo motivo In.Sa. Spa deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ed apparente nella parte in cui ritiene incongruo il corrispettivo in ragione della clausola n. 7 del PNC, confondendo, ancora una volta e in spregio all’ordinanza di cassazione con rinvio di questa Suprema Corte, il profilo della nullità genetica e/o testuale del patto con quello della incongruità del corrispettivo che non può essere dichiarata in astratto imponendo un’analisi del caso concreto.

3. Con il terzo motivo, sempre ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4, si lamenta la nullità della sentenza per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ed apparente per avere la Corte territoriale dapprima accertato che il corrispettivo è indicato nel patto come pari alla somma di Euro 30.000 “al termine di efficacia del patto” e, dall’altro, affermato che “in caso, invece, di anticipata cessazione del rapporto lavorativo” il corrispettivo sarebbe limitato alle somme maturate fino a quel momento “senza spiegare perché la cessazione del rapporto lavorativo (che è un evento che avviene in fase di esecuzione del contratto di lavoro) dovrebbe incidere sulla determinatezza del corrispettivo del PNC (che invece è un profilo genetico del PNC, contratto funzionalmente collegato ma autonomo dal contratto di lavoro)”.

4. Con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5 per omesso esame di due fatti storici decisivi per il giudizio, ovvero l’avvenuto pagamento del corrispettivo del patto anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per dimissioni del dipendente, e l’interruzione dei successivi pagamenti a seguito della scoperta dell’inadempimento avversario oggetto di eccezione ex art. 1460 c.c.. Deduce di aver ritualmente allegato detti fatti storici sia nel primo grado di giudizio (pagg. 6 e 17 ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato nel fascicolo del primo grado di giudizio ISPB) che in grado di appello (pag. 20 ss. atto di appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c. che riporta l’atto di appello originario pag. 20 ss.). Deduce la decisività dell’omissione posto che “se la Corte di merito avesse tenuto conto di tali decisivi fatti non sarebbe poi giunta alla errata conclusione che il lavoratore avrebbe ricevuto solo 10.000 Euro anziché 30.000 Euro e che il patto sarebbe nullo per incongruità del corrispettivo determinato nell’erronea percentuale del 6% circa della RAL anziché nella corretta percentuale del 17,9%. Evidenzia la non ricorrenza dell’ipotesi di “doppia conforme” stante la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo grado e d’appello, atteso che quest’ultima, diversamente da quella di prime cure, non prende in alcuna considerazione né la circostanza che vi sia stato un pagamento di corrispettivo successivo alle dimissioni né l’eccezione di inadempimento invocata da ISPB.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento dei restanti.

5.1. È opportuno preliminarmente ricordare che questa Corte ha, ormai, chiarito che, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346 c.c.; se determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell’art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la nullità dell’intero patto alla eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale (Cass. n. 5540 del 01/03/2021, Rv. 660541 – 01; Cass. n. 9790 del 26/05/2020, Rv. 657784 – 01).

5.2. Ciò premesso, occorre osservare che, come puntualmente ricordato anche nell’ordinanza rescindente, questa Corte ha ripetutamente affermato, (Cass. Cass. n. 16489/2009, Rv. 610157 – 01; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5540 del 2021) che il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta, configurando un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro o altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore (Cass. n. 2221 del 1988). Il patto di non concorrenza, dunque, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale. In virtù della predetta autonomia, il rapporto di lavoro si riduce a mera occasione di stipula di quel patto, atteso che quest’ultimo è destinato a regolare i rapporti fra le parti, per definizione, proprio a partire da un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

5.3. Posto, dunque, che il corrispettivo del patto costituisce il compenso per tale autonoma obbligazione di “non facere”, non rilevando, a tal fine, se lo stesso venga erogato in costanza di rapporto di lavoro oppure al termine o dopo la cessazione di questo, ad es. periodicamente per la durata dell’obbligazione di non facere (cfr. ancora Cass. n. 16489/2009), cristallizandosi, in ogni caso, i rispettivi obblighi al momento della sottoscrizione, la sua congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole e non per quanto poi in concreto possa accadere.

6. Pertanto la sentenza impugnata va nuovamente cassata ed il giudice di rinvio dovrà rivalutare la congruità del corrispettivo, secondo una prospettiva ex ante, ma comunque tenendo conto della durata del patto svincolata da quella del rapporto di lavoro.

7. La trattazione di ogni altra doglianza resta assorbita.

8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere accolto in parte qua, con la cassazione della gravata sentenza e il rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di legittimità sopra esposti e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

CORTE DI CASSAZIONE 8 aprile 2025, n. 9258

Svolgimento del processo

1.- In data 24/10/2014 Intesa Sanpaolo Private Banking Spa aveva stipulato con A.A. un patto di non concorrenza per la durata di venti mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Tale patto, nell’ambito territoriale della regione Lombardia, inibiva al A.A. di acquisire i clienti – gestiti come private banker presso la stessa società ? per conto di altri intermediari finanziari e di svolgere mansioni di private banker per altro intermediario finanziario concorrente.

Il corrispettivo era previsto in Euro 12.000,00 all’anno, da versare in due rate semestrali posticipate di pari importo nel corso del rapporto di lavoro.

La banca deduceva che, cessato il rapporto di lavoro per dimissioni del 14/11/2016, il A.A. aveva violato il patto, poiché aveva iniziato a svolgere mansioni di private banker presso Allianz Bank Financial Advisors Spa ed aveva sviato numerosi clienti a favore del nuovo datore di lavoro.

Adìva pertanto il Tribunale di Milano per ottenere l’accertamento della violazione del patto di non concorrenza e la condanna del sig. A.A. al risarcimento del danno in misura pari alla clausola penale di Euro 48.000,00 prevista nel patto, nonché dell’ulteriore danno patrimoniale pari ad Euro 2.591.000,00 o, in subordine, ad Euro 501.816,66 e del danno non patrimoniale pari ad Euro 50.000,00.

2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale dichiarava la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza del corrispettivo. Quindi rigettava le domande.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla banca.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) il Tribunale non ha negato la funzione autonoma del patto di non concorrenza, né ha fatto discendere la nullità del patto dal versamento del corrispettivo in costanza di rapporto di lavoro;

b) la nullità è stata dichiarata perché il corrispettivo è stato ritenuto indeterminato e indeterminabile sulla base delle clausole negoziali del patto, in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro e in mancanza di un minimo garantito;

c) tale valutazione va condivisa;

d) l’art. 8 del patto prevede l’efficacia triennale del patto e ciò significa che per tre anni le parti si sono vincolate a non modificarne le condizioni; solo questo è il significato possibile, posto che la durata del divieto di svolgere attività di private banker in società concorrenti in Lombardia è pacificamente di venti mesi decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro;

e) l’art. 4 del patto determina il corrispettivo in Euro 12.000,00 “in ragione d’anno”;

f) di conseguenza in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del triennio come avvenuto nella specie al dipendente non spetta l’intero importo di Euro 36.000,00, bensì un importo non determinato né determinabile a priori, collegato alla durata in concreto del rapporto di lavoro;

g) invece il divieto di operare come private banker dura sempre venti mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dal periodo di efficacia del patto medesimo;

h) l’indeterminatezza e quindi l’incongruità del corrispettivo emerge altresì dal tenore della clausola di cui all’art. 7, ai sensi del quale nell’ipotesi di modifica delle mansioni con assegnazione di mansioni diverse da quelle di private banker, il datore di lavoro non è più obbligato a versare il corrispettivo, ma in capo al dipendente permangono per dodici mesi ancora tutti gli obblighi previsti dal patto, fra cui il divieto di concorrenza per i venti mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

i) anche il comportamento complessivo successivo delle parti conferma che la banca eroga il corrispettivo nei limiti di quanto maturato sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

j) non sussiste alcuna clausola che obblighi la banca a pagare il corrispettivo anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

4.- Avverso tale sentenza Intesa Sanpaolo Private Banking Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.

5.- A.A. ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.

6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1322,1325,1343ss. e 1419 c.c. in tema di causa contrattuale e collegamento negoziale, per avere la Corte territoriale disapplicato il principio di autonomia del patto di non concorrenza rispetto al rapporto di lavoro subordinato, come delineato dalla Corte di legittimità.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2125e1346c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto nullo il patto a causa dell’incongruità del corrispettivo poiché pagato in costanza di rapporto di lavoro senza la previsione di un importo minimo garantito.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per motivazione assente e per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, per avere la Corte territoriale affermato da un lato che il corrispettivo sarebbe indeterminato e indeterminabile e dall’altro che sarebbe incongruo.

Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per motivazione assente e per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, per avere la Corte territoriale affermato da un lato che le parti per tre anni si erano vincolate a tenere ferme le condizioni del patto e, dall’altro, che la banca non era tenuta ad adempiere al suo obbligo di pagare il corrispettivo sino alla scadenza naturale del patto.

Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1372, 2125, 1362, 1363, 1366, 1367, 1460 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato l’art. 8 del patto, ritenendo che il significato di tale clausola fosse quello di impegnare le parti a non modificare le condizioni del patto e che nessun obbligo vi sarebbe stato per la manca di pagare il corrispettivo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1460, 1362c.c., 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che il mancato pagamento del corrispettivo una volta cessato il rapporto di lavoro fosse elemento idoneo ad inficiare la portata della clausola n. 4 del patto anzi che un’eccezione di inadempimento, violando i termini di tale eccezione espressamente fatta valere da essa banca.

Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362, 1363, 1418, 1419, 1325, 2105, 2103 e 2125 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l’incongruità del corrispettivo emergesse dalla clausola di cui all’art. 7 del patto.

Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale richiamato due propri precedenti ai sensi dell’art. 18 disp. att. c.p.c. senza riprodurne i contenuti minimi mutuati.

2.- Per motivi di priorità logico-giuridica, deve essere esaminato in primo luogo il terzo motivo. Esso è fondato.

Il Collegio intende dare continuità alla pronuncia di questa Corte n. 5540/2021 in controversia analoga, anche per la compiuta ricostruzione dogmatica e sistematica dell’istituto del patto di non concorrenza, nonché all’ulteriore ordinanza n. 33424/2022.

Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346 c.c., ossia determinatezza o almeno determinabilità.

Una volta accertato che esso sia determinato o quanto meno determinabile, va verificato, ai sensi dell’art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la nullità dell’intero patto all’eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale (Cass. n. 9790/2020).

Nella sentenza impugnata vengono in rilievo soltanto questioni che attengono al corrispettivo in favore del lavoratore e alla sua determinabilità.

Orbene, in tema di determinabilità questa Corte ha ripetutamente affermato che il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, per cui il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346 c.c. (Cass. n. 16489/2009) e, quindi, deve essere determinato o determinabile.

Per affermare la nullità del patto, espressamente comminata dall’art. 2125 c.c., è poi necessaria una rigorosa valutazione in ordine alla sussistenza di un corrispettivo in favore del prestatore che risulti manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed a ogni circostanza del caso concreto.

I due vizi astrattamente configurabili operano, quindi, su piani diversi: la nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo spettante al lavoratore, quale vizio integrato dal difetto del requisito prescritto in generale dall’art. 1346 c.c. per ogni contratto; la nullità per violazione dell’art. 2125 c.c. per mancata pattuizione di un corrispettivo ovvero, per ipotesi equiparata dalla giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui esso sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.

Orbene, la sentenza impugnata reca un’anomalia motivazionale, per essere pervenuta ad affermare la nullità del patto in modo improprio, senza accertare se il corrispettivo pattuito (pacificamente esistente) fosse da considerare simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, ed operando una sovrapposizione tra la questione della determinabilità del corrispettivo e quella della sua congruità, che invece rappresentano profili del tutto diversi e distinti. La variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, a tal fine dovendo tenersi anche conto del fatto che la banca ha contestato che la cessazione del rapporto effettivamente avesse influenza sull’ammontare dovuto. Dunque la sentenza impugnata non tiene adeguatamente distinte le due cause di nullità del patto di non concorrenza che operano giuridicamente su piani diversi: un vizio sotto l’aspetto della determinatezza o determinabilità dell’oggetto e l’altro sotto il profilo dell’ammontare del corrispettivo simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato. Tale sovrapposizione genera incertezza sull’iter logico seguito per la formazione del convincimento dei giudici d’appello, precludendo a questa Corte un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del loro ragionamento.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice d’appello indicato in dispositivo che dovrà procedere a nuovo esame, valutando distintamente la questione della nullità per mancanza del requisito di determinatezza o determinabilità del corrispettivo pattuito tra le parti e poi verificando che il compenso, accertato come determinato o determinabile, non fosse simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresentava per il datore di lavoro, così come dal suo ipotetico valore di mercato. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385, co. 3, c.p.c.

3.- Restano in tal modo assorbiti tutti i restanti motivi del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Patto di non concorrenza: determinatezza e congruità del compenso
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