Secondo la Corte di Cassazione (ord. 18 giugno 2026, n. 20601, in q. sito con nota di F. GIROLAMI), i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti (Cass. S.U. n. 11325/2005).

È compito dell’autonomia collettiva stipulare un’eventuale clausola di ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma secondo cui il ccnl continua a produrre effetti fino alla stipulazione del contratto successivo. Se il ccnl contiene una clausola di ultrattività fino al rinnovo, esso rimane vincolante sino a tale momento.

Tale clausola configura un termine finale di durata: il rinnovo è un evento certo nell’“an”, anche se incerto nel “quando”. Pertanto, fino al rinnovo, il contratto continua a essere vincolante e non può essere unilateralmente abbandonato dal singolo datore di lavoro. In altre parole, “…alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev’essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell’an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando (v. Cass. n. 40409/2021).

G.R.

Ultrattività del contratto collettivo
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