In presenza di violazioni gravi e reiterate dei contratti collettivi in materia di retribuzione e di orario di lavoro, nonché di inosservanza della normativa sulla sicurezza, è configurabile il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis co. 1 e 4, nn 1 e 3, c.p.).
Nota a Cass. Pen. 1° luglio 2025, n. 24298
Francesca Albiniano
Il Tribunale di Roma ha confermato l’ordinanza di sospensione cautelare nei confronti del rappresentante legale di una ditta individuale che utilizzava manodopera costituita da braccianti agricoli, indiani privi di permesso di soggiorno, sfruttandoli ed approfittando del loro stato di bisogno. Ciò: a) mediante la corresponsione di retribuzioni difformi da quelle stabilite nei contratti collettivi nazionali e territoriali e, comunque, spropositate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; b) sottoponendo la manodopera ad orari di lavoro superiori a quelli previsti dai ccnl; c) violando la normativa sulla sicurezza (in materia di valutazione dei rischi, formazione ed adibizione dei dipendenti a mansioni improprie) e igiene nei luoghi di lavoro anche mediante l’utilizzo di attrezzature pericolose. Il Tribunale ha rimarcato altresì la spregiudicatezza dell’indagato in occasione di un gravissimo incidente occorso, in seguito al quale egli aveva trasportato a bordo del furgone aziendale il corpo del ferito e lo aveva lasciato sull’uscio di casa, senza preoccuparsi di prestare i dovuti soccorsi ed intimando il silenzio alle persone presenti e, successivamente, ripulendo dal sangue il furgone e nascondendolo in un terreno agricolo.
La Corte di Cassazione, IV Sez. Pen. 1° luglio 2025, n. 24298) ha dichiarato inammissibile il ricorso e sentenziato che le misure adottate dal Tribunale sono adeguate in ragione della “particolare spregiudicatezza nella gestione dell’attività agricola in modo del tutto difforme dai dettati di legge e in pregiudizio dei lavoratori per ottenere il maggior profitto economico dalla gestione aziendale”.
Sentenza
CASSAZIONE PENALE. 1° LUGLIO 2025, n. 24298
Svolgimento del processo
1.Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Latina il 17 gennaio 2025 nei confronti di A.A. in relazione al delitto di cui all’art. 603 bis, commi 1 e 4 n.1 e 3, cod. pen. perché, in concorso con B.B., nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale ” A.A. ” con Partita Iva n. (Omissis), utilizzava manodopera costituita da braccianti agricoli in condizioni di irregolarità sul territorio nazionale (privi del permesso di soggiorno), sottoponendo i predetti lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno attraverso:
– la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali e comunque spropositato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, nella specie una paga oraria di Euro 5,50, ben al di sotto degli importi minimi contrattuali previsti per operai agricoli nella provincia di L, pari a Euro 7,88 in caso di assunzione a “tempo indeterminato OTI” ed Euro 10,25 in caso di assunzione a “tempo determinato OTD” per le mansioni di braccianti agricoli comuni;
– la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro (8 ore al giorno per 6 giorni senza alcuna corresponsione degli straordinari, quindi 48 ore settimanali, orario di lavoro superiore a quello previsto dal CCNL operai agricoli e florovivaisti pari a 39 ore settimanali e 6,30 ore giornaliere), ai periodi di riposo, al riposo settimanale;
– la reiterata violazione delle norme in materia di sicurezza, non avendo il datore di lavoro ottemperato agli obblighi di formazione e vigilanza sanitaria prescritti dal D.Lgs. n. 81/2008 nè consegnato i d.p.i, contravvenendo a plurime violazioni nella citata materia, essendo stati accertati l’insufficienza del documento di valutazione dei rischi, l’omissione della formazione e informazione dei lavoratori, l’impiego di macchinari e attrezzature non a norma e l’omessa fornitura di dispositivi di protezione individuale, di fatto impiegando i lavoratori a mansioni improprie mediante l’utilizzo di attrezzatura artigianale e pericolosa, del tipo di quella che cagionava il grave ferimento ed il successivo decesso di C.C.; la reiterata violazione delle norme in materia di igiene nei luoghi di lavoro (avendo l’accesso ispettivo in azienda accertato la mancata predisposizione di bagni destinati ai lavoratori, di luoghi per il cambio dei vestiti, di docce o rubinetti d’acqua e di luoghi idonei alla consumazione dei pasti).
Con l’aggravante di aver impiegato più di tre lavoratori e di aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro, nella specie impiegando i lavoratori a mansioni improprie mediante l’utilizzo di attrezzatura artigianale e pericolosa, del tipo di quella che cagionava il grave ferimento e il successivo decesso di C.C..
In L, da agosto dell’anno 2022 al giugno dell’anno 2024.
2. A.A. propone ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, motivazione apparente e travisamento della prova; motivazione per relationem rispetto all’ordinanza cautelare per omesso esame di doglianze specificamente articolate nei motivi dedotti dalla difesa su fatti decisivi idonei a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell’ordinanza genetica; violazione di legge processuale per essere la prova diversa da quella acquisita al giudizio cautelare, così da rendere la decisione non più fedele agli atti del processo (CEDU artt. 5, 6; Cost. artt. 24, 27, 111; cod. proc. pen. art. 606, comma 1 lett. c), d) ed e), art. 292, comma 2 lett. c)). Secondo la difesa, i giudici del riesame hanno trascurato l’inesistenza dello strumento giuridico di reiterazione del reato, la ditta individuale A.A., in quanto tale attività è cessata. Il Tribunale ha travisato la prova a proposito delle asserite condizioni di sfruttamento e a proposito del rischio di inquinamento probatorio relativamente alle dichiarazioni di D.D., nonché in merito al pericolo di reiterazione del reato in considerazione della cessazione dell’azienda A.A.. A confutazione di un’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari depone, si assume, la apodittica e immotivata applicazione della misura del controllo giudiziario di un’azienda agricola cessata dal (Omissis). Con riguardo alle condizioni di sfruttamento la difesa aveva evidenziato come la retribuzione oraria percepita dai braccianti agricoli fosse pari a 6 Euro netti l’ora quando la retribuzione oraria indicata dalla Confagricoltura di L è pari a Euro 7,15, trascurando che la corresponsione mensile netta percepita dai braccianti fosse più alta di quella mensile lorda indicata dalla Confagricoltura. Si sono trascurate le pause effettuate durante gli orari di lavoro ed è stata travisata la prova circa quanto dichiarato dai lavoratori a proposito del fatto che fossero alle dipendenze di A.A., affermando il Tribunale del riesame che i lavoratori avevano riferito di riconoscere come loro capo B.B..
Con il secondo motivo, deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli elementi forniti dalla difesa nei motivi di impugnazione sui presupposti delle esigenze cautelari. In sede di interrogatorio di garanzia del 24 gennaio 2025 la difesa ha depositato la visura della Camera di Commercio di L, dalla quale si ricava la cessazione della ditta individuale A.A.; il 27 gennaio il Giudice per le indagini preliminari ha depositato una nota indirizzata alla polizia giudiziaria incaricata dell’esecuzione di verificare e relazionare sul punto, ma nessuno di questi elementi è stato adeguatamente valorizzato dal Tribunale, che ha irragionevolmente perimetrato l’attuale pericolosità del ricorrente limitatamente a un’azienda ormai cessata. Con riguardo all’incidente occorso a C.C. il Tribunale afferma che il A.A. avrebbe nascosto il furgone dopo averlo ripulito dal sangue in uno dei terreni agricoli per evitare che le forze dell’ordine lo trovassero, laddove il furgone è stato parcheggiato nel cortile della sua abitazione e messo a disposizione degli inquirenti. Difetta un’autonoma valutazione da parte dell’ordinanza applicativa della misura cautelare e il Tribunale ha fatto ricorso alla tecnica del cosiddetto copia – incolla. Non è desumibile dal complessivo contenuto del provvedimento la conoscenza degli atti del procedimento e conseguentemente la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio giurisdizionale da parte del Pubblico ministero. Il deficit motivazionale in ordine alle esigenze cautelari presente nell’ordinanza genetica non è stato colmato dal provvedimento impugnato.
Con il terzo motivo, deduce motivazione apparente e travisamento della prova sotto il profilo dell’arbitraria espulsione dal ragionamento probatorio delle dichiarazioni rese in contraddittorio dal teste D.D. nel corso dell’incidente probatorio del 26 luglio 2024; difetto dei presupposti delle esigenze cautelari previsti dall’art. 274 lett. a) e b) e conseguente violazione del procedimento applicativo della misura cautelare per omesso interrogatorio ai sensi dell’art. 191, comma 1-quater, cod. proc. pen.; nullità dell’ordinanza ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il pericolo di inquinamento probatorio è stato desunto dall’evidente stato di bisogno e della facile influenzabilità dei testi nonché dalla parziale ritrattazione delle dichiarazioni rese da D.D. in sede di incidente probatorio, ma il Tribunale non spiega perché il principio di genuina acquisizione della prova in sede di incidente probatorio possa valere rispetto alle sole dichiarazioni rese dal teste D.D. in chiave accusatoria e non anche per le dichiarazioni in favor rei, visto che il teste ha dichiarato di non aver mai riferito di temere minacce o ritorsioni, in netto contrasto con quanto risulta dal verbale dei carabinieri del (Omissis). La motivazione difetta di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’impugnante. Il giudice della misura ha succintamente motivato i presupposti delle esigenze cautelari senza valutare l’attualità del rischio effettivo di reiterazione dell’illecito e non sono state adeguatamente valutate e motivate le argomentazioni della difesa, sia a confutazione della sussistenza del rischio di reiterazione, sia a confutazione della sussistenza del rischio di inquinamento probatorio. Il difetto genetico di autonoma valutazione ha revocato in dubbio i presupposti del procedimento applicativo della misura cautelare sotto il profilo dell’omesso interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 191, comma 1-quater, cod. proc. pen. che avrebbe consentito di evitare l’apodittico e immotivato provvedimento di applicazione dell’amministrazione giudiziaria della ditta A.A..
Con il quarto motivo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli elementi forniti dalla difesa nei dedotti motivi di impugnazione sui presupposti delle esigenze cautelari; violazione dell’obbligo dell’autonoma valutazione delle concrete specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure detentive. Non sono state valorizzate le argomentazioni fornite dalla difesa, ossia la cessazione dell’azienda agricola, la circostanza che i lavoratori non fossero sottoposti a condizioni di sfruttamento, che il furgone utilizzato da A.A. non è stato occultato nei campi bensì posteggiato nel cortile di casa; le dichiarazioni di D.D., oltre a non essere state prese in considerazione, sono state oggetto di vero e proprio travisamento.
3. In data 19 giugno 2025 il difensore del ricorrente ha depositato note integrative.
4. All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199e 11, comma 7, D.L. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Motivi della decisione
1.I motivi di ricorso possono essere presi in esame unitariamente in quanto, indipendentemente dalla loro articolazione, risultano avere a oggetto l’omessa valutazione delle doglianze di difensive e il travisamento degli elementi indiziari, quest’ultimo con specifico riferimento alla cessazione dell’impresa individuale A.A. e alle condizioni di sfruttamento dei lavoratori.
Occorre, in primo luogo, rilevare che tutte le doglianze risultano reiterative di argomenti sottoposti al Tribunale del riesame e prive di effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, risolvendosi in censure che non superano il vaglio di ammissibilità.
2. Il Tribunale ha ricordato che il procedimento prende le mosse dalle risultanze dell’attività di indagine svolta a seguito delle gravissime lesioni, dalle quali era derivata la morte, riportate il 17 giugno 2024 da C.C. durante l’attività di lavoro di bracciante agricolo svolta presso l’azienda “A.A.”.
È emerso che A.A., titolare dell’omonima azienda agricola, unitamente a B.B., padre di A.A. e amministratore di fatto dell’azienda, impiegavano braccianti agricoli, per lo più di nazionalità indiana, irregolari sul territorio nazionale e, approfittando del loro stato di bisogno dovuto alla irregolarità ed alle condizioni economiche precarie, li sottoponevano a condizioni lavorative di sfruttamento, con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di categoria, sottoposti a condizioni di lavoro non solo degradanti, ma anche non rispettose delle norme in materia di sicurezza e di igiene e così esposti a grave pericolo per la loro incolumità. Le dichiarazioni rese dal lavoratori, in particolare le sommarie informazioni rese a più riprese da E.E., moglie del defunto C.C., e quelle degli altri lavoratori, riportate in dettaglio nell’ordinanza genetica, hanno fornito gravi indizi del fatto che i lavoratori fossero impiegati in modo difforme rispetto al contratti stipulati, con una paga oraria inferiore rispetto a quella prevista per la categoria, sfruttando la loro irregolarità sul territorio e senza che agli stessi fossero forniti i dispositivi di sicurezza individuale (presidi che tutti i lavoratori hanno dichiarato possedere perché avevano provveduto in proprio ad acquistare scarpe e guanti antinfortunistici).
In particolare, i giudici del riesame hanno confermato la sussistenza della gravità indiziaria in merito: alla reiterata corresponsione di retribuzioni difformi rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di categoria, considerato che la paga che veniva corrisposta era di 5,50 Euro all’ora mentre gli importi minimi previsti per gli operai agricoli nella provincia di Latina è pari a Euro 7, 88 nei contratti a tempo indeterminato ed Euro 10, 25 in caso di assunzioni a tempo determinato, evidenziando come la tabella prodotta dalla difesa preveda una paga oraria per le qualifiche superiori che oscilla dal 9,81 Euro all’ora agli Euro 8,59 all’ora, mentre per i comuni prevede una paga oraria di Euro 7,84, comunque superiore a quella erogata presso l’azienda “A.A.”; alla mancata corresponsione della paga per le ore di straordinario e per i giorni festivi, avendo i lavoratori dichiarato che soprattutto nei periodi di maggiore lavoro, dalla primavera sino all’autunno, lavoravano anche di domenica e alcune volte non facevano la pausa; alla reiterata violazione della normativa sull’orario di lavoro, considerato che i braccianti lavoravano 8 ore al giorno per sei giorni, quindi per 48 ore settimanali, a fronte delle 39 previste per la categoria; alla reiterata violazione delle norme sulla sicurezza, non avendo il datore di lavoro ottemperato agli obblighi di vigilanza e di formazione dei lavoratori, essendo stati accertati l’insufficienza del documento di valutazione dei rischi, l’omessa formazione e informazione dei lavoratori, l’impiego di macchinari non a norma; alla reiterata violazione delle norme sull’igiene nei luoghi di lavoro, avendo l’Ispettorato evidenziato l’assenza di bagni destinati ai lavoratori (i lavoratori hanno dichiarato che alcuni bagni erano presenti nel pressi del magazzino, ma erano sprovvisti di servizi igienici quando lavoravano nel campi), di luoghi per il cambio di vestiti, di docce, di rubinetti per lavarsi.
Con riguardo allo sfruttamento della situazione di bisogno dei lavoratori, si è attribuito rilievo al fatto che si trattava di indiani senza permesso di soggiorno bisognosi di lavorare, che erano stati assunti a seguito di un colloquio, senza che nulla fosse precisato con riferimento alle modalità di lavoro, agli orari e alla paga, ritenuto ulteriore indice della condotta di approfittamento.
In merito alle esigenze cautelari, il Tribunale ha condiviso le argomentazioni del G.i.p. sia con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, sia con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, valorizzando le modalità della condotta e la sua continuità, nonché l’aver l’indagato messo in pericolo l’incolumità dei lavoratori, per desumerne il rischio di azioni similari, a prescindere dalla operatività della azienda agricola in quanto le capacità e le risorse personali consentirebbero comunque al A.A. di intraprendere analoga attività presso altra azienda e quindi di ripetere le condotte delittuose.
Giova sottolineare che il Tribunale ha rimarcato la particolare spregiudicatezza mostrata dall’indagato in occasione del gravissimo incidente occorso a C.C. quando, immediatamente dopo il fatto, dopo aver trasportato, a bordo del furgone aziendale, il corpo di C.C. e averlo lasciato sull’uscio di casa, senza preoccuparsi di apprestare i primi soccorsi pur avvedendosi della evidente gravità delle condizioni dell’uomo e dopo aver intimato alle persone presenti (vicini di casa del C.C.) di stare zitti, facendo il gesto con la mano, aveva ripulito il furgone dal sangue del C.C. e l’aveva nascosto in uno dei terreni agricoli per evitare che le forze dell’ordine lo trovassero.
Con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio, le dichiarazioni rese da D.D. circa il timore di minacce nei suoi confronti e la parziale ritrattazione in sede di incidente probatorio hanno sostenuto il giudizio già espresso nell’ordinanza genetica (pag.32) a proposito del fatto che, trattandosi di lavoratori in stato di evidente bisogno, dunque facilmente influenzabili, possano essere avvicinati al fine di alterare la genuinità della prova.
L’unica misura idonea nel caso di specie a fronteggiare le su indicate esigenze cautelari è stata considerata quella di massimo rigore, avendo A.A. mostrato particolare spregiudicatezza nella gestione dell’attività agricola in modo del tutto difforme dai dettami di legge e in pregiudizio dei lavoratori per ottenere il maggior profitto economico dalla gestione aziendale.
3. La difesa sostiene nella rubrica del primo motivo l’omesso esame di doglianze specificamente articolate dalla difesa su fatti decisivi idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell’ordinanza genetica. Gli argomenti difensivi consisterebbero nell’inesistenza dello strumento giuridico di reiterazione del reato, ossia l’impresa individuale “A.A.”, per intervenuta cessazione, a proposito del quale specifica replica si rinviene a pag. 4 dell’ordinanza; l’insussistenza delle condizioni di sfruttamento, analiticamente descritte alle pagg. 3-4 dell’ordinanza; l’insussistenza del rischio di inquinamento probatorio relativamente alle dichiarazioni di D.D., in relazione alle quali il Tribunale ha replicato alle pagg. 4-5 dell’ordinanza.
Il Tribunale non si è, dunque, limitato a richiamare il contenuto dell’ordinanza genetica ma ha sviluppato un’autonoma motivazione in replica alle deduzioni difensive.
Nell’ordinanza genetica, alle pagg. 33-34, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il controllo giudiziale dell’azienda e la nomina di un amministratore giudiziario, non mancando di evidenziare come, sin dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini del 19 giugno 2023, A.A. avesse intrapreso un’azione massiva di cessione dei beni, negoziando contratti di affitto di fondo rustico dei terreni, contratti di compravendita dei terreni e contratti di comodato d’uso gratuito delle aziende facenti capo ai A.A., ritenendo che l’indagato abbia operato manovre fittizie sui beni aziendali allo scopo di aggirare eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria; non è chiaro a quale fine, nell’ambito del presente procedimento, che ha ad oggetto esclusivamente la misura cautelare personale, la difesa si lamenti del fatto che il Tribunale abbia “conservato” la misura reale senza porre in essere alcun controllo. L’irrilevanza dell’argomento nell’ambito del presente procedimento è tanto più evidente in quanto sia nella ordinanza genetica che nell’ordinanza impugnata il pericolo di reiterazione è stato desunto dalle modalità della condotta, dalla gravità del reato, dalla continuità dell’illecito e dall’aver messo in condizioni di sfruttamento e in pericolo i lavoratori “a prescindere dalla operatività dell’azienda agricola” che, anche se cessata, non è stata ritenuta indispensabile per la realizzazione di analoga attività presso altre aziende.
Gli argomenti difensivi inerenti alle condizioni di sfruttamento sono stati specificamente esaminati e nel ricorso si ripropone una inammissibile rilettura del fatto; per altro verso, non si comprende in che termini sia decisivo l’asserito travisamento della prova concernente l’indicazione di B.B., anziché di A.A., quale datore di lavoro, tanto più ove si consideri che nell’ordinanza genetica è stata ampiamente sviluppata la tematica della riferibilità di comportamenti datoriali, secondo quanto riferito dai braccianti agricoli, sia a A.A. che a B.B..
Il ricorrente sviluppa, incomprensibilmente, il tema del difetto di autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del giudice nell’ordinanza genetica, di fatto riproducendo argomenti che si sarebbero dovuti sottoporre al Tribunale del riesame.
La circostanza che il teste D.D., nel corso dell’incidente probatorio del 26 luglio 2024, abbia parzialmente ritrattato quanto dichiarato in sede di indagini preliminari, non è stata travisata né trascurata ma, piuttosto, valutata quale ulteriore indice di quanto i lavoratori siano influenzabili e, conseguentemente, di quanto sia concreto il pericolo di inquinamento probatorio; nel ricorso si propone, di tale ritrattazione, una inammissibile lettura alternativa.
La manifesta infondatezza della censura inerente all’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. rende ultronea la disamina dell’eccezione di nullità per omesso interrogatorio preventivo, attesa l’espressa previsione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., che esclude tale obbligo qualora sussista “taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b)”.
La difesa argomenta, infine, il fatto che il furgone utilizzato da A.A. non sarebbe stato occultato nei campi bensì posteggiato nel cortile di casa ma, nel contesto argomentativo inerente al comportamento spregiudicato del ricorrente, non viene indicata la decisività di tale argomento, rimanendo in ricorso sul punto generico.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-fer, disp. att. cod. proc. pen.

