Il datore di lavoro non è responsabile dell’infortunio di un lavoratore causato dalla reazione improvvisa, autonoma e imprevedibile di un collega.

Nota a Cass. (ord.) 15 giugno 2026, n. 19859

Pamela Coti

Con l’ordinanza n. 19859 del 15 giugno 2026, la Corte di Cassazione affronta il tema dei limiti della responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni verificatisi in occasione del rapporto di lavoro, soffermandosi sul delicato rapporto tra l’obbligo di tutela previsto dall’art. 2087 c.c. e la responsabilità indiretta del datore ai sensi dell’art. 2049 c.c. La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro non può essere interpretato come fonte di una responsabilità oggettiva. La tutela del lavoratore incontra infatti un limite quando l’evento dannoso sia riconducibile esclusivamente ad una condotta del tutto imprevedibile, autonoma ed eccentrica rispetto all’organizzazione lavorativa.

La vicenda trae origine dal ricorso promosso da un lavoratore il quale, durante un gioco con la palla nella pausa pranzo, aveva riportato lesioni quando un collega, reagendo al lancio di un pallone con una bottiglia di vetro, lo aveva colpito accidentalmente. Egli conveniva in giudizio l’autore del fatto e le rispettive società datrici di lavoro, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, sul presupposto che l’evento si fosse verificato nei locali aziendali e durante l’orario di lavoro.

Al riguardo, la Cassazione, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha escluso la responsabilità delle società, ritenendo che l’evento fosse stato determinato da una condotta personale del tutto estranea allo svolgimento della prestazione lavorativa e ha precisato che:

  • la condotta del lavoratore, quando sia autonoma, imprevedibile ed estranea all’esecuzione delle mansioni, integra una causa sopravvenuta idonea a interrompere il nesso causale tra l’organizzazione del lavoro e l’evento dannoso. In tal caso, il rischio non rientra tra quelli che il datore di lavoro è tenuto a prevenire ai sensi dell’art. 2087 c.c.;
  • la responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. presuppone un collegamento funzionale tra il fatto illecito e le mansioni affidate al dipendente. Non è sufficiente che l’illecito sia commesso sul luogo di lavoro o durante l’orario di servizio;
  • l’art. 2087 c.c. configura un obbligo di protezione particolarmente ampio, ma non una responsabilità oggettiva del datore di lavoro. La responsabilità datoriale è limitata ai rischi prevedibili e riconducibili all’organizzazione dell’attività lavorativa, mentre le condotte autonome, imprevedibili ed estranee alle mansioni interrompono il nesso causale. Analogamente, la responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. richiede un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto illecito e le mansioni affidate, non essendo sufficiente il mero collegamento con il luogo o il tempo di lavoro.

L’ordinanza n. 19859/2026 ribadisce che il datore di lavoro risponde soltanto dei rischi riconducibili all’organizzazione aziendale e concretamente prevenibili attraverso l’adozione delle misure di sicurezza esigibili. Quando l’evento derivi esclusivamente da una reazione violenta, personale e del tutto imprevedibile di un lavoratore, tale comportamento costituisce una causa autonoma idonea ad interrompere il nesso causale, con conseguente esclusione sia della responsabilità ex art. 2087 c.c. sia di quella indiretta prevista dall’art. 2049 c.c.

La pronuncia conferma dunque una lettura equilibrata del sistema della responsabilità civile, con la quale la tutela del lavoratore convive con il principio secondo cui il datore di lavoro risponde soltanto dei rischi che rientrano nella propria sfera di controllo e di prevenzione.

 

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 15 giugno 2026, n. 19859

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello di Ti.Al., confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto responsabile dell’infortunio al medesimo occorso il sig. Be.Mi., ai sensi dell’art. 2043 c.c., escludendo ogni responsabilità della datrice di lavoro del Ti.Al. (Coges soc. Coop. a.r.l.) e della datrice del Be.Mi. (Delivery Handling Service soc. coop. a.r.l.).

  1. Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Hanno resistito con autonomi controricorsi la Coges soc. Coop. a.r.l. in liquidazione e la Delivery Handling Service soc. coop. a.r.l. in liquidazione. Be.Mi. e l’Inail non hanno svolto difese. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.

  2. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si riportano i motivi come sintetizzati nel ricorso.

1.Il primo motivo di ricorso censura la decisione d’appello per violazione o falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2049, 2087, 1218 c.c., 62 e ss. D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, circa la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per avere escluso la responsabilità delle aziende CO.GE.S. Società Cooperativa, quale datrice di lavoro del ricorrente, e Delivery Handling Services Società Cooperativa, quale datrice di lavoro del convenuto Be.Mi., nonostante l’infortunio subito dal ricorrente fosse avvenuto (seppur per responsabilità diretta del Be.Mi.) durante l’orario di lavoro, in un ambiente lavorativo riconosciuto come insalubre, quindi privo degli accorgimenti necessari per la sicurezza sui luoghi di lavoro, allorché taluni dipendenti delle succitate aziende giocavano a pallone durante la pausa pranzo, in colpevole mancanza di un adeguato controllo da parte dei datori di lavoro, colpendo in testa il Be.Mi. e “provocandone” la reazione, consistente appunto nel raccogliere il primo oggetto che si trovava in terra vicino a lui (una bottiglia di vetro vuota) per lanciarlo all’indirizzo dei colleghi, colpendo a sua volta in testa l’incolpevole ricorrente.

  1. Il secondo motivo denuncia, in via subordinata al mancato accoglimento del primo, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 91e 92 c.p.c. nonché del D.M. 55/2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato il terzo motivo di appello senza considerare che, vertendo la controversia in materia di infortunio sul lavoro, il ricorrente doveva citare in giudizio le società appellate e per non avere considerato che la domanda del ricorrente è stata, comunque, accolta, sia pure parzialmente, e, in ultima analisi, che ai fini della liquidazione delle spese doveva tenersi conto del decisum e non del quantum richiesto.

  2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

3.1. La Corte territoriale ha accertato in fatto che “il ricorrente, il Be.Mi., il De. ed altri operai avevano lavorato la mattina dell’incidente negli studi Rai e avevano trascorso la pausa pranzo in una stanza degli studi non adibita a lavorazione, munita del minimo necessario (un tavolo ed alcune sedie), dove vi erano bicchieri di plastica e delle bottiglie, probabilmente di un precedente rinfresco ad opera di terzi; che il De. aveva con sé un pallone con cui, per gioco, aveva colpito il Be.Mi. sul volto; quest’ultimo aveva reagito lanciando una bottiglia di vetro vuota verso il De. ma aveva colpito, per errore, la testa del Ti.Al.; il c.t.u. aveva stimato il danno biologico permanente, per la cicatrice suturata sulla testa ed una lieve riduzione dell’udito all’orecchio sinistro, nella misura del 5%, (oltre ad un periodo di) inabilità temporanea” (sentenza, p. 3).

In conformità al primo giudice, la Corte d’Appello ha ritenuto che la condotta posta in essere dal Be.Mi. “ha avuto una attitudine eziologica esclusiva nella determinazione dell’evento, tale da far degradare l’antecedente a semplice occasione”; che non fosse ravvisabile alcun inadempimento imputabile al datore di lavoro dell’infortunato e neppure alla società alle cui dipendenze lavorava il Be.Mi., atteso che l’art. 2049 c.c. postula tra la condotta del datore di lavoro e l’infortunio un nesso di occasionalità necessaria.

3.2. La decisione impugnata è conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo.

Si è, al riguardo, statuito che, in tema di infortuni sul lavoro, ricorre il  cd. rischio elettivo ove il lavoratore infortunato abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (v. Cass. n. 798 del 2017; Cass. n. 16026 del 2018; Cass. n. 3763 del 2021).

3.3. Considerazioni di analogo tenore possono ripetersi a proposito della condotta abnorme e imprevedibile posta in essere da terzi estranei al rapporto di lavoro, ove la stessa agisca quale serie causale autonoma da sola idonea a determinare le conseguenze lesive in capo all’infortunato. Qualora l’incidente, pur collegato topograficamente e temporalmente all’attività lavorativa, derivi tuttavia dalla condotta colposa e imprevedibile di un terzo, condotta in alcun modo ricollegabile alle incombenze di lavoro ed ai rischi a ciò connessi, deve ritenersi interrotto il nesso causale tra l’attività di lavoro e il danno subito, atteso che quest’ultimo si pone al di fuori dell’area di rischio garantita dalle regole cautelari dettate dall’art. 2087 c.c.

3.4. Nella fattispecie oggetto di causa, la condotta imprudente e imprevedibile del Be.Mi., terzo estraneo al rapporto di lavoro dell’infortunato, ha dato vita ad una serie causale autonoma e indipendente, idonea da sola a determinare l’evento lesivo in danno dell’attuale ricorrente, evento che in nessun modo può leggersi quale realizzazione del rischio oggetto delle norme di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori (v. Cass. pen. n. 45131 del 2022 e precedenti ivi citati; v. anche Cass., Sez. L., n. 27279 del 2023 e n. 32473 del 2021 in tema di tutela Inail).

3.5. Sul ruolo della datrice di lavoro del Be.Mi., deve ribadirsi che la responsabilità indiretta di cui all’art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l’esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra l’illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (v. Cass. n. 7403 del 2013, relativa ad aggressione fisica di una lavoratrice da parte di collega sovraordinato in cui la S.C. ha confermato la valutazione espressa dalla sentenza impugnata, che aveva escluso il rapporto di “occasionalità necessaria” tra la condotta lesiva ed il rapporto di lavoro in assenza di nesso con le mansioni del dipendente, e ritenendo insufficiente la circostanza della verificazione dell’aggressione nell’ambiente di lavoro; v. anche Cass. n. 20924 del 2015; Cass. n. 2851 del 2025).

  1. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

4.1. Deve premettersi che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nelle altre ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c., sia provvedere alla loro quantificazione, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi stabiliti dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. n.  19613 del 2017; n. 8421 del 2017; Sez. 6 n. 24502 del 2017; n. 4782 del 2020).

4.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto correttamente applicato dal Tribunale il canone di soccombenza del lavoratore nei confronti delle due società citate in giudizio, atteso che la domanda è stata accolta unicamente nei confronti del Be.Mi. Quanto al valore della domanda, ha confermato il riferimento al disputatum, in conformità alle statuizioni di legittimità (v. Cass. n. 27871 del 2017; Cass. n. 35195 del 2022).

  1. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

  2. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti delle società costituite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti delle altre parti rimaste intimate.

  3. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna controricorrente, in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di diffusione del provvedimento, in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente Ti.Al.

Infortuni in occasione del lavoro e limiti della responsabilità del datore di lavoro
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