La responsabilità del datore di lavoro (in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi all’adozione delle misure di sicurezza in azienda, alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, ed all’informazione/formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni), va posta in correlazione al luogo in cui viene svolta la prestazione (così Cass. n. 45808/2017).

“L’identificazione di uno spazio quale luogo di lavoro, non può prescindere dalla identificazione del plesso organizzativo al quale lo spazio in questione accede”. Ciò, si ricava “dalla definizione legale, che prevede un collegamento di ordine spaziale o almeno pertinenziale tra l’azienda o l’unità produttiva e il luogo di lavoro”; e si desume “dalla stessa logica della normativa prevenzionistica, che attribuisce obblighi prevenzionistici a colui che è titolare di poteri organizzativi e decisionali che trovano, nei luoghi di lavoro, il proprio ambito di estrinsecazione”.

Pertanto, “ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di “luogo di lavoro”, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o che esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro” (Cass. n. 6121/2018).

Alla luce del DLGS n. 81 del 2008 (art. 62), la nozione di luogo di lavoro non può intendersi limitata alla semplice postazione di lavoro. Sono infatti “luoghi di lavoro quelli destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva, accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. La Cassazione (n. 6121/2018) ha infatti chiarito che, “nella nozione di luogo di lavoro rientra anche quello nel quale i lavoratori si trovino esclusivamente a dover transitare, se tuttavia il transito è necessario per provvedere alle incombenze affidate loro” (così, Cass. n. 48246/2015).

Pertanto, “il luogo di lavoro non è limitato allo spazio strettamente necessario per il compimento della specifica mansione di ciascun lavoratore, ma va ragionevolmente esteso anche alle zone adiacenti, ove gli addetti possano comunque recarsi e muoversi” (Cass. n. 6121/2018). Nel consegue che, l’obbligo di informazione sui rischi esistenti in quel luogo e sulle modalità per evitarli, sussiste anche nei confronti di chi non svolga mansioni strettamente connesse ai rischi medesimi.

A.T.

Luogo di lavoro e sicurezza
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