Nullo il patto di prova che non specifichi le mansioni del lavoratore. A tal fine, è insufficiente la descrizione generica dell’attività e dei requisiti professionali contenuta nella declaratoria del contratto collettivo.

Nota a Trib. Milano 3 aprile 2026, n. 683

A.R.C.

“Il patto lavorativo di prova è legittimo solo ove sia specificatamente indicato per iscritto il suo oggetto, costituito dalla puntuale e specifica indicazione delle mansioni su cui la prova deve espletarsi”.

Così, il Trib. Milano 3 aprile 2026, n. 683, in relazione al caso di un lavoratore assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno e con inquadramento nell’area dei Funzionari, settore amministrativo dipartimentale, del c.c.n.l. del comparto istruzione e ricerca. Il ricorrente aveva impugnato il recesso per mancato superamento del periodo di prova, deducendo la nullità del patto di prova apposto al contratto poiché lo stesso rinviava genericamente all’inquadramento contrattuale senza alcun riferimento alle mansioni che egli avrebbe dovuto svolgere. Egli inoltre assumeva l’infondatezza della giustificazione del recesso intimato dall’azienda convenuta, considerato l’esito positivo del periodo di prova addirittura risultante documentalmente.

Il Tribunale:

a) rileva che la declaratoria del c.c.n.l. e le specifiche professionali riportate contengono soltanto la generica descrizione dell’ambito di attività e dei requisiti di professionalità dei lavoratori “ma non possono in alcun modo e in tutta evidenza valorizzarsi in chiave di identificazione delle mansioni da svolgere nel periodo di prova”. Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione (27 febbraio 2023, n. 5881/2023), l’indicazione da parte del datore di lavoro delle mansioni oggetto del patto di prova può essere effettuata mediante il rinvio per relationem alle declaratorie contrattuali, solo a condizione che il richiamo sia sufficientemente specifico, ossia che il c.c.n.l. “consenta di individuare, soprattutto in presenza di una pluralità di profili appartenenti alla stessa categoria e livello, la nozione classificatoria più dettagliata ed esaustiva” (v. anche Cass. n. 5264/2023, annotata da M.N. BETTINI, in MGL, 2023, 151; Cass. n.15326/2025, in q. sito con nota di F. DURVAL);

b) afferma che, nel caso di specie, non è stato assolto l’onere di indicazione specifica e adeguata delle mansioni oggetto della prova in quanto difetta radicalmente l’indicazione delle attività da compiere, non ricostruibili tramite i riferimenti al bando di prova selettiva, all’inquadramento contrattuale ed ai contenuti del contratto di lavoro individuale;

c) ravvisa, pertanto, un vizio di natura genetica del patto di prova apposto al contratto intercorso tra le parti, vizio che determinala nullità del patto medesimo. Con la conseguenza che il recesso “intimato sull’erroneo presupposto della validità della clausola che stabilisce il periodo di prova soggiace all’applicazione del regime speciale di tutela contro i licenziamenti illegittimi” (Cass. n. 17914/2016). Trattandosi tuttavia di un rapporto di lavoro a termine, va “applicato il principio secondo cui il licenziamento intimato illegittimamente oppure in modo inefficace prima della scadenza del termine contrattuale non ha effetti ripristinatori nel contratto di lavoro a tempo determinato ma comporta unicamente il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista” (v. ex plurimis Trib. Bari n. 2489/2019).

Tribunale di Milano 3 aprile 2026, n. 683

Patto di prova e specificazione delle mansioni
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