L’indizione di un concorso riservato agli assunti reiteratamente a tempo determinato, totalmente o per una quota, non può essere ritenuta una misura idonea a sanzionare l’abuso, posto che, in tal caso, l’abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione priva di valenza riparatoria.
Nota a Cass. (ord.) 11 ottobre 2025, n. 27240
Maria Novella Bettini
L’assunzione a tempo indeterminato disposta da una ASL (e dunque da un ente pubblico) in seguito alla reiterazione di rapporti a termine può essere equiparata alla conversione e “ritenuta misura adeguata e satisfattiva, nei termini richiesti dalla clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia”, qualora ricorrano precise condizioni.
Lo afferma la Corte di Cassazione (ord. 11 ottobre 2025, n. 27240) la quale, riprendendo il principio stabilito da Cass. n. 148/2021, rileva che “nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine” (v. anche Cass. n. 15353/2020).
I giudici precisano che vi è un rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato soltanto se quest’ultima avvenga “per effetto automatico” della ripetizione dei contratti a termine …o, comunque, all’esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)” (si veda il piano straordinario di assunzioni del personale docente ex L. n. 107/2015 e le procedure avviate ex L. n. 296/2006, art. 1, co. 519).
Qualora, invece, come nella fattispecie, il reclutamento avvenga nelle forme ordinarie previste dall’art. 35, lett. b), D.Lgs. n. 165/2001 e l’aspirante all’assunzione, superata la prova di idoneità, faccia valere il diritto di precedenza di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 81/2015, non si può ravvisare un nesso di derivazione causale, nei termini di cui sopra, fra reiterazione del contratto a termine e assunzione. In tale ipotesi, infatti, (oltre a mancare la necessaria finalizzazione della procedura alla stabilizzazione del personale precario) “l’assunzione discende da una pluralità di condizioni, prima fra tutte il superamento della prova idoneativa, sicché si è in presenza di un’instaurazione del rapporto di impiego a tempo indeterminato, agevolata ma non determinata dalla reiterazione del contratto a termine”.
Sentenza
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2025, n. 27240
Lavoro – Reiterazione dei contratti a termine – Abuso – Assunzione a tempo indeterminato – Diritto di precedenza – Procedura selettiva – Prova di idoneità – Risarcimento del danno – Accoglimento
Fatti di causa
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 942/18, ha accolto l’appello proposto dalla Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna avverso la decisione con cui il Tribunale di Rimini aveva dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati dalla Azienda con la signora A.D.E. e aveva condannato la stessa datrice di lavoro al risarcimento del danno subito quantificato ex art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010, in una somma pari ad undici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte territoriale, accogliendo il ricorso dell’azienda, valutata l’intervenuta stabilizzazione della dipendente, ha ritenuto che questa esaurisse ogni pretesa risarcitoria in quanto interamente satisfattiva del bene primario richiesto e dell’azione esercitata e, quindi, ha giudicato non sussistente alcun abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 961/21, ha cassato la sentenza impugnata, nella parte ove aveva escluso la risarcibilità del c.d. danno comunitario senza accertare in concreto se la “stabilizzazione” della ricorrente fosse stata determinata proprio dalla pregressa illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato.
La Corte d’appello di Bologna in sede di rinvio, con sentenza n. 733/2021, ha rigettato il ricorso, rilevando che nel caso di specie sussisteva quel rapporto diretto di causa efficiente tra il pregresso abuso del ricorso al contratto a termine e la successiva stabilizzazione del rapporto di lavoro, ciò in quanto tale stabilizzazione era avvenuta in forza del diritto di precedenza spettante ai sensi di legge ai lavoratori già titolari di pregressi rapporti a temine.
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui ha resistito con controricorso la amministrazione.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 quater, del D.lgs. n. 368/2001, sostituito dall’art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015. Si assume, in sintesi, che il diritto di precedenza, riconosciuto per legge al lavoratore assunto a tempo determinato, non trasforma la procedura selettiva in procedura riservata né il suo esercizio consente di equiparare l’assunzione a quella ottenuta all’esito di procedure di stabilizzazione, specificamente volte alla eliminazione del precariato;
2. il motivo è fondato sulla scorta di recente pronuncia di questa Corte (vedi Cass. 35735/2022) resa su caso analogo che ha affermato i seguenti principi cui si intende dare continuità e che va richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Al riguardo questa Corte ha già indicato le condizioni che devono ricorrere affinché l’assunzione a tempo indeterminato disposta dall’ente pubblico successivamente alla reiterazione di rapporti a termine, possa essere equiparata alla conversione e ritenuta misura adeguata e satisfattiva, nei termini richiesti dalla clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia.
In particolare, Cass. n. 14815/2021 ha affermato che «Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine».
All’enunciazione del principio di diritto nei termini sopra trascritti questa Corte è pervenuta dopo avere evidenziato, in motivazione, che il rapporto di causa effetto fra abuso ed assunzione, già valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata «determinata» e non semplicemente «agevolata» dalla successione dei contratti a termine e, pertanto, è stato escluso che l’indizione di un concorso riservato agli assunti a tempo determinato, totalmente o per una quota, possa essere ritenuta misura idonea a sanzionare l’abuso, atteso che in tal caso «l’abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola».
Si è ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest’ultima avvenga «per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine – come accadeva nel settore scolastico in virtù dell’avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento – o, comunque, all’esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, art. 1, comma 519». I richiamati principi, qui ribaditi, a maggior ragione valgono ad escludere che possa essere ravvisato il nesso di derivazione causale, inteso nei termini sopra precisati, fra reiterazione del contratto a termine e assunzione qualora, come nella fattispecie, il reclutamento avvenga nelle forme ordinarie previste dall’art. 35 lett. b) del d.lgs. n. 165/2001 e l’aspirante all’assunzione, superata la prova di idoneità, faccia valere il diritto di precedenza previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 81/2015; in detta ipotesi, infatti, oltre a fare difetto la necessaria finalizzazione della procedura alla stabilizzazione del personale precario, l’assunzione discende da una pluralità di condizioni, prima fra tutte il superamento della prova idoneativa, sicché si è in presenza di un’instaurazione del rapporto di impiego a tempo indeterminato, agevolata ma non determinata dalla reiterazione del contratto a termine.
3. Il secondo motivo con cui si denuncia la violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per motivazione mancante in quanto viziata da un contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili è assorbito dall’accoglimento della prima censura.
4. In via conclusiva il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

