Nel contratto di agenzia, la banca non perde automaticamente il diritto di recedere per giusta causa soltanto perché sono trascorsi nove mesi dalla scoperta di alcune irregolarità. Il giudice deve comunque esaminare gli addebiti e verificare se siano sufficientemente gravi da giustificare la cessazione immediata del rapporto.

Nota a Cass. (ord.) 2 ottobre 2026, n. 26112

Fabio Iacobone

Mentre nel lavoro subordinato la tempestività della contestazione costituisce un’importante garanzia del lavoratore, nel rapporto di agenzia il semplice ritardo del preponente non rende automaticamente illegittimo il recesso. Ciò, poiché il ritardo può assumere rilievo soltanto nell’ambito di una valutazione complessiva della gravità dei fatti e della permanenza della lesione fiduciaria.

È quanto afferma la Corte di Cassazione nel caso di un promotore finanziario, legato ad Allianz Bank da un contratto di agenzia, che veniva licenziato, subendo il recesso dal contratto, per giusta causa a seguito di irregolarità emerse durante un’ispezione conclusasi nove mesi prima.

L’agente impugnava il recesso, chiedendo l’indennità sostitutiva del preavviso, l’indennità di cessazione del rapporto e il risarcimento del danno professionale e all’immagine.

La Corte d’Appello di Napoli dichiarava insussistente la giusta causa, ritenendo il recesso tardivo e considerando che il tempo trascorso avesse ingenerato nell’agente un legittimo affidamento sull’irrilevanza degli addebiti.

La Cassazione accoglie il ricorso dell’Allianz Bank chiarendo che la giusta causa di recesso non è un concetto estraneo al contratto di agenzia. “Al contrario, l’istituto del recesso per giusta causa, pur previsto dall’art. 2119 c.c. con riferimento al lavoro subordinato, è da tempo ritenuto applicabile anche al rapporto di agenzia, atteso che esso esprime un principio generale di inesigibilità della prosecuzione anche provvisoria del rapporto quando si verifichi un fatto talmente grave da ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario. Tuttavia, proprio la diversa natura del rapporto impone di adattarne l’applicazione alla struttura dell’agenzia, nella quale il rapporto fiduciario assume una intensità peculiare, correlata alla maggiore autonomia dell’agente nella gestione dell’attività, dei tempi, dei luoghi, delle modalità operative e dei mezzi impiegati per il conseguimento del risultato economico. La giurisprudenza di legittimità ha, in questa prospettiva, affermato che, nella valutazione della giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, occorre tener conto della complessiva dimensione economica del rapporto, dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, dell’intensità del vincolo fiduciario e della maggiore autonomia gestionale dell’agente; con la conseguenza che può assumere rilievo, ai fini della legittimità del recesso, anche una condotta che presenti consistenza diversa da quella richiesta per il licenziamento nel rapporto subordinato.

Tutto ciò premesso, nel contratto di agenzia il principio di immediatezza della contestazione non opera con le stesse modalità previste per il licenziamento disciplinare del lavoratore subordinato.

Più specificamente, nel contratto di agenzia nessuna disposizione normativa impone al preponente di esercitare il recesso per giusta causa entro un determinato termine dalla conoscenza dei fatti. Non esiste perciò un termine decadenziale.” Il principio della necessità della contestazione immediata delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa – con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati (c.d. principio di immutabilità dei motivi) – opera anche nel contratto di agenzia, ma in relazione al solo recesso del preponente e con esclusivo riferimento alla immodificabilità dei motivi di recesso, non già alla tempestività temporale dello stesso” (Cass. n. 11223/2026; Cass. n. 30063/2019).

Sicché il ritardo può incidere sulla valutazione della giusta causa, ma non determina automaticamente l’illegittimità del recesso. La Cassazione precisa inoltre che nel contratto di agenzia il vincolo fiduciario è particolarmente intenso, in ragione della maggiore autonomia dell’agente. Pertanto, anche una condotta meno grave rispetto a quella necessaria per giustificare il licenziamento di un lavoratore subordinato può legittimare il recesso per giusta causa.

Il tempo trascorso tra la conoscenza dei fatti e il recesso può comunque rilevare nella valutazione della sussistenza e dell’attualità della giusta causa, ma deve essere apprezzato in concreto; il giudice dovrà dunque valutare concretamente la gravità degli addebiti, la complessità degli accertamenti, l’organizzazione aziendale e l’incidenza della condotta sul rapporto fiduciario e se la lesione del rapporto fiduciario sia ancora attuale. Il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato In corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali” (Cass. nn. 22349 e 16773/2024).

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 2 ottobre 2026, n. 26112

FATTI DI CAUSA

1.Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 25 luglio 2014, SC.VI. conveniva in giudizio ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS Spa dinanzi al Tribunale di Napoli, esponendo: di aver stipulato con la società convenuta, in data 5 novembre 2004, un contratto di agenzia senza rappresentanza per la promozione di prodotti e servizi finanziari, bancari e assicurativi; che il rapporto si era risolto a seguito del recesso per giusta causa intimato dalla preponente il 19 luglio 2012; che la giusta causa era insussistente. Chiedeva, pertanto, l’accertamento della carenza di giusta causa del recesso e la condanna della società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso (Euro 12.509,32), dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. (Euro 21.125,00) e del risarcimento del danno all’immagine e professionale da liquidarsi in via equitativa.

  1. Costituitasi, Allianz Bank eccepiva in via preliminare l’intervenuta decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 e contestava nel merito le domande. Il Tribunale, con sentenza n. 9107/2015, dichiarava improcedibile la domanda per decadenza, compensando le spese.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 10/2020, confermava la pronuncia.

Con ordinanza n. 23348/2024, questa Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza, ritenendo inapplicabile al contratto di agenzia il regime di decadenza introdotto dalla L. n. 183/2010.

  1. Riassunta la causa (R.G. n. 2869/2024), la Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, con sentenza n. 1153/2025 pubblicata il 6 aprile 2025, così decideva: dichiarava la carenza di giusta causa del recesso per tardività dello stesso – intimato nove mesi dopo la conclusione dell’accertamento ispettivo del 19 ottobre 2011 – ravvisando un legittimo affidamento dell’agente sull’irrilevanza disciplinare degli addebiti; dichiarava inammissibile per genericità la domanda di indennità sostitutiva del preavviso; rigettava le domande ex art. 1751 c.c. e le domande risarcitorie per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi; compensava per due terzi le spese di tutti i gradi e condannava la società al pagamento del terzo residuo.

  2. Avverso tale sentenza SC.VI. propone ricorso per cassazione con sei motivi.

  3. ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS Spa resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi.

  4. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con i primi tre motivi, il ricorrente denuncia – sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di fatti decisivi in relazione, rispettivamente: all’indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 c.c. (primo motivo); all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. (secondo motivo); al risarcimento del danno ex art. 1751, comma 4, c.c. (terzo motivo). Sostiene di aver adeguatamente allegato e provato nei gradi di merito tutti i presupposti delle domande azionate, mediante il rinvio a documenti prodotti e attraverso specifiche deduzioni contenute nel ricorso in riassunzione e nei precedenti atti difensivi.

  1. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c. e 1750 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Deduce che la sentenza impugnata non avrebbe considerato le prove documentali da lui prodotte (certificazioni delle provvigioni) e i fatti dalle stesse risultanti, non contestati dalla controparte, dai quali emergeva la conformità del quantum richiesto ai criteri di calcolo di cui all’art. 10 dell’AEC.

  2. Con il quinto motivo allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c., 1751 c.c. e 2697, commi 1 e 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato: (a) nel non considerare provati, per mancata contestazione avversaria, i fatti relativi all’aver l’agente procurato significativi vantaggi alla preponente e all’equità della somma richiesta; (b) nel porre a carico dell’agente l’onere di provare la permanenza dei vantaggi in capo alla preponente dopo la cessazione del rapporto, assumendo che tale prova spetti invece alla banca.

  3. Con il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, c.p.c., 1751, comma 4, 1226 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Assume che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la possibilità di una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, pur in presenza di condotta illecita della banca (recesso ingiustificato accompagnato da accuse infamanti e segnalazioni alle Autorità di Vigilanza) e di danni all’immagine e alla professionalità dallo stesso ricorrente allegati.

  4. Con il primo motivo del ricorso incidentale, Allianz Bank denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1750 e 1751 c.c., 7 L. n. 300/1970 e 12 preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardivo il recesso – applicando il principio di immediatezza della contestazione disciplinare e la categoria del legittimo affidamento propri del rapporto di lavoro subordinato – in violazione della disciplina speciale del contratto di agenzia, che non codifica alcun requisito di tempestività temporale del recesso per giusta causa.

Richiama l’ordinanza n. 23348/2024 resa tra le medesime parti, che ha escluso l’applicabilità al contratto di agenzia delle regole dettate per il lavoro subordinato.

5.1.Con il secondo motivo, denuncia violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 5 del contratto di agenzia. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che gli addebiti contestati non fossero riferibili all’attività di promotore finanziario e che il tempo trascorso avesse generato un legittimo affidamento dell’agente, senza considerare che il contratto vietava all’agente di svolgere attività diversa da quella oggetto del mandato e che, pertanto, le operazioni di compravendita di orologi e le altre movimentazioni anomale integravano violazioni del patto di esclusiva, così come previsto dal contratto medesimo. La ricorrente incidentale ripropone, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la questione della sussistenza della giusta causa di recesso, ritenuta assorbita dalla Corte d’Appello.

  1. Deve essere esaminato in via prioritaria il ricorso incidentale, poiché investe la statuizione con la quale la Corte territoriale ha escluso la sussistenza della giusta causa del recesso sulla base della sola ritenuta tardività della comunicazione del 19 luglio 2012. Tale statuizione costituisce la premessa logico-giuridica delle domande proposte dall’agente e della stessa necessità di scrutinare le pretese economiche conseguenti alla cessazione del rapporto.

6.1. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato, nei termini che seguono.

La sentenza impugnata ha dichiarato la carenza di giusta causa del recesso esercitato da ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS Spa in data 19 luglio 2012 senza procedere all’esame dell’idoneità dei fatti contestati a integrare una giusta causa di scioglimento del rapporto. La Corte territoriale ha infatti ritenuto assorbente il rilievo della tardività del recesso, osservando che esso era stato intimato a distanza di nove mesi dalla verifica ispettiva del 19 ottobre 2011 e valorizzando, altresì, il legittimo affidamento dell’agente sulla irrilevanza disciplinare degli addebiti, anche in ragione della loro asserita non riferibilità all’attività di promotore finanziario.

Così argomentando, la Corte d’Appello ha fatto applicazione, in modo non adeguatamente mediato dalla disciplina propria del contratto di agenzia, di categorie elaborate con riguardo al rapporto di lavoro subordinato e, segnatamente, al procedimento disciplinare regolato dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970.

La decisione non chiarisce, infatti, quale sia il fondamento normativo o sistematico dell’assunto secondo cui, nel rapporto di agenzia, il mero decorso di un determinato lasso temporale tra la conoscenza dei fatti e l’esercizio del recesso per giusta causa determini automaticamente la preclusione dell’esame nel merito degli addebiti e, quindi, l’illegittimità del recesso stesso. 6.2. Va ribadito che il contratto di agenzia è disciplinato da un complesso di fonti proprie, rappresentate dalle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 1742 e seguenti c.c., dagli Accordi economici collettivi e dalla normativa professionale di settore. Questa Corte, con l’ordinanza n. 23348 del 2024 resa tra le medesime parti, ha già escluso che al contratto di agenzia possa essere applicato il regime decadenziale previsto dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, proprio in ragione della peculiarità della fattispecie agenziale rispetto ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, a maggior ragione, rispetto al lavoro subordinato.

Tale affermazione non comporta, naturalmente, che la giusta causa di recesso sia concetto estraneo al contratto di agenzia. Al contrario, l’istituto del recesso per giusta causa, pur previsto dall’art. 2119 c.c. con riferimento al lavoro subordinato, è da tempo ritenuto applicabile anche al rapporto di agenzia, atteso che esso esprime un principio generale di inesigibilità della prosecuzione anche provvisoria del rapporto quando si verifichi un fatto talmente grave da ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario. Tuttavia, proprio la diversa natura del rapporto impone di adattarne l’applicazione alla struttura dell’agenzia, nella quale il rapporto fiduciario assume una intensità peculiare, correlata alla maggiore autonomia dell’agente nella gestione dell’attività, dei tempi, dei luoghi, delle modalità operative e dei mezzi impiegati per il conseguimento del risultato economico. 6.3. La giurisprudenza di legittimità ha, in questa prospettiva, affermato che, nella valutazione della giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, occorre tener conto della complessiva dimensione economica del rapporto, dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, dell’intensità del vincolo fiduciario e della maggiore autonomia gestionale dell’agente; con la conseguenza che può assumere rilievo, ai fini della legittimità del recesso, anche una condotta che presenti consistenza diversa da quella richiesta per il licenziamento nel rapporto subordinato.

6.2. L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è certamente applicabile anche al contratto di agenzia, ma come più volte affermato da questa Corte – nella valutazione della gravità della condotta deve tenersi conto che in tale contratto il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali; ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza rispetto a quello richiesto per il lavoro subordinato, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16773 del 17 giugno 2024; Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 29290 del 12 novembre 2019; Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 22349 del 7 agosto 2024).

A sua volta, il principio della necessità della contestazione immediata delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa – con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati (c.d. principio di immutabilità dei motivi) – opera anche nel contratto di agenzia, ma in relazione al solo recesso del preponente e con esclusivo riferimento alla immodificabilità dei motivi di recesso, non già alla tempestività temporale dello stesso (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11223 del 27 aprile 2026; Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 30063 del 19 novembre 2019; Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1434 del 5 febbraio 1993).

Invero, il profilo della tempestività non può, quindi, essere trasposto meccanicamente dal procedimento disciplinare del lavoro subordinato al contratto di agenzia. Nel rapporto di agenzia il principio della contestazione immediata delle ragioni poste a fondamento del recesso del preponente opera, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in funzione della conoscibilità dei motivi del recesso e della conseguente preclusione a dedurre in giudizio fatti diversi da quelli comunicati, ma non si traduce, tout court, in assenza di una specifica previsione normativa, in un autonomo termine decadenziale il cui superamento determini di per sé l’illegittimità del recesso.

La necessità della tempestiva contestazione, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi, è stata infatti ritenuta operante anche nel contratto di agenzia, data l’analogia funzionale con il rapporto di lavoro subordinato sotto il profilo della tutela della controparte rispetto alla immutabilità dei motivi. Tale principio, tuttavia, riguarda il contenuto della comunicazione e l’oggetto del successivo giudizio, non già la configurazione di un automatismo preclusivo fondato sul solo decorso del tempo.

Esso opera, dunque, sul piano della preclusione processuale: il preponente che abbia comunicato all’agente determinate ragioni di recesso non può, in giudizio, invocarne di diverse o ulteriori. Tale principio non si estende, invece, a configurare un autonomo requisito di “tempestività” del recesso – assimilabile alla decadenza disciplinare prevista dall’art. 7 Statuto dei Lavoratori – il cui mancato rispetto determini ex se l’illegittimità del recesso, a prescindere dalla verifica della sussistenza dei fatti contestati.

6.3. Nel contratto di agenzia, né l’art. 1750 c.c. (che disciplina esclusivamente il preavviso), né l’art. 1751 c.c. (che regola le conseguenze economiche della cessazione), né alcuna altra disposizione codicistica o dell’AEC codificano un termine decadenziale per l’esercizio del recesso per giusta causa decorrente dalla scoperta dei fatti. In assenza di una previsione normativa specifica, non può il giudice introdurre in via interpretativa un requisito temporale di immediatezza con effetto preclusivo dell’esame del merito – che il legislatore non ha previsto.

La stessa giurisprudenza di questa Corte che, nel solco tracciato da Cass. n. 1434/1993 e ribadito da Cass. n. 30063/2019 e da Cass. n. 11223/2026, ha riconosciuto l’applicabilità del principio di immediatezza al recesso del preponente dal contratto di agenzia, lo ha fatto con esclusivo riferimento alla necessità della contestazione immediata come condizione per la immodificabilità dei motivi di recesso, non come autonomo presupposto di legittimità del recesso medesimo. In ogni caso, quand’anche si volesse ammettere una rilevanza del fattore temporale nella valutazione della giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, il principio di immediatezza dovrebbe essere inteso in senso relativo e non assoluto, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo in relazione a una pluralità di fattori: la complessità dell’organizzazione aziendale, la natura degli accertamenti richiesti, la necessità di approfondimenti istruttori, la valutazione delle ricadute dell’eventuale recesso. La sentenza impugnata ha invece operato un automatismo preclusivo, fondato sul mero decorso del tempo (nove mesi), senza verificare se tale lasso temporale fosse giustificato dalle dimensioni e dalla complessità organizzativa della società preponente – articolata in numerose sedi, con migliaia di agenti e milioni di clienti – e senza consentire l’esame nel merito degli addebiti, la cui idoneità a integrare la giusta causa è rimasta del tutto inesplorata.

6.4. Neppure può escludersi, in termini assoluti, che il tempo trascorso tra la conoscenza dei fatti e l’esercizio del recesso assuma rilievo nella valutazione della giusta causa. Esso può costituire un indice sintomatico da apprezzare nel quadro complessivo della vicenda, potendo incidere sulla verifica dell’attualità della lesione fiduciaria quando il comportamento del preponente risulti oggettivamente incompatibile con la dedotta impossibilità di prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Ma tale valutazione è diversa dall’affermazione di una regola rigida di decadenza o di improcedibilità dell’esame degli addebiti: il decorso del tempo deve essere considerato in concreto, in rapporto alla natura dei fatti contestati, alla complessità degli accertamenti richiesti, alla struttura organizzativa del preponente, alla necessità di acquisire elementi istruttori sufficienti e alla complessiva incidenza dell’inadempimento sul vincolo fiduciario. Né può condividersi l’ulteriore argomentazione della sentenza impugnata, secondo cui il tempo trascorso avrebbe generato un “legittimo affidamento” dell’agente sull’irrilevanza disciplinare dei fatti, “anche in considerazione della natura degli addebiti contestati non riferibili all’attività di promotore finanziario”. Tale affermazione – oltre a implicare un’indagine sulla natura degli addebiti che la stessa sentenza dichiara assorbita – introduce una categoria (il legittimo affidamento del lavoratore sulla irrilevanza disciplinare dei fatti) che è estranea alla disciplina del contratto di agenzia e che non trova fondamento in alcuna disposizione normativa.

6.5. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali criteri. Essa ha valorizzato il solo dato cronologico, reputando tardivo il recesso perché intimato dopo nove mesi dalla verifica ispettiva, senza accertare se quel lasso temporale fosse giustificato dalla natura degli approfondimenti svolti, dalla complessità della struttura aziendale, dalla rilevanza delle verifiche interne o dalla necessità di ponderare gli effetti del recesso in un settore, quale quello della promozione finanziaria, caratterizzato da specifici obblighi di correttezza, trasparenza e affidabilità nei rapporti con la clientela e con l’intermediario.

6.6. Sotto altro profilo, l’affermazione secondo cui gli addebiti non sarebbero riferibili all’attività di promotore finanziario si pone in tensione con la stessa scelta della Corte territoriale di dichiarare assorbita ogni indagine sulla idoneità dei fatti contestati a costituire, nel merito, giusta causa.

Se la valutazione della tardività viene fondata anche sulla natura degli addebiti, occorre allora esaminare, sia pure ai fini della complessiva apprezzabilità del fattore temporale, il contenuto del contratto, gli obblighi gravanti sull’agente, il significato delle movimentazioni contestate e la loro incidenza sul vincolo fiduciario. Tale esame è invece mancato. Deve, quindi, affermarsi che nel contratto di agenzia il principio di contestazione immediata delle ragioni poste a fondamento del recesso per giusta causa del preponente opera in funzione della conoscibilità e della immodificabilità dei motivi di recesso, ma non configura, tout court, in assenza di una specifica previsione normativa, un autonomo termine decadenziale il cui superamento determini automaticamente l’illegittimità del recesso; il decorso del tempo tra la conoscenza dei fatti e l’esercizio del recesso può rilevare quale elemento di valutazione della sussistenza e dell’attualità della giusta causa, ma deve essere apprezzato in concreto, tenendo conto della natura del rapporto di agenzia, dell’intensità del vincolo fiduciario, della gravità degli addebiti, della complessità degli accertamenti e dell’organizzazione del preponente. 7.L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale assorbe il secondo motivo incidentale, con il quale la società censura, sotto il profilo della violazione dell’art. 1362 c.c., l’affermazione della Corte territoriale relativa alla non riferibilità degli addebiti all’attività di promotore finanziario. La questione dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio nell’ambito del nuovo apprezzamento della sussistenza della giusta causa, anche alla luce del contenuto del contratto di agenzia e degli obblighi ivi previsti.

È parimenti assorbita la questione, riproposta dalla ricorrente incidentale ai sensi dell’art. 346 c.p.c., relativa alla sussistenza della giusta causa di recesso, poiché essa costituisce precisamente l’oggetto dell’accertamento demandato al giudice di rinvio.

Resta assorbito anche il ricorso principale. Le censure proposte da SC.VI. investono le statuizioni relative all’indennità sostitutiva del preavviso, all’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. e al risarcimento del danno ex art. 1751, comma 4, c.c., tutte domande che presuppongono, sul piano logico e giuridico, la verifica della non imputabilità del recesso all’agente ovvero l’esclusione della giusta causa. Poiché tale accertamento deve essere nuovamente compiuto dal giudice di rinvio, l’esame dei motivi del ricorso principale risulta allo stato privo di attualità decisoria. Il giudice di rinvio, una volta esaminata nel merito la sussistenza della giusta causa, procederà, ove necessario, alla nuova valutazione delle domande economiche e risarcitorie proposte dall’agente, tenendo conto dei limiti propri del giudizio di rinvio e delle preclusioni già maturate, nonché degli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti in relazione alle singole pretese azionate.

Il primo motivo del ricorso incidentale deve, quindi, essere accolto e vanno assorbiti il secondo motivo e il ricorso principale. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il secondo motivo del ricorso incidentale, e il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, alla quale demanda anche il regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità.

Contratto di agenzia, recesso per giusta causa e tardività del recesso
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