I lavoratori dipendenti, autonomi e i titolari di reddito d’impresa rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 che hanno optato per il regime speciale dei lavoratori impatriati, possono ottenere la restituzione delle maggiori imposte versate per il periodo d’imposta 2016 presentando una dichiarazione integrativa o un’istanza di rimborso al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Nota a AdE Provv., 20 aprile 2018, n. 85330

Marialuisa De Vita

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 20 aprile 2018, n. 85330, ha definito le modalità con le quali i lavoratori c.d. “contro-esodati”, ossia in possesso dei requisiti per fruire del regime agevolativo previsto dalla L. 30 dicembre 2010, n. 238, trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, possono chiedere la restituzione delle maggiori imposte versate per il periodo 2016, avendo esercitato, in luogo del regime di tassazione previsto dalla medesima legge per il biennio 2016-2017, l’opzione per il regime speciale dei lavoratori impatriati per il quinquennio 2016-2020, ai sensi dell’art. 16, co. 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

Si tratta di un intervento di grande impatto pratico con il quale l’Agenzia delle Entrate ha cercato di “mettere ordine” ai ripensamenti del legislatore che aveva introdotto, a breve distanza di tempo tra loro, normative non del tutto perfettamente allineate, che rischiavano di negare i vantaggi che si voleva, invece, attribuire ai soggetti che rientrano in Italia dall’estero.

In dettaglio, l’art. 3 della L. n. 238/2010 ha accordato, per il periodo 2011-2015, estensibile facoltativamente fino al 2017, la detassazione (nella misura del 80% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori) ai fini IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, in favore dei cittadini dell’Unione Europea che, dopo aver risieduto continuamente per almeno 24 mesi in Italia, si sono recati all’estero e a partire dal 20 gennaio 2009 hanno uno dei seguenti requisiti:

  • laurea ed esercizio senza interruzione, negli ultimi 24 mesi o più, di un’attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia;
  • residenza nel proprio Paese d’origine, ma studio ininterrotto per almeno 24 mesi con conseguimento al termine di tale periodo di una laurea o un titolo di specializzazione post lauream fuori dal Paese d’origine e dall’Italia.

Il beneficio spetta a tali soggetti a condizione che siano stati assunti o abbiano intrapreso un’attività di lavoro autonomo o d’impresa in Italia e, nei successivi tre mesi, vi abbiano trasferito il domicilio e la residenza.

A coloro che, invece, sono rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, è stata riconosciuta anche la possibilità di optare, in alternativa al predetto regime, per il meccanismo agevolativo delineato dall’art. 16, co. 1, D.Lgs.  n. 147/2015 (c.d. “Regime speciale per lavoratori impatriati”). Quest’ultimo prevede che, a decorrere dal 2016, il reddito di lavoro dipendente e, dal 2017, anche quello di lavoro autonomo, prodotto in Italia da lavoratori (italiani o stranieri, che si sono trasferiti in Italia) con funzioni direttive e/o altamente qualificati o specializzati, concorra alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% (70% solo nel 2016) del suo ammontare a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i 4 successivi.

L’art. 8 bis del D.L. n. 148/2017 ha successivamente modificato la decorrenza della suddetta opzione, stabilendo che la stessa produce effetti per il quadriennio 2017-2020, anziché per il quinquennio 2016-2020.

Accadeva, dunque, che per il periodo di imposta 2016, i lavoratori “contro-esodati” avessero corrisposto le imposte secondo le regole meno favorevoli del secondo regime per poi ritrovarsi a poter applicare il primo più favorevole. Si è conseguentemente posto un problema di recupero delle maggiori imposte pagate.

Il provvedimento in esame risolve tale problema chiarendo che coloro che si trovano in questa situazione, se hanno regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2016, possono chiedere la restituzione delle maggiori imposte versate presentando:

  • una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 322/1998, conservando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio;
  • un’istanza di rimborso ex 38, D.P.R. n. 602/1973 a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, competente in base al domicilio fiscale del contribuente, allegando la documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti per poter godere del beneficio.

Coloro che non hanno presentato alcuna dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2016, in quanto esonerati, possono recuperare le maggiori imposte versate presentando unicamente un’istanza di rimborso.

Sono considerate valide anche le istanze di rimborso presentate anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento in esame.

Rimborso per i “contro- esodati”
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