Qualora il mobbing venga attuato da un dipendente per finalità personali, una volta accertata l’assenza di responsabilità dell’ente e la riferibilità delle condotte al solo dipendente, va esclusa la sua riferibilità all’Amministrazione.
Nota a Cass. 12 febbraio 2026, n. 3103
Alfonso Tagliamonte
La Corte di Cassazione 12 febbraio 2026, n. 3103 si pronunzia in un caso di mobbing attuato da una dirigente (dipendente dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catanzaro) nei confronti di un medico psichiatra concretizzatosi nel completo esautoramento dalle funzioni assistenziali tipiche della sua figura professionale.
I giudici (in linea con la sentenza n. 271/2021 della Corte d’appello di Catanzaro) hanno escluso ogni responsabilità dell’ASP, riscontrando che aveva vigilato sull’operato della direttrice ed adottato i provvedimenti necessari di competenza a tutela del medico ed hanno ritenuto persecutorie e vessatorie le condotte poste in essere dalla direttrice medesima.
In particolare, quest’ultima si era rifiutata pervicacemente di ripristinare le mansioni di cura e assistenza, proprie del medico, nonostante le disposizioni in tal senso impartite dall’ASP e nonostante le fosse “stato rivolto il rimprovero di essersi arrogata arbitrariamente il potere di valutare le attitudini professionali di un medico in servizio presso il Centro di Salute Mentale diretto”. Tale rifiuto reiterato non era sorretto da esigenze oggettive di tipo organizzativo ma basato unicamente sul convincimento di scarsa professionalità del medico.
La Cassazione chiarisce altresì che:
a) “è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime” (v. n. 12518/2025);
b) diversamente, si configura il fenomeno dello straining nell’ipotesi di “comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori”;
c) la responsabilità dell’Amministrazione va esclusa laddove l’attività dei suoi organi o dipendenti non sia riferibile all’ente pubblico in quanto i soggetti hanno agito per uno scopo “strettamente personale ed egoistico, assolutamente estraneo all’Amministrazione, o addirittura contrario ai fini che essa persegue, così escludendo ogni collegamento con le attribuzioni proprie delle loro funzioni atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l’attività del dipendente e la P.A” ( n. 19196/2024; e Cass. n. 23859/2017);
d) va esclusa la responsabilità dell’ASP ex art. 2087 c.c., dal momento che essa ha vigilato sull’operato del direttore e ha adottato i provvedimenti necessari di sua competenza a tutela della ricorrente originaria, considerando persecutorie e vessatorie le condotte riferibili esclusivamente alla direttrice e permane la responsabilità di quest’ultima ai sensi dell’ 2043, c.c.;
e) il mobbing integra cioè un fatto illecito punibile ex art. 2043 c.c. a cui non osta l’impostazione originaria della domanda in termini di “mobbing”/violazione dell’art. 2087 c.c., poiché il giudice può procedere alla corretta qualificazione giuridica dei fatti allegati, senza mutare petitum e causa petendi. In altri termini, le condotte a sostegno dell’azione risarcitoria, in astratto compatibili con la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c., possono essere ricondotte all’art. 2043 c.c., sempre che “tale diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l’esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda, soprattutto nel caso di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito per risarcimento del danno), per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi allegati, che specificano la causa petendi.” (v. Cass. n. 6182/2020 e n. 21333/2019).
CORTE DI CASSAZIONE 12 febbraio 2026, n. 3103
Svolgimento del processo
1.La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 271 del 2021, ha rigettato l’appello proposto da A.A. nei confronti di B.B. avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Lametia Terme.
Il giudice di primo grado ha condannato l’attuale ricorrente A.A. dirigente medico Direttrice del centro di Salute Mentale di Lametia Terme al risarcimento dei danni conseguenti alle condotte persecutorie e vessatorie poste in essere da marzo 2009 ad ottobre 2011 che hanno comportato il completo esautoramento della controricorrente dalle funzioni assistenziali tipiche della sua figura professionale di medico psichiatra.
- Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la A.A. prospettando tre motivi di ricorso, assistiti da memoria.
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Resiste B.B. con controricorso.
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L’Azienda Sanitaria PROVINCIALE DI CATANZARO è rimasta intimata.
All’adunanza camerale del 21 maggio 2025, con ordinanza interlocutoria n. 13649 del 2025, è stato disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per la fissazione in udienza pubblica, al fine di approfondire se con riguardo alle condotte persecutorie e/o vessatorie subite dal lavoratore nell’ambiente di lavoro la responsabilità del dirigente possa considerarsi autonoma ed esclusiva rispetto a quella dell’ente datore di lavoro e se, in caso affermativo, essa si inquadri nell’art. 2043, cod. civ. o nell’art. 2087, cod. civ.
- In prossimità dell’udienza pubblica il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, deducendo in particolare che una volta esclusa la responsabilità del datore di lavoro, con statuizione oramai passata in giudicato, non poteva più attribuirsi la responsabilità ex art. 2087 c.c. alla funzionaria dirigente, che aveva agito in rapporto di immedesimazione organica.
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La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1.Occorre premettere che come esposto nella sentenza di appello, il Tribunale di Lametia Terme ha condannato la ricorrente Direttrice del Centro di Salute Mentale di Lametia Terme al risarcimento dei danni conseguenti alle condotte persecutorie e vessatorie poste in essere da marzo 2009 ad ottobre 2011 che hanno comportato il completo esautoramento della controricorrente dalle funzioni assistenziali tipiche della sua figura professionale di medico psichiatra.
All’esito dell’istruttoria, come ricorda il giudice di appello, il Tribunale ha escluso ogni responsabilità dell’Azienda Sanitaria Provinciale, riscontrando che essa ha vigilato sull’operato della Direttrice e ha adottato i provvedimenti necessari di sua competenza a tutela della odierna controricorrente, mentre ha ritenuto persecutorie e vessatorie le seguenti condotte poste in essere dalla ricorrente:
privazione dal marzo 2009 di attività strettamente territoriali. Nella nota al Direttore Sanitario Aziendale dell’ASP di Catanzaro (Omissis) del 16.03.2009, la A.A. quale Direttrice del Centro di Salute Mentale di Lamezia Terme sostiene di aver dovuto escludere la ricorrente dalle attività più strettamente territoriali per evitare la sovraesposizione ed al fine di tutelare gli utenti, il servizio ed il buon nome dell’Azienda, “confinandola” nelle sole attività ambulatoriali e invita il Direttore dell’ASP ad adottare le iniziative ritenute più opportune al fine di contrastare i comportamenti che la B.B. aveva assunto sul luogo di lavoro sin da quando era stata trasferita dal SPDC al CSM di Lamezia Terme.
Nella predetta nota, la dott.ssa A.A. specifica che le condotte della dott.ssa B.B. che ne hanno comportato l’esclusione dalle attività c.d. territoriali sono consistite: a) nella resistenza alla condivisione delle regole e al rispetto dell’organizzazione del lavoro; b) in comportamenti in aperto contrasto con le procedure previste; c) in infondate rivendicazioni sindacali; d) in rapporti eccessivamente confidenziali e paritari con i pazienti; e) modalità terapeutiche improntate ad un’operatività al limite della deontologia professionale; f) difficoltà personologiche con tematiche persecutorie nei confronti del colleghi e della stessa Direttrice; g) rapporti conflittuali con i familiari dei pazienti;
destinazione della ricorrente (attuale controricorrente) allo svolgimento di compiti non assistenziali a decorrere dal 31.03.2010, (come da ordine di servizio adottato in pari data) e successive condotte di mancato reintegro della B.B. nelle sue funzioni di medico psichiatra del servizio territoriale.
A seguito di un episodio verificatosi il 30.03.2010 – opposizione della B.B. al trattamento sanitario obbligatorio disposto dal Sindaco di Lamezia Terme con l’assenso del direttore sanitario – la A.A., con nota del 30.04.2010, ha trasmesso gli atti all’organo competente (nella specie, il Direttore Generale dell’ASP di Catanzaro) per l’attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti della B.B. ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 3.
La Corte d’Appello ha rigettato l’appello proposto da A.A. Rosina affermando che:
per la configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante (che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria) va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica;
nella specie la sussistenza dell’intento vessatorio emerge in tutta la sua portata considerato che i provvedimenti comportanti l’assegnazione della dott.ssa B.B. a compiti diversi da quelli di assistenza dei pazienti, pur formalmente corretti, sono stati adottati dall’appellante non già per far fronte ad esigenze organizzative dell’unità operativa diretta, ma per stigmatizzare la ritenuta carente capacità professionale della ricorrente lavoratrice sotto il profilo dell’approccio ai pazienti e delle scelte terapeutiche da effettuare.
Afferma la Corte d’Appello che l’appellante, infatti, si è rifiutata pervicacemente di ripristinare le mansioni della B.B. di cura e assistenza proprie del suo profilo professionale, nonostante le disposizioni in tal senso impartite dall’ASP – dopo avere verificato con apposita commissione la correttezza della scelta professionale della B.B. in occasione del TSO del 30.3.2010 – e nonostante le sia stato rivolto il rimprovero di essersi arrogata arbitrariamente il potere di valutare le attitudini professionali di un medico in servizio presso il Centro di Salute Mentale diretto;
tale reiterato rifiuto assume il valore di una vera e propria forma di prevaricazione atteso che – come più sopra evidenziato – non appare sorretto da esigenze oggettive di tipo organizzativo ma basato unicamente sul convincimento di scarsa professionalità della dott.ssa B.B., convincimento del quale la dott.ssa A.A. non è riuscita in giudizio a dimostrare la fondatezza: al riguardo manca invero ogni riscontro e, per converso, si colgono segni di secca smentita, oltre che negli esiti della Commissione di verifica in relazione all’episodio del 30.3.2010, anche negli atti provenienti degli organi superiori, quali la nota del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale del 10.05.2011 e la nota del Commissario Straordinario dell’ASP del 17.05.2011;
il mancato rilievo che il primo giudice ha assegnato alla sentenza di assoluzione della A.A. dal reato di omissione di atti d’ufficio, per non avere dato immediata attuazione al provvedimento del Direttore Generale ASP del 17.5.2011 con cui si ordinava di ripristinare la B.B. nelle funzioni proprie della qualifica posseduta senza indugio, non integra il lamentato difetto di motivazione.
Infine, quanto alla dedotta legittimazione esclusiva dell’INAIL rispetto alla tutela del danno biologico di origine lavorativa, la Corte territoriale ha affermato che nel caso di specie, la denuncia delle lesioni permanenti alla propria integrità psichica, che la lavoratrice ha rivolto nei confronti dell’amministrazione convenuta, addebitandole la violazione delle norme a tutela dei lavoratori, e, in particolare, dell’art. 2087 c.c., è sufficiente a radicare la legittimazione passiva in capo alla medesima amministrazione e ad imporre al giudice di accertare.
- Tanto premesso può passarsi ad esaminare i motivi di ricorso.
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Primo motivo di ricorso. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, commi 4 e 6, 15-ter, comma 4, D.Lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 19, commi 1 e 10, del D.Lgs. n. 165 del 2001, anche in relazione all’art. 2013 c.c.; dell’art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001; dell’art. 27 e 28 CCNL dirigenza sanitaria dell’8.6.2000 (ora artt. 18 e 19 CCNL 19.12.2019), dell’art. 55-bis, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001”.
Il motivo premette che è passata in giudicato la sentenza di primo grado quanto al rigetto della domanda di mobbing e demansionamento proposta nei confronti dell’ASP di Catanzaro, datrice di lavoro della ricorrente, in quanto non impugnata dalla B.B. con appello incidentale.
La censura si incentra sulla conformità alla legge ed al contratto collettivo, ripercorrendone i contenuti e le ragioni, dei due i provvedimenti organizzativi adottati dalla ricorrente in data 11.10.2010 e 17.06.2011 nei confronti della controricorrente: provvedimenti organizzativi adottati non iure proprio, ma in veste di Responsabile dell’UOC di Salute Mentale e pur sempre imputabili all’ASP di Catanzaro: sicché se è stata ritenuta esente da qualsiasi responsabilità l’ASP di Catanzaro (con statuizione della sentenza di primo grado passata in giudicato) non può essere ritenuta responsabile la ricorrente come persona fisica.
La ricorrente riporta in successione il contenuto delle disposizioni indicate nella rubrica del motivo, quale fondamento della legittimità dei provvedimenti adottati, e richiama la giurisprudenza di legittimità relativa alla non applicazione dell’art. 2103 cod. civ. alla dirigenza sanitaria, al rilievo di competenza e capacità per il conferimento degli incarichi, all’obbligo della segnalazione disciplinare, come nella specie con riguardo alla revoca del TSO.
Inoltre, fa presente di essere sempre stata confermata negli incarichi e non assoggettata ad alcun procedimento disciplinare, mentre la controricorrente era stata trasferita con disposizione di servizio del 10 ottobre 2021 per contenere il continuo contenzioso venutosi a creare tra la stessa e il Direttore del CSM di Lametia Terme. Peraltro, come affermato dall’ASP di Catanzaro nella memoria di costituzione in primo grado, le diverse funzioni per la controricorrente potevano costituire ragione di crescita professionale.
Si duole infine del mancato rilievo attribuito alla sentenza penale di assoluzione per il reato di omissione di atti di ufficio, intervenuta per essa ricorrente, laddove la stessa aveva affermato che era evidente che la ricorrente non aveva alcuna intenzione di pregiudicare con il proprio comportamento inottemperante il regolare corso della situazione lavorativa della controricorrente.
- Secondo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2087 cc, in relazione alla fattispecie del mobbing, per avere i giudici di merito ritenuto che detta fattispecie possa ricorrere anche per fatto del dipendente cui sia rimasto del tutto estraneo il datore di lavoro (art. 360., n.3, cpc).
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Terzo motivo di ricorso. Violazione falsa applicazione degli artt. 2043 e 2067 cc, in relazione agli artt., 2087, 2103 e 1218 cc, per avere la sentenza impugnata applicato ad un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale i principi in materia di prova e di risarcimento del danno relativi ad ipotesi di responsabilità contrattuale del datore di lavoro e per avere utilizzato un criterio equitativo di liquidazione del danno non applicabile a soggetti diversi dal datore di lavoro e relativo al danno professionale da demansionamento (art. 360, n.3).
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I suddetti motivi di ricorso, in ragione della loro connessione devono essere trattati congiuntamente.
Gli stessi non sono fondati, e in proposito devono disattendersi le conclusioni della Procura Generale.
Ai sensi dell’art. 2087, cod. civ., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente, e tra queste dal mobbing (Cass., n. 32151 del 2018).
Questa Corte ha chiarito (Cass., n. 12518 del 12 maggio 2025) che è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell’ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell’art. 2087 c.c.; è, invece, configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori.
Questa Corte ha affermato che la responsabilità dell’Amministrazione è esclusa nei casi in cui l’attività dei suoi organi o dipendenti non sia riferibile all’ente pubblico per avere i soggetti agito per un fine strettamente personale ed egoistico, assolutamente estraneo all’Amministrazione, o addirittura contrario ai fini che essa persegue, così escludendo ogni collegamento con le attribuzioni proprie delle loro funzioni atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l’attività del dipendente e la P.A. (Cass., n. 19196 del 2024, n. 23859 del 2017, n. 80/2017, 11597/2005).
La stessa ricorrente, nella specie, conviene sull’accertata esclusione della responsabilità del datore di lavoro per le condotte persecutorie e vessatorie subite dalla B.B., deducendo peraltro il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che tanto ha statuito.
Nella fattispecie in esame con accertamento di fatto il Tribunale ha escluso ogni responsabilità dell’Azienda Sanitaria PROVINCIALE DI CATANZARO, riscontrando che essa ha vigilato sull’operato del Direttore, e ha adottato i provvedimenti necessari di sua competenza a tutela della ricorrente originaria, ed ha ritenuto persecutorie e vessatorie le condotte riferibili esclusivamente alla A.A.
Di talché, esclusa la responsabilità ex 2087, cod. civ., dell’ASP di Catanzaro, permane la responsabilità dell’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 2043, cod. civ.
Né costituisce ostacolo a tale approdo l’originaria prospettazione della domanda giudiziale in termini di danno da mobbing, in quanto si tratta piuttosto di una operazione di esatta qualificazione giuridica dell’azione che il giudice è tenuto ad effettuare, interpretando il titolo su cui si fonda la controversia ed anche applicando norme di legge diverse da quelle invocate dalle parti interessate, purché lasci inalterati sia il petitum che la causa petendi e non attribuisca un bene diverso da quello domandato o introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto.
La giurisprudenza di legittimità ha già affermato (cfr., Cass. n. 6182 del 2020, n. 21333 del 2019) che le condotte poste a sostegno dell’azione risarcitoria, astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c., possono essere ricondotte entro il paradigma dell’art. 2043 c.c., purché tale diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l’esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda, soprattutto nel caso di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito per risarcimento del danno), per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi allegati, che specificano la “causa petendi”.
Dunque, se, convenuti in giudizio datore di lavoro e dipendente come nella specie per mobbing, non vi è responsabilità del datore di lavoro, come accertato nella specie dal giudice di merito di primo grado con sentenza che non ha costituito oggetto di appello sul punto da parte della ricorrente originaria, il lavoratore che ha posto in essere le condotte persecutorie risponde a titolo personale, come statuito dalla Corte d’Appello, per responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.; le condotte persecutorie, laddove come nella specie siano frutto di comportamento non riconducibile a rapporto organico o di servizio e anzi il datore di lavoro abbia poste in essere misure per evitarle, non possono essere riferite al datore di lavoro medesimo.
Nella specie la Corte d’Appello con accertamento di fatto ha affermato che la sussistenza dell’intento vessatorio da parte della A.A. emerge in tutta la sua portata considerando che i provvedimenti di assegnazione della B.B. pur formalmente corretti sono stati adottati per stigmatizzare la ritenuta carente capacità professionale della odierna controricorrente (v. pag. 9 sentenza appello).
Non si può dunque convenire con la ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe fatto valere rispetto alla stessa una responsabilità del datore di lavoro, e per le ragioni sopra esposte devono essere disattese le conclusioni del Procuratore Generale.
La Corte d’Appello ha accertato l’intento vessatorio della ricorrente che ha posto in essere comportamenti persecutori sul luogo di lavoro, ma rispetto ai quali, non essendo datore di lavoro e non essendoci responsabilità del datore di lavoro (come avviene nel caso di atti abnormi posti in essere dal lavoratore, o non riconducibili a esigenze organizzative), la stessa risponde ai sensi dell’art. 2043, c.c.
Né la doglianza sul diverso regime della prova della responsabilità ex art. 2043 c.c., rispetto alla responsabilità ex art. 2087 c.c., è assistita dalla prospettazione di una ricaduta in concreto sui diritti di allegazione e prova, circostanza che priva la censura di rilevanza.
Quanto all’asserito mancato rilievo dato dalla Corte d’Appello alla sentenza penale, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., si osserva che la censura è generica e non censura adeguatamente la ratio decidendi della statuizione di appello che ha affermato la inconferenza della pronuncia penale rispetto alla fattispecie in esame.
Afferma la Corte d’Appello che la sentenza penale di assoluzione: è stata pronunciata con rito abbreviato senza che la parte civile si fosse costituita e lo avesse accettato (esulando dall’art. 652 che si riferisce a sentenza pronunciata a seguito di dibattimento, e non costituendo vincolo per il giudice civile, v. Cass. 14610/2020, peraltro richiamata dalla Corte di Appello), si è limitata ad affermare che “il provvedimento di riordino è stato comunque emesso nei modi e termini ritenuti più consono e legittimi dall’imputata nell’esercizio della propria funzione direttiva; non specifica quali siano stati gli elementi di fatto acclarati dall’incarto processuale che hanno condotto ad un giudizio di correttezza dell’operato – seppure obiettivamente inottemperante – della dott.ssa A.A.
Quanto prospettato dalla ricorrente non si evince neppure dall’affermata legittimazione passiva del datore di lavoro anche senza la presenza in giudizio dell’INAIL atteso che la Corte d’Appello si è limitata ad affermare che basta l’allegazione di un fatto integrante in astratto reato perseguibile d’ufficio a incardinare la causa nei confronti del datore di lavoro.
Il profilo di censura relativo alla liquidazione in via equitativa è inammissibile, per novità della questione e genericità; dalla sentenza di appello non risulta che la questione della liquidazione equitativa sia stata specificamente devoluta in appello.
- Il ricorso deve essere rigettato.
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Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte controricorrente costituitasi.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
- Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.196/2003, in caso di diffusione della presente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità delle parti menzionate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.000.00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore della parte controricorrente costituita.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

