La violazione del divieto di cumulo tra i redditi da lavoro dipendente e il trattamento di quiescenza, da parte del beneficiario della pensione “quota 100” comporta la restituzione dei soli ratei relativi ai periodi di percezione della retribuzione e non dell’intera annualità di pensione.
Nota ad App. Milano 22 giugno – 2 luglio 2026, n. 734
Sonia Gioia
Nel caso di violazione del divieto di cumulo della pensione anticipata a “quota 100” con redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo oltre l’importo di 5000 € lordi annui, previsto dall’art. 14, co. 3, D. L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertivo, con mod., in L. 28 marzo 2019, n. 26), il beneficiario del trattamento di quiescenza non è tenuto alla restituzione dell’intera annualità di pensione ma dei soli ratei relativi alle mensilità in cui il pensionato abbia prestato attività lavorativa, “rispetto alle quali vi è senza dubbio una frustrazione della finalità solidaristica e della creazione di nuova occupazione che il legislatore ha voluto assegnare alla pensione quota 100 e alla previsione sul divieto di cumulo”.
Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Milano 22 giugno – 2 luglio 2026, n. 743.R.G. n. 379/2026 (conforme a Trib. Milano n. 5721/2025), in relazione ad una fattispecie concernente un titolare di pensione anticipata a “quota 100” che, in violazione del divieto di cumulo tra il trattamento di quiescenza e i redditi da lavoro dipendente, aveva svolto una giornata di lavoro subordinato, percependo una retribuzione pari a 97 €.
All’esito del procedimento amministrativo, l’INPS, a fronte di tale prestazione di lavoro, aveva provveduto al recupero dell’intera annualità di pensione sul presupposto che lo svolgimento di attività lavorativa subordinata – seppur occasionale e di breve durata – determina la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare in cui il pensionato ha percepito una retribuzione (Cass. n. 30994/2024; App. Milano n. 301/2025).
Com’è noto, la pensione “quota 100” è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (c.d. AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, siano in possesso di un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore ai 38 anni (art. 14, co. 1 e 2, D.L. n. 4 cit.).
Il trattamento pensionistico “non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia”, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo”, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 € lordi annui, ex art. 14, co. 3, D.L. n. 4 cit. (sul tema v., C. Cost. 24 novembre 2022, n. 234, con nota in q. sito di F. FEDELE).
Tale disposizione normativa non indica le conseguenze derivanti dalla violazione del divieto, non precisando cosa debba intendersi per non cumulabilità: essa, infatti, non dispone che la violazione del divieto di cumulo, anche per un periodo temporale minimo, determini la perdita della pensione per l’intero anno solare – che traducendosi, di fatto, in una misura sanzionatoria avrebbe dovuto essere espressamente stabilita dalla legge – né prevede la mera detrazione del reddito percepito dall’importo del trattamento di quiescenza, “perché se così fosse il legislatore avrebbe previsto il meccanismo della detrazione”.
Pertanto, secondo la Corte distrettuale, la nozione di non cumulabilità va interpretata nel suo significato letterale, nel senso che deve escludersi che la pensione anticipata possa sommarsi con il reddito da lavoro subordinato e che, di conseguenza, i ratei di pensione la cui erogazione dev’essere sospesa “sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con redditi da lavoro dipendente, rispetto alle quali vi è senza dubbio una frustrazione della finalità solidaristica e della creazione di nuova occupazione”, perseguita dall’art. 14, D.L. n. 4 cit.
Una diversa interpretazione, che preveda la perdita del diritto alla prestazione per l’intero anno, pur sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30994 cit.), non trova, secondo il Collegio, “alcun supporto normativo né tecnico giuridico” e si pone in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., perché privare il pensionato del trattamento di quiescenza per l’intera annualità “comprometterebbe integralmente il sostentamento dell’individuo” e “comporterebbe un’erosione della funzione previdenziale della pensione” (art. 1, Prot. addiz. CEDU), mentre la sospensione dei soli ratei di pensione percepiti durante i periodi di violazione del divieto appare “la soluzione più conforme a diritto, oltre che più equa”, dal momento che il pensionato, nei mesi in cui non aveva ripreso il lavoro e in quelli successivi alla cessazione del rapporto, aveva pieno diritto di beneficiare della pensione.
Pertanto, deve ritenersi che, a partire dal primo giorno di decorrenza del trattamento di quiescenza e fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, la prestazione “quota 100” e il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili ma la sospensione dell’erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui il pensionato abbia prestato attività lavorativa perché soltanto la percezione di un reddito da lavoro subordinato – indipendentemente dall’ammontare dell’importo – integra la violazione del divieto di incumulabilità (App. Milano n. 672/2026; App. Torino n. 193/2026; App. Trieste n. 137/2025).
In attuazione di tali principi, la Corte distrettuale, nel confermare la pronuncia di merito, ha dichiarato che l’incumulabilità tra la pensione “quota 100” e il reddito da lavoro dipendente dovesse riguardare la sola mensilità in cui il pensionato aveva svolto attività lavorativa, con conseguente diritto di percepire il trattamento di quiescenza negli altri mesi.
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