La sostituzione di lavoratori in sciopero con dipendenti inquadrati in livelli superiori costituisce una condotta antisindacale e, in quanto tale, è illegittima, a meno che l’adibizione a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed oggettive esigenze aziendali.

Nota a Trib. Firenze 16 gennaio 2026, n. 443

Sonia Gioia

Nel caso di proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, il comportamento del datore di lavoro che, al fine di contenere gli effetti lesivi della protesta, sostituisce i lavoratori scioperanti con altri dipendenti, assegnandoli a mansioni inferiori, costituisce una condotta antisindacale, salvo che tali mansioni siano “marginali” e “funzionalmente accessorie e complementari” rispetto a quelle proprie della posizione dei dipendenti impiegati in sostituzione (art. 28, L. 20 maggio 1970, n. 300, c.d. Statuto dei Lavoratori).

Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze 16 gennaio 2026, n. 443, investito dalla FILCAMS CIGL che lamentava il carattere antisindacale della condotta tenuta dalla società datrice (PAM Panorama spa) che, durante una giornata di sciopero, aveva sostituito i lavoratori scioperanti (cassieri e addetti al rifornimento scaffali, inquadrati nel IV livello CCNL Commercio) con prestatori di qualifica superiore (quadri ed impiegati di I e II livello), adibendoli a mansioni inferiori rispetto a quelle di appartenenza.

Com’è noto, in caso di proclamazione di uno sciopero da parte dei sindacati di categoria, il datore di lavoro, allo scopo di limitare le conseguenze dannose della protesta, può disporre l’impiego del personale rimasto in servizio mediante l’adibizione a mansioni inferiori, a condizione che ciò avvenga “eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze” imprenditoriali e nel rispetto della programmazione aziendale prevista anteriormente alla proclamazione dello sciopero (Cass. n. 26368/2009).

Diversamente, ove tale limite venga disatteso, la condotta datoriale è da considerarsi antisindacale in quanto vengono fatte ricadere sul personale rimasto in servizio le conseguenze pregiudizievoli dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi, quali il demansionamento, in violazione dell’art. 2103 c.c.,  anche se sussiste compatibilità tra le mansioni inferiori e la pregressa professionalità dei sostituti, atteso che la disciplina codicistica assicura il mantenimento del livello di professionalità acquisito (Cass. n. 28946/2025; Cass.  (ord.) n. 9027/2019, annotata in q. sito da F. GIROLAMI;  Cass. n. 12551/2018, con nota in q. sito di F. DURVAL; Cass. n. 14444/2015; App. Firenze n. 364/2021).

Ciò, indipendentemente dall’eventuale consenso prestato dai sostituti e dalla effettiva sussistenza di un intento antisindacale del datore di lavoro, dal momento che, per integrare gli estremi della condotta vietata dall’art. 28 Stat. Lav., è “sufficiente” che il comportamento datoriale leda “oggettivamente” gli interessi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo dell’imprenditore, “poiché l’esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un’errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l’intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obbiettivamente tale da limitare la libertà sindacale” (Cass. n. 13726/2014; Cass. n. 20078/2008).

Nel caso di specie, il Tribunale – verificato che, sulla base delle declaratorie previste dal contratto collettivo applicato in azienda, le mansioni di cassiere o rifornitore di scaffali non potevano rientrare tra le attività marginali o complementari della qualifica di quadro o impiegato, cui sono demandate “funzioni ad alto contenuto professionale”, anche “con responsabilità di direzione esecutiva” e di  “coordinamento e controllo” (art. 113 CCNL Commercio) – ha dichiarato che l’adibizione di personale non appartenente al punto vendita e inquadrato in livelli “notevolmente” superiori a mansioni “evidentemente” inferiori costituiva, indipendentemente dal consenso prestato dai sostituti, il frutto, non di una modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione dei dipendenti, ma “di una iniziativa datoriale in occasione di astensioni dal lavoro per sciopero, con finalità surrogatorie”, lesiva degli interessi sindacali, poiché riversava sui prestatori rimasti in servizio le conseguenze negative della protesta, attraverso il compimento di atti illegittimi posti in essere in violazione dell’art. 2103 c.c.

Accertata l’antisindacalità della condotta, il giudice ha ordinato l’affissione di copia del provvedimento nella bacheca aziendale e la cessazione del comportamento illegittimo, sul presupposto che l’esaurirsi di singole azioni antisindacali del datore di lavoro non preclude all’organo giudicante di vietare, ai sensi dell’art. 28 Stat. Lav., l’ulteriore continuazione di tali condotte, ove le stesse siano espressione di un comportamento non meramente episodico ma destinato oggettivamente a persistere nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria che per la situazione di incertezza che ne deriva, con conseguenti durevoli ripercussioni negative per la libertà o l’attività sindacale cui, in mancanza della pronuncia di un tale divieto, non sarebbe apprestata effettiva tutela (Cass. (ord.) n. 13860/2019; Trib. Brindisi 17 aprile 2024, R.G.L. n. 187, con nota in q. sito di M. N. BETTINI).

Trib. Firenze 16 gennaio 2026, n. 443

Antisindacale la sostituzione dei lavoratori scioperanti con personale di qualifica superiore
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