Il datore di lavoro che ometta di verificare nel concreto la idoneità del macchinario all’ambiente di lavoro e non adotti le misure tecniche ulteriori e necessarie a scongiurare i rischi prevedibili, risponde del reato di lesioni colpose, tranne nel caso di vizio occulto.

Nota a Cass. 22 maggio 2026, n. 18424

Francesca Albiniano

In caso di infortunio occorso con un macchinario munito di marcatura CE, risponde del reato di lesioni colpose il datore di lavoro che ha omesso di verificare nel concreto la idoneità del macchinario all’ambiente di lavoro, non adottando le ulteriori misure tecniche necessarie a neutralizzare i residui rischi prevedibili, a meno che ci si trovi in presenza di un vizio occulto del macchinario non rilevabile con la ordinaria diligenza.

Questo, il principio espresso dalla Corte di Cassazione pen., Sez. IV.  22 maggio 2026, n. 18424 (in linea con le decisioni di merito) sulla base delle disposizioni del TUSL (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. n. 81/2008) richiamate nell’atto di esercizio dell’azione penale e dell’ Allegato I della Direttiva 2006/42/CE (c.d. “direttiva macchine”, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.17), in base al quale “gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione”; nonché, in relazione alle istruzioni d’uso della macchina all’origine dell’evento, le quali – nel capitolo relativo alle operazioni di saldatura pali – prescrivono la necessità di prevedere un’adeguata protezione delle parti rotanti allo scopo di prevenire contatti accidentali.

La Corte premette che l’art. 71, co. 1, del TUSL, prevede che “il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”;  l’art. 70, co. 1, stabilisce che “salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto”; ed infine l’art. 71, co. 4, lett. a), n.1), dispone che è specifico obbligo del datore di lavoro vigilare affinché le attrezzature vengano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso.

I giudici replicano alla tesi difensiva in base alla quale in capo al datore di lavoro non era configurabile alcun dovere di intervenire sui meccanismi di sicurezza della macchina. Tali obblighi infatti ricadevano sul costruttore, il quale aveva messo a disposizione dell’utilizzatore un macchinario non dotato dei necessari presidi di sicurezza, nonostante la presenza della marcatura di conformità alle norme europee.

E chiariscono che:

a) la circostanza che il macchinario impiegato fosse conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE, cit., “quindi munito di marcatura CE, non è idonea, di per sé, a escludere la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al dipendente”;

b) secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “la c.d. direttiva macchine costituisce una normativa di prodotto, volta a disciplinare i requisiti essenziali di sicurezza in fase di progettazione, costruzione e immissione sul mercato delle macchine, ponendo obblighi primari in capo al fabbricante e agli altri operatori economici, ma non esaurisce né sostituisce gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro ai sensi del TUSL”;

c) di conseguenza, la conformità del macchinario ai requisiti della direttiva e la relativa marcatura CE costituiscono soltanto una mera presunzione di sicurezza del prodotto, che “non dispensa il datore di lavoro dall’obbligo di verificare concretamente l’idoneità dell’attrezzatura allo specifico uso cui è destinata nell’ambiente di lavoro, né dall’adozione di ulteriori misure tecniche e organizzative necessarie a neutralizzare i rischi residui prevedibili”;

d) sicché, anche quando il macchinario sia stato immesso sul mercato in conformità alla normativa comunitaria, il datore di lavoro resta garante della sicurezza del lavoratore nella fase di utilizzo della macchina e risponde delle omissioni relative alla valutazione dei rischi, alla predisposizione di adeguate protezioni, alla formazione e informazione del personale, così come al controllo sull’uso corretto dell’attrezzatura;

e) la normativa di prodotto e la normativa prevenzionistica operano su piani distinti e complementari: la prima ha lo scopo di assicurare un livello minimo di sicurezza della macchina in astratto, mentre la seconda impone al datore di lavoro un controllo dinamico e continuo sulle condizioni di sicurezza in concreto esistenti nel contesto lavorativo;

f) ne consegue “il principio secondo cui, in presenza di un rischio specifico connesso alle modalità di impiego del macchinario e non adeguatamente governato mediante misure prevenzionali, la responsabilità penale del datore di lavoro non può ritenersi esclusa per il solo fatto della conformità del mezzo alla direttiva macchine” (su tali profili, cfr. Cass. n.3938/2021 e n. 42110/2021). Ciò, poiché la certificata conformità alle norme europee non esclude la responsabilità del datore di lavoro nell’ipotesi di concreto e mancato rispetto delle condizioni di sicurezza e le disposizioni dettate dalla direttiva devono intendersi rivolte anche nei confronti dell’utilizzatore;

g) è vero che il datore, quale garante della sicurezza dell’ambiente di lavoro, risponde degli eventi lesivi derivanti dall’utilizzo di macchinari non conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalla legge ( 70 e 71, D.Lgs. n. 81/2008, cit.) “salvo che l’evento sia riconducibile esclusivamente alla presenza di un vizio occulto della macchina, non rilevabile né prevedibile attraverso l’ordinaria diligenza esigibile in relazione alla specifica attrezzatura e alle modalità del suo impiego”. Tuttavia, tale vizio ha assunto una connotazione particolarmente restrittiva, configurandosi come ipotesi eccezionale e residuale, idonea a escludere la responsabilità del garante solo quando il difetto sia completamente sottratto alla percezione sensoriale e al controllo tecnico ragionevole, nonché non eliminabile mediante le verifiche funzionali, manutentive e organizzative imposte dalla normativa prevenzionistica;

h) pertanto, i difetti strutturali, le carenze di protezione, le anomalie funzionali o le situazioni di pericolo prevedibili in base all’esperienza e alle regole di buona tecnica, ovvero che risultino agevolmente apprezzabili attraverso un controllo visivo o operativo della macchina, non possono essere qualificati come vizi occulti;

i) in questa prospettiva, il datore di lavoro non può invocare un affidamento meramente formale sulla conformità del macchinario o sulla sua provenienza da costruttori qualificati, poiché “l’obbligo di sicurezza gravante sul garante è caratterizzato da un contenuto dinamico e sostanziale, che impone di governare il rischio concreto connesso all’uso reale dell’attrezzatura”;

l) il nesso di imputazione soggettiva in capo al datore di lavoro si recide soltanto quando le caratteristiche e il difetto siano tali da sottrarlo integralmente alla sfera di controllo esigibile, e l’evento lesivo si collochi al di fuori dell’area di rischio prevenibile. Il vizio cioè è applicabile sono in ipotesi eccezionali nella quali l’evento non sia riconducibile a un deficit organizzativo, tecnico o manutentivo del sistema di sicurezza aziendale (cfr., Cass. n. 20645/2025 e n.41147/2021). E non è questo il caso della fattispecie in esame in cui la dedotta sussistenza di un vizio occulto del macchinario non è configurabile.

CORTE DI CASSAZIONE  22 maggio 2026, n. 18424

Svolgimento del processo

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Siena il 1/06/2023 all’esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena irrogata a A.A., imputato del reato previsto dall’art. 590, comma 3, cod. pen., nella misura di mesi uno e giorni dieci di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata aggravante, con beneficio della sospensione condizionale per la durata di un anno.

1.1 Era stato contestato all’imputato, nella propria qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della C.M.L. Srl e di datore di lavoro, di avere cagionato colposamente lesioni personali, con prognosi superiore ai 40 giorni, nei confronti del dipendente B.B., in servizio presso la società di somministrazione JOB ITALIA e incaricato di saldare un palo metallico con la macchina CORIMPEX A.W.T. Type PW/06-790; per colpa generica e per colpa specifica consistita nella violazione dell’art. 71, comma 1 e comma 4, n. 1), in relazione all’art. 70, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (TUSL).

1.2. La Corte territoriale ha previamente riassunto la ricostruzione del fatto operata da parte del Tribunale.

Il quale aveva esposto che il predetto lavoratore aveva riportato lesioni personali a seguito di un contatto accidentale con una parte in movimento del citato macchinario, risultato privo di dispositivi di protezione, da ritenersi necessari anche sulla base del manuale d’uso; nel dettaglio, aveva rilevato che il lavoratore, addestrato all’utilizzo dell’impianto di saldatura, aveva notato che un palo non era perfettamente in asse e che si era avvicinato alla macchina senza attivare il pulsante di emergenza o quello di arresto e, nel tentativo di resettare i bracci oscillanti, aveva avvicinato la mano destra alla ruota del braccio sinistro della macchina, per cui il guanto era stato trascinato sotto la ruota medesima con conseguente schiacciamento del primo dito della mano destra e amputazione della falange.

Ha rilevato che il Tribunale aveva ritenuto l’imputato responsabile dell’omessa predisposizione di misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori nell’utilizzo di una macchina dotata di parti in movimento e in violazione delle relative istruzioni d’uso.

1.3 La Corte territoriale ha rigettato il motivo inerente al dedotto difetto argomentativo della sentenza di primo grado; ha ritenuto che all’imputato, quale datore di lavoro, fossero stati correttamente contestati i predetti profili di colpa specifica e che la condotta del lavoratore – pure essendo stata imprudente – non era stata tale da escludere il nesso causale tra la violazione della regola cautelare e l’evento lesivo; ha evidenziato che la macchina era priva di protezioni fisiche tali da evitare il contatto accidentale con gli operatori rispetto alle parti in movimento, anche in violazione delle specifiche tecniche dettate dal costruttore; a nulla rilevando che la macchina fosse conforme alla direttiva 2006/42/CE, elemento che non esonerava il datore di lavoro dal verificare l’idoneità e la sicurezza concreta del dispositivo, pure in presenza della prescrizione – imposta agli operatori da parte del manuale d’uso – di avvicinarsi alla macchina solo qualora la stessa fosse in stato di arresto.

1.4 La Corte ha quindi rigettato il motivo riguardante il richiesto riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., accogliendo, invece, i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (previo giudizio di equivalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante), rideterminato nella misura suddetta, con riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 163, comma 4, cod. pen.

  1. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione A.A., tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione.

2.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – il vizio di motivazione apparente in ordine al primo e al secondo motivo di appello, come approfonditi nei motivi aggiunti.

Ha premesso che, in sede di primo motivo di appello, la difesa aveva censurato la motivazione della sentenza di primo grado – che aveva, di fatto, riprodotto le argomentazioni poste alla base di altra precedente sentenza dello stesso organo giudicante su diversa fattispecie – ritenendo che la stessa non avesse calato le argomentazioni in punto di diritto nel caso concreto, sulla scorta di un vizio da ritenersi non sanato nella pronuncia della Corte territoriale.

Ha, altresì, argomentato che – in sede di giudizio abbreviato – la difesa aveva depositato una significativa produzione documentale e chiesto l’escussione di un consulente tecnico di parte, poi avvenuta, senza peraltro che il Tribunale avesse dedicato alcuna parte della motivazione per confutare le relative argomentazioni; sulla base di un vizio da ritenersi presente anche nella sentenza di secondo grado, che non aveva fornito alcuna risposta alla censura formulata in ordine a tale specifico profilo, proposto nel secondo motivo di appello; mancando – per l’effetto – qualsiasi effettiva argomentazione, anche implicita, sulle deduzioni difensive; e, in particolare, sugli elementi rappresentati dagli esiti della consulenza suddetta con annessa documentazione, dalle sommarie informazioni rese dal dipendente C.C., dai rilievi sull’interpretazione operata dall’AUSL sul dedotto dovere di modifica del macchinario da parte del datore di lavoro e dalle contestazioni riguardanti la sussistenza dell’elemento psicologico.

Ha, altresì, esposto che la Corte territoriale non avrebbe esaminato le censure inerenti all’estensione dei doveri del datore di lavoro rispetto a quelle del costruttore derivanti dalla c.d. direttiva macchine, sulla base di argomentazioni dedotte dal tenore letterale del manuale di istruzioni, il quale vietava espressamente qualsiasi intervento sull’apparecchiatura da parte dell’utilizzatore/datore di lavoro; ritenendo, quindi, del tutto illogica l’argomentazione dei giudici di merito, in base alla quale il manuale di istruzioni avrebbe affidato all’utilizzatore l’onere di provvedere a un’adeguata protezione delle parti rotanti, riferendosi la previsione valorizzata dai giudici di merito, non alla macchina, ma alle rulliere contenenti i pali da saldare.

Ne ha quindi concluso che la Corte territoriale avrebbe speso, a confutazione delle argomentazioni contenute nei motivi di appello, considerazioni generiche e non pertinenti, comunque non tali da potere essere considerate idoneamente dimostrative della violazione dell’art. 71 del TUSL, ritenuta sul presupposto dell’obbligo dell’utilizzatore della macchina di adottare cautele ulteriori rispetto a quelle poste in atto dal costruttore.

2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la mancanza di motivazione in relazione alla doglianza riguardante l’erronea applicazione di norme giuridiche, con riferimento agli artt. 70 e 71 del TUSL e al punto 1.3.7 dell’allegato I alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ha argomentato che il Tribunale sarebbe incorso in errata interpretazione delle predette disposizioni, in particolare nel punto in cui aveva ritenuto che la c.d. direttiva macchine si applicasse anche all’utilizzatore anziché al solo costruttore e progettista; esponendo come, anche sul punto, la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna effettiva risposta – se non con modalità del tutto generiche – alle doglianze difensive contenute nel terzo motivo di appello e nel secondo motivo aggiunto.

2.3 Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 131-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla documentazione a tale fine prodotta.

Ha argomentato che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto la violazione come non occasionale e “strutturale”, concludendo per la particolare gravità della condotta; ha quindi dedotto che il giudice di appello non avrebbe considerato i presupposti applicativi della causa di non punibilità; ritenendo, ulteriormente, improprio il riferimento alla gravità delle lesioni riportate dal lavoratore e che non sarebbe stata considerata idoneamente la condotta susseguente al reato, avendo il ricorrente corrisposto alla persona offesa un importo a titolo di risarcimento del c.d. danno differenziale e avendo adempiuto a tutte le prescrizioni imposte dalla competente AUSL.

2.4 Con il quarto motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione sui criteri di scelta della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria.

Ha dedotto che, in sede di atto di appello, era stato richiesto di irrogare la sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva e che la Corte territoriale aveva rigettato tale istanza con il mero richiamo alla gravità del fatto e sulla base della prognosi di pericolosità del macchinario in questione, senza una compiuta valutazione degli elementi previsti dall’art. 133 cod. pen.

  1. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1.Il ricorso è infondato.

  1. Va premesso che, sulla base del tradizionale insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora – come nel caso di specie – l’esito delle decisioni di merito sia corrispondente, si verte in una fattispecie di c.d. doppia conforme, in cui le relative motivazioni vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda; tanto in base al principio per cui “Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile” (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 – 01; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 – 01; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671 – 01; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079 – 01).

Ancora più specificamente, tale integrazione si verifica quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e – in particolare – nel caso in cui i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei rispetto a quelli adottati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E. Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 – 01).

  1. I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione logica e argomentativa, riguardando gli stessi la corretta applicazione della legge sostanziale – con riferimento alle disposizioni del TUSL richiamate nell’atto di esercizio dell’azione penale e alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – nonché l’adempimento degli oneri motivazionali da ritenersi ricadenti, sullo specifico profilo di diritto, in correlazione con le argomentazioni difensive già spiegate nel primo grado di giudizio e ribadite in sede di atto di appello e di successivi motivi aggiunti.

Le argomentazioni sono complessivamente infondate.

3.1 Preliminarmente, deve ritenersi infondato l’ordine di argomentazioni, sviluppato nel primo motivo di ricorso, attinente al carattere apparente della motivazione della sentenza di primo grado, in quanto contenente considerazioni giuridiche ultronee, applicabili a un numero indeterminato di fattispecie attinenti a infortuni verificati per violazione delle norme di prevenzione e non calate nella fattispecie concreta.

Difatti, le due sentenze di merito – da leggersi unitariamente sulla base dei principi suddetti – contengono una trattazione congrua e idonea a soddisfare i requisiti minimi argomentativi in ordine alla ricostruzione fattuale dell’evento e alla ritenuta ascrivibilità dello stesso all’odierno imputato, in riferimento agli elementi rappresentati dalla sussistenza della posizione di garanzia, dalla violazione di una preesistente regola cautelare e dal nesso causale tra tale violazione e l’evento stesso.

3.2 Infondata, altresì, è la deduzione riguardante la mancanza di argomentazioni in ordine al contributo fornito dal consulente tecnico nominato dall’imputato, tanto in sede di escussione disposta in sede di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato quanto nell’elaborato scritto acquisito agli atti.

Sotto tale profilo, va osservato che – con considerazione applicabile anche nell’ipotesi in cui sia stata disposta una perizia d’ufficio – questa Corte ha enunciato il principio per cui il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Saraco, Rv. 279062 – 01; Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Ganci, Rv. 262111 – 01).

A tanto, comunque, dovendosi aggiungere il richiamo ai principi attinenti alla c.d. motivazione implicita; in forza dei quali, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679 – 01).

Nel caso in esame, a fronte delle argomentazioni contenute nella citata consulenza tecnica (e specificamente attinenti alla questione relativa all’effettiva distribuzione dei compiti di prevenzione tra il costruttore della macchina e l’utilizzatore), i giudici di merito hanno preso una chiara ed evidente posizione sui relativi profili di fatto e di diritto; elemento logico, pertanto, che vale a escludere la sussistenza dell’omissione motivazionale denunciata dal ricorrente; evidenziandosi, comunque, che il Tribunale, in alcuni punti della sentenza (e, in particolare in quello 5.10), ha fatto espresso riferimento e preso posizione rispetto alle argomentazioni esposte dal consulente di parte.

3.3 Analogamente deve argomentarsi in ordine ad altri due elementi di indagine evocati dalla difesa nell’ambito del primo motivo di ricorso, ovvero le sommarie informazioni testimoniali rese da C.C., collega dell’infortunato (comunque, sulla base della stessa prospettazione di parte, contenente considerazioni del tutto generiche in ordine alla dinamica del fatto) e l’omesso esplicito raffronto tra le argomentazioni del consulente tecnico e quelle contenute nella relazione della competente AUSL, trattandosi di questione attinente all’individuazione del profilo di colpa in capo al ricorrente e da intendersi – sulla base dei principi prima riassunti – come implicitamente affrontata da parte dei giudici di merito.

  1. Le rimanenti deduzioni spiegate nel primo motivo di ricorso contengono altresì una contestazione – operata sotto l’ambito del vizio di motivazione, per omissione o illogicità – delle considerazioni spiegate dai giudici di merito in punto di effettiva sussistenza degli elementi connotativi della colpa in capo al datore di lavoro.

4.1 In particolare, la difesa del ricorrente ha contestato la tesi – sostenuta dai giudici di merito – attinenti alla violazione delle regole cautelari individuate; ovvero quelle specificate in sede di atto di esercizio dell’azione penale e facenti riferimento all’art. 71, comma 1, del TUSL, il quale prevede che “Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”; a propria volta, in riferimento all’art. 70, comma 1, il quale stabilisce che “Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto”; nonché all’art. 71, comma 4, lett. a), n.1), del TUSL, il quale prevede che è specifico obbligo del datore di lavoro di vigilare affinché le attrezzature vengano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso.

4.2 Sulla base di tali norme di sistema, i giudici di merito (si veda, in particolare, la ricostruzione contenuta nelle pagg. 21-26 della sentenza di primo grado) hanno individuato le regole cautelari violate, da ritenersi a propria volta richiamate dalle predette disposizioni generali, con particolare riferimento al punto 1.3.7 dell’allegato I alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (cosiddetta “direttiva macchine”, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.17), in base al quale “Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione”; nonché, in relazione alle istruzioni d’uso (come detto, espressamente richiamate dalla citata disposizione del TUSL) della macchina all’origine dell’evento, le quali – nel capitolo relativo alle operazioni di saldatura pali, pag.45 – prescrivono la necessità di prevedere un’adeguata protezione delle parti rotanti allo scopo di prevenire contatti accidentali.

4.3 La tesi difensiva, esposta nel complesso del motivo di impugnazione (anche con rinvio a quanto già dedotto di fronte alla Corte di appello nel secondo motivo di gravame e nei motivi aggiunti) si fonda sulla tesi in base alla quale non sarebbe sussistito alcun dovere, in capo al datore di lavoro, di intervenire sui meccanismi di sicurezza della macchina, obblighi i quali dovevano intendersi ricadenti sul costruttore; che, a propria volta, avrebbe quindi messo a disposizione dell’utilizzatore un macchinario non dotato dei necessari presidi di sicurezza, nonostante la presenza della marcatura di conformità alle norme europee.

Per l’effetto, sulla base della prospettazione del ricorrente, sarebbe illogico il ragionamento seguito dai giudici di merito, in base al quale il costruttore – pur avendo dovuto direttamente provvedervi – avrebbe lasciato all’utilizzatore la possibilità di intervenire sulla macchina in relazione allo specifico contesto lavorativo, riservandosi la possibilità di un interlocuzione successiva con lo stesso utilizzatore; contestandosi, altresì, la valenza del citato passo del manuale d’uso (a pag.45 dello stesso) il quale, con richiamo alle argomentazioni spese dal consulente di parte, avrebbe dovuto essere riferito non alle parti rotanti – in relazione alle quali, come in altre parti della macchina, doveva intendersi del tutto inibito qualsiasi intervento da parte dell’utilizzatore – bensì alle “rulliere” contenenti i pali e da qui convogliati verso la linea di saldatura.

Per l’effetto, sulla base della prospettazione difensiva già spiegata in sede di atto di appello, si verterebbe in una fattispecie di vizio occulto della macchina, tale da impedire la configurabilità della violazione, da parte del datore di lavoro, delle citate regole cautelari.

D’altra parte, nel secondo motivo di ricorso la difesa ha svolto alcune ulteriori considerazioni in punto di diritto sempre riferite alla preesistenza e alla violazione delle regole cautelari, precisando che la citata direttiva (con specifico riferimento al punto 1.3.7 dell’allegato I) pone delle regole rivolte, non nei confronti dell’utilizzatore, bensì del solo costruttore della macchina.

  1. Le argomentazioni riassunte sono complessivamente infondate.

5.1 In premessa, va osservato che la circostanza che il macchinario impiegato fosse conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE, recepita nell’ordinamento interno con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, quindi munito di marcatura CE, non è idonea, di per sé, a escludere la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al dipendente.

Come costantemente affermato da questa Corte, la c.d. direttiva macchine costituisce una normativa di prodotto, volta a disciplinare i requisiti essenziali di sicurezza in fase di progettazione, costruzione e immissione sul mercato delle macchine, ponendo obblighi primari in capo al fabbricante e agli altri operatori economici, ma non esaurisce né sostituisce gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro ai sensi del TUSL.

In tale prospettiva, la conformità del macchinario ai requisiti della direttiva e la relativa marcatura CE valgono come mera presunzione di sicurezza del prodotto, che non dispensa il datore di lavoro dall’obbligo di verificare concretamente l’idoneità dell’attrezzatura allo specifico uso cui è destinata nell’ambiente di lavoro, né dall’adozione di ulteriori misure tecniche e organizzative necessarie a neutralizzare i rischi residui prevedibili.

Il datore di lavoro rimane, infatti, garante della sicurezza del lavoratore nella fase di utilizzo della macchina e risponde delle omissioni relative alla valutazione dei rischi, alla predisposizione di adeguate protezioni, alla formazione e informazione del personale e al controllo sull’uso corretto dell’attrezzatura, anche quando il macchinario sia stato immesso sul mercato in conformità alla normativa unionale.

Ne consegue che la normativa di prodotto e la normativa prevenzionistica operano su piani distinti e tra loro complementari: la prima è finalizzata ad assicurare un livello minimo di sicurezza della macchina in astratto, mentre la seconda impone al datore di lavoro un controllo dinamico e continuo sulle condizioni di sicurezza in concreto esistenti nel contesto lavorativo.

Pertanto, in presenza di un rischio specifico connesso alle modalità di impiego del macchinario e non adeguatamente governato mediante misure prevenzionali, la responsabilità penale del datore di lavoro non può ritenersi esclusa per il solo fatto della conformità del mezzo alla direttiva macchine (su tali profili, cfr. Sez.4, n.3938 del 11/11/2021, dep. 2022, Massi, n.m.; nonché Sez. 4, n. 42110 del 21/10/2021, Daniele, Rv. 282300 – 01, in parte motiva).

Elementi logici in base ai quali deve quindi concludersi che – proprio in considerazione del fatto per cui la certificata conformità alle norme europee non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro in caso di concreto e mancato rispetto delle condizioni di sicurezza – le disposizioni dettate dalla direttiva devono intendersi rivolte anche nei confronti dell’utilizzatore.

Peraltro, tale conclusione è coerente con le disposizioni contenute nella stessa direttiva; tra cui, in particolare, va richiamato il punto 1.1.7 dell’allegato I, in base al quale “Se la macchina è destinata ad essere utilizzata in un ambiente pericoloso che presenta rischi per la salute e la sicurezza dell’operatore o se la macchina stessa genera un ambiente pericoloso, devono essere previsti i mezzi adeguati ad assicurare che l’operatore lavori in buone condizioni e sia protetto da ogni pericolo prevedibile”.

5.2 Quanto alla tematica della rilevanza dei c.d. vizi occulti in tema di prevenzione infortunistica, va osservato che il datore, quale garante della sicurezza dell’ambiente di lavoro, risponde degli eventi lesivi derivanti dall’utilizzo di macchinari non conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dagli artt. 70 e 71 del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo che l’evento sia riconducibile esclusivamente alla presenza di un vizio occulto della macchina, non rilevabile né prevedibile attraverso l’ordinaria diligenza esigibile in relazione alla specifica attrezzatura e alle modalità del suo impiego.

Il vizio occulto, tuttavia (anche sulla scorta dell’elaborazione di tale nozione operata dalla giurisprudenza civilistica), ha assunto nella giurisprudenza di legittimità una connotazione particolarmente restrittiva, configurandosi come ipotesi eccezionale e residuale, idonea a escludere la responsabilità del garante solo quando il difetto sia completamente sottratto alla percezione sensoriale e al controllo tecnico ragionevole, nonché non eliminabile mediante le verifiche funzionali, manutentive e organizzative imposte dalla normativa prevenzionistica.

Ne consegue che non possono essere qualificati come vizi occulti i difetti strutturali, le carenze di protezione, le anomalie funzionali o le situazioni di pericolo che risultino agevolmente apprezzabili attraverso un controllo visivo o operativo della macchina, ovvero che siano comunque prevedibili in base all’esperienza e alle regole di buona tecnica.

In tale prospettiva, la nozione di vizio occulto non consente al datore di lavoro di invocare un affidamento meramente formale sulla conformità del macchinario o sulla sua provenienza da costruttori qualificati, giacché l’obbligo di sicurezza gravante sul garante è caratterizzato da un contenuto dinamico e sostanziale, che impone di governare il rischio concreto connesso all’uso reale dell’attrezzatura.

Solo ove il difetto presenti caratteristiche tali da sottrarlo integralmente alla sfera di controllo esigibile, e l’evento lesivo si collochi al di fuori dell’area di rischio prevenibile, può ritenersi reciso il nesso di imputazione soggettiva in capo al datore di lavoro.

Ne deriva che il vizio occulto non opera come categoria idonea a ridimensionare l’estensione degli obblighi prevenzionistici, ma esclusivamente come rigoroso limite di imputazione, applicabile in casi del tutto eccezionali, nei quali l’evento non sia riconducibile a un deficit organizzativo, tecnico o manutentivo del sistema di sicurezza aziendale (cfr., su tali aspetti, Sez.4, n. 20645 del 20/03/2025, Lusignani, n.m; Sez.4, n.41147 del 27/10/2021, Favaretto, Rv. 282065 – 01; Sez.4, n.44327 del 30/09/2016, Argento, n.m.); Sez.4 n.22249 del 14/03/2014, Enne, Rv. 259229 – 01).

  1. Nel caso in esame, il complessivo apparato motivazionale dei giudici di merito va ritenuto intrinsecamente logico e congruo rispetto ai predetti principi.

Difatti, in coerenza con i principi stessi, i giudici di merito hanno rilevato come la conformità del macchinario rispetto alle prescrizioni della direttiva europea non esonerasse il datore di lavoro dall’obbligo di garantire la sicurezza del relativo utilizzo all’interno dell’ambiente lavorativo.

Per l’effetto, deve ritenersi del tutto conforme al richiamato quadro normativo e giurisprudenziale, la considerazione esposta – specificamente – nel punto 5.10.2 della sentenza di primo grado, nella quale il Tribunale ha rilevato che, nell’impossibilità di avere previa conoscenza del concreto ambiente di collocazione del macchinario, il costruttore avrebbe lasciato all’utilizzatore il compito di intervenire anche sulla stessa apparecchiatura al fine di diminuire i pericoli di concretizzazione del rischio, da intendersi gestito da parte del datore di lavoro.

D’altra parte, sempre come rilevato dal Tribunale, non sussiste alcun vizio di errata interpretazione degli elementi istruttori – con specifico riferimento a quelli documentali rappresentati dal manuale d’uso del dispositivo – in ordine all’area di intervento attribuita all’utilizzatore della macchina.

Difatti, appare del tutto logica la conclusione in forza della quale l’espressione contenuta alla pag.45 del manuale d’uso (per cui “La macchina e ogni dispositivo non devono essere modificati senza preventiva autorizzazione Corimpex”, sulla base di una prescrizione da intendersi richiamata in altre parti del manuale e sempre riguardanti attività di riparazione e di manutenzione straordinaria) non fosse tale da condizionare la lettura dell’inciso contenuto alla pag. 45 stessa, in base al quale “È necessario provvedere un’adeguata protezione delle parti rotanti allo scopo di prevenire contatti accidentali”; disposizione operativa, per quanto sopra esposto, a propria volta del tutto coerente con la citata direttiva.

Dovendosi ritenere del tutto consequenziale la lettura operata dal Tribunale, in forza della quale il manuale inibisse interventi di carattere strutturale ma – in piena coerenza con il quadro normativo vigente – facesse ricadere nell’area di intervento del datore di lavoro ogni accorgimento idoneo a predisporre adeguate protezioni dei lavoratori con specifico riferimento agli elementi rotanti, strutturalmente idonei a entrare in contatto con la persona dei dipendenti; senza che alcun elemento di carattere letterale fosse idoneo ad avvalorare l’interpretazione difensiva della limitazione degli interventi rimessi al datore di lavoro alla distinta parte rappresentata dalla “rulliera” di movimentazione.

Così come appare intrinsecamente del tutto logica, proprio alla luce del tenore letterale del citato passo del manuale di istruzioni, la conclusione per cui la stessa non contenesse alcuna delimitazione degli interventi all’una o all’altra parte, essendo la stessa da ritenere estesa al complesso del materiale rotante; a nulla rilevando, in ordine a quanto argomentato alla pag.15 del ricorso e in riferimento alla relazione di consulenza, la circostanza che la parte non protetta si trovasse in una parte ben delimitata dalla macchina e asseritamente non incisa dall’ambiente circostante.

Ciò in quanto tale elemento di fatto, sulla base delle predette considerazioni, non vale a escludere dall’area del rischio governato dal datore di lavoro l’adattamento della parte del macchinario alla specifica lavorazione effettuata.

Ne consegue che la dedotta sussistenza di un vizio occulto del macchinario non è configurabile nella fattispecie in esame, nella quale l’evento lesivo è derivato dal contatto del lavoratore con elementi rotanti rimasti privi di adeguata protezione.

Nella specie, la mancanza di dispositivi di protezione o di segregazione degli organi in movimento integra, al contrario, una carenza strutturale immediatamente apprezzabile, tale da rendere il rischio agevolmente conoscibile già al momento dell’introduzione e dell’utilizzo del macchinario nell’ambiente di lavoro.

Gli elementi rotanti, difatti, costituiscono una fonte di pericolo intrinseca, la cui messa in sicurezza rappresenta presidio essenziale e indefettibile della tutela antinfortunistica, sicché la loro esposizione non può in alcun modo essere ricondotta a un difetto nascosto o imprevedibile e senza che, sempre in relazione alle deduzioni difensive, possa attribuirsi alcuna efficacia esimente a dati quali l’esecuzione con esito positivo del collaudo della macchina da parte della costruttrice.

Ne consegue che, lungi dal configurare un vizio occulto, la situazione riscontrata rientra pienamente nell’area di rischio che il datore di lavoro era chiamato a governare, mediante l’adozione di misure tecniche idonee a impedire il contatto degli operatori con le parti in movimento, senza che possa attribuirsi rilievo scriminante né alla conformità formale del macchinario, né all’eventuale affidamento riposto sul costruttore, né, infine, a condotte imprudenti del lavoratore, trattandosi di evenienze prevedibili e prevenibili nell’organizzazione del lavoro.

Pertanto, correttamente i giudici territoriali hanno escluso la ricorrenza di un vizio occulto e affermato la responsabilità del datore di lavoro per colpa specifica, derivante dall’omessa messa in sicurezza degli elementi rotanti del macchinario, con conseguente rigetto dei motivi di ricorso sul punto.

  1. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la motivazione dei giudici di merito in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.; specificamente contestando la valutazione, operata dalla Corte territoriale, fondata sul dato del carattere “strutturale e non occasionale” della violazione delle disposizioni prevenzionali.

A tale proposito va premesso che, come rilevato da Sez. U, n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.

Da tale premessa deriva come la particolare tenuità dell’offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell’azione secondo quanto prevede l’art. 133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all’intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l’art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all’entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l’art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.); dovendosi ritenere che i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. siano cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, ma alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell’art. 131-bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità; in senso conforme Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01, nonché Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01).

Tenendo altresì conto – sulla base della modifica operata dall’art. 1, comma 1, lett.c), n.1), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 – del parametro costituito dal comportamento susseguente al reato; rilevando, a proposito di tale modifica, che tale condotta costituisce elemento suscettibile di valutazione nell’ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell’esimente, rilevando ai fini dell’apprezzamento dell’entità del danno, ovvero come possibile spia dell’intensità dell’elemento soggettivo (Sez. 3, n. 20279 del 21/03/2023, Malgrati, Rv. 284617 – 01), con la rilevante precisazione in forza della quale la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, ove sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l’applicabilità dell’esimente potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto tutti quelli di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa (Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024, Nesca, Rv. 287336 – 01).

Anche in relazione a tale profilo, deve farsi riferimento ai citati principi in tema di reciproca integrazione tra apparato argomentativo delle sentenze di merito; tanto in considerazione della circostanza per cui già il Tribunale aveva operato un’analitica valutazione degli elementi ritenuti inidonei a ravvisare la causa di non punibilità, prendendo in espressa considerazione gli elementi (richiamati ulteriormente nel ricorso per cassazione) attinenti alla condotta tenuta successivamente al reato.

Difatti, la sentenza di primo grado ha tenuto specificamente conto degli elementi allegati dalla difesa e rappresentati, in particolare, dall’intervenuto risarcimento del c.d. danno differenziale nei confronti della persona offesa e dall’integrale adempimento delle prescrizioni di adeguamento imposte dalla AUSL.

Peraltro, con motivazione non palesemente illogica e non tangibile in questa sede in quanto non distonica rispetto ai richiamati principi, il Tribunale ha ritenuto tali elementi subvalenti rispetto al non esiguo scostamento rispetto agli obblighi imposti dalla regola cautelare violata nel caso concreto e alla gravità del danno fisico cagionato alla persona offesa, che ha subito l’amputazione della falange ungueale del primo dito della mano destra.

Secondo una valutazione confermata dalla Corte di appello; la quale -contrariamente rispetto all’argomentazione difensiva – con deduzione ulteriore, non ha fatto riferimento al dato dell’abitualità della condotta, evidentemente non ravvisabile nel caso di specie, bensì, con argomentazione pure non palesemente illogica, alla potenzialità lesiva determinata dalla violazione contestata al ricorrente e alla gravità della fonte di pericolo.

Rilevando, altresì, in riferimento ai richiamati principi in ordine ai criteri di valutazione della condotta susseguente al reato, che tanto il risarcimento del danno differenziale in favore del lavoratore quanto l’ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla AUSL vanno ritenuti come condotte comunque necessitate dalla legge.

  1. Il quarto motivo, attinente alla dedotta illogicità in ordine al criterio di scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria, è infondato.

A tale proposito, questa Corte ha enunciato il criterio generale di valutazione in base al quale il giudice, nell’esercizio del potere di scelta fra l’applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, alternativamente previste, ha l’obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la pena detentiva (Sez. 6, n. 10772 del 20/02/2018, F., Rv. 272762 – 01; Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 2015, Ottino, Rv. 263201 – 01).

Sulla base del predetto principio, deve rilevarsi che la Corte territoriale -con valutazione non intrinsecamente illogica – ha fatto riferimento, in relazione ai criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. e al fine di giustificare la scelta dell’irrogazione della pena detentiva in luogo della contenuta sanzione pecuniaria, alla pericolosità della condotta colposa posta in essere e alla concreta entità delle lesioni causate.

  1. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Vanno oscurati i dati sensibili della persona offesa.

 P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Inidoneità del macchinario e responsabilità datoriale
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