La reiterazione delle missioni presso il medesimo utilizzatore, per le stesse mansioni, oltre un limite temporale ragionevole può integrare una somministrazione abusiva, anche quando il lavoratore sia stato assunto a tempo indeterminato dall’agenzia.

Nota ad App. Milano 26 maggio 2026, R.G. n. 300/2026

Valerio di Bello

La somministrazione reiterata oltre i limiti di temporaneità può determinare la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente con l’utilizzatore, anche se il lavoratore è stato assunto dall’agenzia a tempo indeterminato. Tuttavia, se il lavoratore non ha mai cessato di prestare servizio, non gli spetta l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 39, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015. Questa cioè è esclusa laddove manchi un periodo d’interruzione dell’attività lavorativa.

In questi termini si è pronunciata la Corte d’Appello di Milano (26 maggio 2026, R.G. n. 300/2026) in relazione al caso di un lavoratore, impiegato come operaio addetto alla movimentazione delle merci, il quale aveva prestato attività continuativa presso la medesima impresa utilizzatrice attraverso successive missioni di somministrazione. Pur se assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, aveva continuato a lavorare presso lo stesso utilizzatore con missioni successivamente prorogate.

Il Tribunale di Milano aveva dichiarato illegittima la somministrazione, riconoscendo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato direttamente con l’impresa utilizzatrice dal 1° settembre 2023 e condannando quest’ultima al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a sei mensilità.

In merito all’appello proposto dalla società, i giudici di Milano hanno distinto due questioni:

  1. Illegittimità della somministrazione prolungata e la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’utilizzatore. “In tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, il carattere di temporaneità, pur nell’assenza di limiti legislativamente previsti, costituisce requisito immanente e strutturale del ricorso all’istituto”. Al riguardo, la Corte afferma che:
  • le esigenze di flessibilità derivanti dalla durata annuale degli appalti non giustificano il ricorso abusivo alla somministrazione poiché la somministrazione deve conservare carattere temporaneo secondo la Direttiva 2008/104/CE, per la quale la temporaneità è un requisito immanente e strutturale del lavoro interinale che riguarda tutti i lavoratori somministrati, a prescindere dalla natura del rapporto con l’agenzia di somministrazione. Rileva quindi il tempo complessivo di impiego presso l’utilizzatore, senza escludere le missioni antecedenti e le esigenze legate alla durata degli appalti che rientrano nell’alea propria dell’attività imprenditoriale. Secondo la Corte: “l’avverbio temporaneamente lascia, inequivocabilmente intendere che il lavoro tramite agenzia interinale, ossia la fattispecie alla quale la Direttiva si rivolge, è connotato necessariamente da temporaneità quanto alla durata delle missioni che il lavoratore è chiamato a svolgere presso l’impresa utilizzatrice, la quale, pertanto, non può avvalersene a tempo indefinito (vuoi mediante missioni a tempo indeterminato, vuoi mediante missioni a tempo determinato reiterate oltre il limite di durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea), per rispondere ad esigenze economico-produttive di carattere strutturale, come di fatto è accaduto nella fattispecie qui controversa” (v. anche Cass. n. 5332/2025).
  • L’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore da parte dell’agenzia non legittima un utilizzo sostanzialmente permanente presso la stessa impresa.
  • La reiterazione delle missioni presso lo stesso utilizzatore, per le medesime mansioni, oltre un periodo ragionevolmente temporaneo, può costituire un’elusione di norme imperative ai sensi degli artt. 1344 e 1418 c.c.
  • La disciplina transitoria introdotta nel 2020 e l’interpretazione contenuta nella circolare ministeriale n. 6/2025 non possono consentire di eludere il principio europeo di temporaneità.
  1. Esclusione dell’indennità risarcitoria (v. Cass. n. 354/2025). Per quanto concerne questo aspetto, la Corte riforma la sentenza di primo grado rilevando che l’art. 39, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015 prevede un’indennità destinata a risarcire il pregiudizio subito dal lavoratore nel periodo compreso tra la cessazione dell’attività presso l’utilizzatore e la pronuncia giudiziale che costituisce il rapporto di lavoro. Tale indennità ristora cioè il solo pregiudizio del periodo intermedio tra la cessazione dell’attività e la sentenza.

Nella fattispecie considerata, tuttavia, il lavoratore non aveva mai interrotto l’attività lavorativa, continuando a prestare servizio durante il giudizio. Con la conseguenza che, in mancanza di un periodo di inattività risarcibile, l’indennità (di sei mesi) non è dovuta.

 

 App. Milano 26 maggio 2026, R.G. n. 300/2026

Somministrazione e requisito di temporaneità
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